Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2019 14.2019.83

1 juillet 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·459 mots·~2 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro del reclamo. Stralcio

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.83

Lugano 1 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.1035 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 febbraio 2019 da

 CO 1  (patrocinato dall’avv.  PA 1  )  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 27 aprile 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 aprile 2019 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 25 febbraio 2019 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’oppo­sizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 43'696.– oltre ad accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 1'000.–;

preso atto dello scritto del 21 giugno 2019 con cui la reclamante ha dichiarato di ritirare il reclamo;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'696.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2019.83 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2019 14.2019.83 — Swissrulings