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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.09.2019 14.2019.94

17 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,089 mots·~10 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione del Consiglio di Stato (confermata dal TRAM) quale titolo di rigetto per la tassa di giudizio pretesa con il precetto esecutivo

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.94

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promosse con istanze 25 marzo 2019 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)  

contro

RE 1, RE 2, (entrambe rappresentate da RA 2, )  

giudicando sul reclamo del 16 maggio 2019 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 6 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con due precetti esecutivi distinti n. __________ e __________ emessi l’8 gennaio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso le sorelle RE 1 e RE 2 per l’incasso da ognuna di (1) fr. 200.– oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2018 e (2) fr. 2.70, indicando in entrambe le procedure quali titoli di credito: “(1) Fattura no. __________ (nel caso di RE 1, mentre per RE 2 è stata indicata la fattura no. __________) del 08 agosto 2018 + interessi al 5% calcolati dal 07.09.2018 e (2) Interessi calcolati fino al 14.12.2018”.

                                  B.   Avendo sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze del 25 marzo 2019 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Nel termine impartito, le parti convenute si sono opposte alle istanze con osservazioni scritte del 29 aprile 2019.

                                  C.   Statuendo con due decisioni separate del 6 maggio 2019, il Giudice di pace ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva ambedue le opposizioni interposte dalle convenute per gli importi richiesti, oltre alle spese esecutive, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 70.– ciascuna e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante in ogni procedura.

                                  D.   Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo unico del 16 maggio 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione delle due istanze. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1    Il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure (dipendenti del resto da un reclamo unico) e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche sin­golarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 maggio 2019 contro le sentenze notificate al padre rappresentante di RE 1 e RE 2 al più presto il 7 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   In entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace ha accolto le istanze dopo aver considerato che la decisione del Consiglio di Stato (n. __________) del 25 maggio 2016, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde rilevato come, con le loro osservazioni, le parti convenute non hanno sollevato alcuna eccezione atta a giustificare il mantenimento delle loro opposizioni.

                                   4.   Nel reclamo, a nome di RE 1 e RE 2, il padre RA 2 ribadisce quanto già sostenuto nelle precedenti procedure avviate dal Comune di __________ ed evase da questa Camera con decisione del 4 giugno 2019 (inc. n. __________), ossia che la responsabilità per aver smaltito i rifiuti in sacchi non ufficiali non è addebitabile alle figlie ma “eventualmente” a sé stes­so. Chiede la rifusione delle spese processuali sostenute davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) e davanti alla CEF nelle cause avviate dal Comune e avvisa di non voler più anticipare “inutili tasse” dopo aver già sostenuto sufficienti costi per il “controverso gioco di accanimento” nei suoi confronti.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 e 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 e 143 ad art. 80 LEF).

                                5.1   Nella fattispecie lo CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti delle convenute sulle due fatture n. __________ e __________ emesse l’8 agosto 2018 dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato nei confronti di RE 1 e RE 2, relative alla tassa di giustizia di fr. 400.– stabilita nella risoluzione governativa n. __________ del 25 maggio 2016 a carico delle sorelle in ragione di metà ciascuna.

                                5.2   Orbene, che la suddetta decisione del Consiglio di Stato prodotta dall’istante – e non le fatture in quanto tali, come erroneamente indicato sui precetti esecutivi – costituisca una decisione esecutiva e di conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per la tassa di giudizio in essa stabilita (e per gli interessi maturati dalla scadenza del pagamento della medesima) è pacifico e non è contestato neppure dal padre delle convenute. La stessa, i cui effetti sono rimasti sospesi durante la procedura di ricorso (inc. n. __________) presentato dalle reclamanti davanti al TRAM (art. 71 della legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100]), è infatti diventata esecutiva al momento della notifica della decisione con cui il TRAM ha respinto – il 24 aprile 2018 – l’impugnazione, siccome il ricorso al Tribunale federale non ha in questo campo effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF). Del resto, già nella procedura avviata nei confronti delle figlie dal Comune di __________ (inc. __________) RA 2 aveva espressamente dichiarato di aver rinunciato a adire il Tribunale federale contro la sentenza dell’ultima istanza cantonale.

                                         D’altra parte, contrariamente al caso appena citato (relativo a multe comunali), l’esigibilità della tassa di giustizia posta nelle esecuzioni ora in esame si confonde con l’esecutività della decisione da cui emana, sicché risultava esigibile già al momento della notifica della decisione 24 aprile 2018 del TRAM alle ricorrenti, ovvero ben prima della notificazione dei precetti esecutivi, l’11 gennaio 2019. Anche sotto il profilo dell’esigibilità dei crediti posti in esecuzione, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Nel caso specifico, RA 2 non si avvale di alcuna delle sopraindicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione le multe all’origine delle decisioni del Consiglio di Stato e del TRAM sostenendo di essere lui l’unico responsabile della contravvenzione. Sennonché né il giudice del rigetto né tantomeno questa Camera sono competenti per esaminare la validità della decisione invocata dall’istante come titolo di rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF). Anzi, la regiudicata della decisione prodotta vieta loro un riesame (v. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il loro compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie tra quelle appena invocate (v. sopra consid. 6), nulla di più nulla di meno. Ne discende che, non disponendo questa Camera di alcuna competenza per modificare la decisione del Consiglio di Stato – né tantomeno quella del Tribunale cantonale amministrativo che ha posto definitivamente fine alla causa respingendo il ricorso di RE 1 e RE 2 – il reclamo va pertanto respinto e le sentenze impugnate confermate.

                                   7.   È infine irricevibile – poiché non oggetto della presente procedura – la pretesa relativa alla rifusione di fr. 2'000.– comprensiva delle spese processuali sostenute davanti al TRAM (fr. 700.–) e davanti a questa Camera (fr. 80.–) nella causa avviata dal Comune di __________ (inc. 14.2019.12). Va ad ogni modo rilevato che la tassa di giustizia stabilita dal TRAM a carico delle ricorrenti è divenuta definitiva con il passaggio in giudicato della decisione del 24 aprile 2018, mentre non si comprende il motivo della richiesta di rimborso delle spese processuali di fr. 80.– relative al giudizio del 4 giugno 2019, essendo le medesime state poste a carico del Comune di __________ (v. inc. 14.2019.12, dispositivo n. 3).

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’in­­convenienza alla controparte, non essendole il reclamo stato notificato per osservazioni.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 202.70 per ciascuna procedura, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto da RE 1 è respinto.

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto da RE 2 è respinto.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico in ragione di metà ciascuna.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –  Sezione delle Finanze, Palazzo amministrativo, Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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