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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2019 14.2019.87

28 août 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,345 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Stralcio del reclamo. Spese e ripetibili di prima e seconda sede

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.87

Lugano 28 agosto 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 546/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 12 dicembre 2018 dalla

RE 1   

contro  

 CO 1  (patrocinato dall’avv. PA 1 )  

giudicando sul reclamo del 10 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 dicembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la __________ Sagl ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'800.– oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2018, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento dell’abbonamento annuale fitness __________ più rinnovo __________ incluso spese di sollecito e spese esecutive”;

                                         che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 dicembre 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;

                                         che nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 28 gennaio 2019;

                                         che statuendo con decisione del 6 maggio 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, evidenziando in particolare un problema d’i­­dentità tra la società RE 1 Sagl indicata sul precetto esecutivo e la creditrice (istante) designata nel titolo, a suo dire dovuto probabilmente a un errore dell’Ufficio di esecuzione, che però non è stato contestato dalla RE 1 SA;

                                         che le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 75.– a favore della convenuta sono state poste a carico dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 maggio 2019 per chiederne la “rettifica”, ponendo in rilievo l’errore commesso dall’Ufficio di esecuzione nel compilare il precetto esecutivo – sfuggitole in pri­ma sede –, di cui ha prodotto una nuova versione (nel frattempo corretta) nonché la domanda d’esecuzione del 30 novembre 2018;

                                         che nelle sue osservazioni del 31 maggio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, criticando il modo di agire dell’Ufficio di esecuzione per avere, a seguito della sentenza del Giudice di pace, corretto (e retrodatato) il precetto esecutivo (a lui mai notificato), mentre a suo parere la procedura sarebbe dovuta essere riproposta – se del caso – con l’emissione di un nuovo precetto completo di “dati corretti e reali”;

                                         che con scritto del 12 giugno 2019 il patrocinatore del convenuto ha comunicato a questa Camera che l’esecuzione n. __________ oggetto del reclamo è stata annullata;

                                         che, preso atto del ritiro della domanda di esecuzione e della cancellazione della medesima, con decreto del 14 giugno 2019 il presidente della Camera ha comunicato di considerare la procedura di reclamo divenuta senza oggetto, tranne quanto alla questione delle spese e ripetibili di prima e seconda istanza, in merito alle quali ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni;

                                         che il 24 giugno 2019 la RE 1 ha comunicato di non ritenere corretto né che l’esecuzione sia stralciata né che vengano addebitate a suo carico le spese per un errore da lei non cagionato;

                                         che nelle sue osservazioni di medesima data, CO 1 sostiene di non avere alcuna responsabilità quanto alle procedure avviate in prima e seconda istanza – rilevando che l’errore dell’Ufficio di esecuzione era comunque individuabile e contestabile dalla RE 1, la quale avrebbe potuto evitare d’inoltrare l’istanza di rigetto –, motivo per cui richiede l’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie e l’attribuzione di una giusta indennità per ripetibili;

                                         che in seguito al ritiro dell’esecuzione, avvenuto come visto il 12 giugno 2019, la causa è diventata senza oggetto per quanto concerne il rigetto dell’opposizione, sia in prima che in seconda istan­za, siccome non ha alcuna utilità discutere del ritiro dell’opposi­­zione a un’esecuzione che non esiste più;

                                         che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                         che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

                                         che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                         che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

                                         che nel caso concreto l’istanza pareva a prima vista fondata, siccome l’errore di trascrizione del nome dell’escutente sul precetto esecutivo era manifesto, come rilevato dallo stesso Giudice di pace nella sentenza impugnata;

                                         che secondo una giurisprudenza consolidata la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del procedimento e può essere rettificata d’uf­­ficio qualora ogni rischio di confusione possa essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, consid. 2.2 e 120 III 13, consid. 1; sentenze della CEF 14.2012.101 del 16 agosto 2012, RtiD 2013 I 829 n. 51c, e i rinvii);

                                         che anche all’escusso era chiara l’identità dell’escutente e del credito, tanto che nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2019 ammette di avere firmato il contratto d’abbonamento annuale ai corsi della palestra “__________”, pur allegando di averlo revocato il giorno seguente (doc. 3 accluso alle osservazioni);

                                         che l’allegata revoca del contratto, cui egli accenna nel proprio scritto appena citato, non è però sostanziata in modo perlomeno verosimile con riscontri oggettivi nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF e probabilmente non poteva neppure essere considerato esso stesso come una tempestiva revoca, giacché risulta successivo alla scadenza del primo anno contrattuale (si riferisce a un contatto telefonico del 5 novembre 2018);

                                         che di conseguenza, secondo equità, le spese processuali di pri­ma sede vanno poste a carico del convenuto, da considerarsi presumibilmente soccombente se il reclamo non fosse divenuto sen­za oggetto, mentre non si pone problema di ripetibili, non avendo l’istante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

                                         ch’essendo la procedura di reclamo diventata senza oggetto per il fatto che la reclamante ha ritirato l’esecuzione, le spese processuali di seconda sede vanno invece addossate alla stessa;

                                         che sempre secondo equità le ripetibili di seconda sede vanno compensate, tenuto conto del verosimile esito (positivo) del reclamo da una parte e del ritiro dell’esecuzione dall’altra;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre è accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico di CO 1.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –    .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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