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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.2019 14.2019.93

16 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,303 mots·~7 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata produzione del precetto esecutivo e del riconoscimento di debito entro il termine impartito dal giudice. Asserita degenza in ospedale della rappresentante dell’escutente

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.93

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 aprile 2019 da

 RE 1 (rappresentato da RA 1, )  

contro  

 CO 1  

giudicando sul reclamo del 15 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di (1) fr. 7'408.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2019 e (2) fr. 6.–, oltre agli interessi del 5% dal medesimo giorno, indicando quali titoli di credito: “(1) Taglio bosco/ trasporto/ elitrasporto e (2) Raccomandata”;

                                         che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 aprile 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                                         che con disposizione ordinatoria del 30 aprile 2019, il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine di cinque giorni per presentare il precetto esecutivo e l’eventuale riconoscimento di debito;

                                         che, preso atto della mancata produzione del precetto esecutivo e rilevato come, ad ogni modo, agli atti non figurava alcun valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, statuendo con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza inammissibile, prescindendo dal prelevare le spese processuali e dall’assegnare ripetibili;

                                         che con scritto del 15 maggio 2019 – trasmesso in copia a questa Camera – la rappresentante dell’escutente, RA 1, ha informato il primo giudice di non aver avuto mo­do di preparare i documenti entro il termine impartito poiché era ricoverata all’ospedale di Bellinzona per un intervento, producen­do a sostegno della propria allegazione un certificato medico;

                                         che il medesimo giorno, RA 1, per conto di RE 1, è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 maggio 2019 ribadendo di non essere riuscita a produrre il precetto esecutivo nel termine assegnato e dicendosi alquanto delusa dal comportamento dell’escusso;

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 16 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla rappresentante di RE 1 il 13 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che nel reclamo RE 1 si limita ad allegare, sulla scorta di un certificato medico, che la sua rappresentante è stata impossibilitata a produrre il precetto esecutivo in quanto al momento della ricezione della disposizione ordinatoria della Pretura ella si trovava ricoverata presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona;

                                         che non è chiaro se, con il suo scritto dello stesso giorno al Pretore aggiunto, il reclamante intendesse chiedere la restituzione del termine per produrre il precetto esecutivo e un riconoscimento del debito posto in esecuzione;

                                         ch’egli non spiega neppure come la sua rappresentante sia riuscita a presentare l’istanza, il 26 aprile 2019, durante il periodo di degenza indicato sul certificato medico (dal 18 aprile al 5 maggio 2019), e non anche a trasmettere o far trasmettere al Pretore aggiunto gli atti da lui richiesti con l’ordinanza del 30 aprile 2019;

                                         che, comunque sia, da ambedue gli scritti del 15 maggio 2019 si evince che RE 1 sarebbe in grado di produrre solo il precetto esecutivo, mentre per quel che concerne il riconoscimento di debito egli pretende di risolvere la questione con una domanda retorica al Pretore aggiunto: “Lei taglierebbe un bosco senza essere stato contattato dai proprietari, in un luogo sperduto, con un costo così esoso, a cento km da casa?”;

                                         che così argomentando il reclamante misconosce tuttavia che l’opposizione a un precetto esecutivo può essere rigettata in via provvisoria in una procedura sommaria solo se l’istante presenta un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF), ossia sottoscritto da un notaio o dal debitore con la sua firma manoscritta (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5), in cui sono riconosciuti non solo l’esistenza del debito bensì pure il suo importo e la sua esigibilità;

                                         che, per contro, semplici fatture come quelle prodotte dall’istante (doc. A-C), se non recano la firma manoscritta del debitore, non possono rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Pretore aggiunto, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2);

                                         che ove non sia in possesso di un siffatto titolo, all’escutente rimane sempre la possibilità di procedere con un’azione ordinaria di accertamento della propria pretesa, nell’ambito della quale egli potrà chiedere l’assunzione delle prove necessarie a dimostrarne il fondamento e il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF);

                                         che ciò posto, la decisione impugnata va confermata, perlomeno nella misura in cui conclude, in via alternativa, alla reiezione del­l’istanza, sicché lo scritto 15 maggio 2019 al Pretore aggiunto, anche se fosse da trattare come richiesta di restituzione di termine, si rivelerebbe privo d’interesse e pertanto irricevibile;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'408.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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