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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.2019 14.2019.70

16 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,992 mots·~15 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio. Alimenti per i figli. Pretesi arretrati non sufficientemente specificati. Gratuito patrocinio. Probabilità di successo

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.70

Lugano 16 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 5 ottobre 2018 da

 RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro  

 CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)  

giudicando sul reclamo del 5 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza dell’8 luglio 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio tra RE 1 e CO 1, omologando la “convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio” firmata dai coniugi il 25 maggio 2011, nella quale essi hanno previsto – tra l’altro – un contributo alimentare per i figli __________, __________ e __________ di complessivi fr. 2'100.– mensili (fr. 700.– per ogni figlio), esclusi gli assegni familiari, fermo restando che il contributo a favore di __________ sarebbe cessato al termine del suo periodo di apprendistato, come quello a favore della moglie, mentre quello per gli altri due figli sarebbe aumentato per ognuno di essi a fr. 1'000.– mensili.

                                  B.   Con un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 14 luglio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso l’ex marito per l’incasso di 1) fr. 360.– [recte: fr. 320.–], oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2017, 2) fr. 1'050.– e 3) fr. 654.50, ovvero per complessivi fr. 2'064.50, indicando quali titoli di credito “1) alimenti figli (160 x 2); 2) arretrati sul contributo mantenimento 7 x 150; spese straordinarie figli”. CO 1 ha interposto opposizione a tale precetto esecutivo. La creditrice non ne ha mai chiesto il rigetto.

                                  C.   Nel frattempo, nell’ambito di una causa di trattenuta di salario promossa il 3 luglio 2017 da RE 1, all’udienza di discussione del 13 settembre l’ex marito si è impegnato a corrispondere, a titolo di (differenza di) contributi alimentari per i figli, fr. 160.– per il mese di settembre 2017 e fr. 2'000.– per il mese di ottobre. Le parti hanno inoltre chiesto di rinviare l’udienza “al fine di verificare la possibilità di transare la vertenza unitamente ad altre questioni in essere tra le parti”. Con lettera del 2 ottobre 2017 l’ex moglie ha chiesto lo stralcio della procedura, comunicando alla Pretura che il convenuto ha pagato gli importi richiesti per i mesi di settembre e ottobre ed evidenziando che “per i mesi futuri il convenuto ha consegnato una copia di un ordine di pagamento permanente dell’im­porto complessivi di fr. 2'000.– mensili”. Il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha stralciato la procedura dai ruoli con decisione del 26 ottobre 2017.

                                  D.   Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 9 febbraio 2018 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 750.– e     2) fr. 320.–, ossia per complessivi fr. 1'070.– oltre agli interessi del 5% dal 23 gennaio 2018, indicando quali titoli di credito: “1) Differenza degli alimenti arretrati come secondo gli accordi e contributi alimentari mensili arretrati CHF 1070; 2) Vedi sopra”.

                                  E.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 ottobre 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco previa concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta al­l’i­stanza con osservazioni scritte del 6 novembre 2018. In sede di replica e duplica scritte rispettivamente del 28 novembre e del 14 dicembre 2018, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.

                                  F.   Statuendo con decisione del 25 marzo 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico dello Stato del Canton Ticino, siccome con decisione separata del medesimo giorno aveva invece accolto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria di RE 1, e a carico di quest’ultima un’indennità di fr. 600.– a favore del convenuto.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2019 per ottenerne – previa concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio – l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazio­ni del 26 aprile 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 aprile 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 26 marzo 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che all’udienza di discussione del 13 settembre 2017 nella causa di trattenuta di salario, le parti sono giunte a un accordo transattivo, di modo che RE 1 ha chiesto lo stralcio della procedura. Il primo giudice ne ha dedotto che – per quanto riguarda i contributi alimentari – tale accordo è subentrato a quanto stabilito con la sentenza di divorzio, sicché l’intesa raggiunta dalle parti soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va parificata a una decisione esecutiva. A mente del Giudice di pace, l’istante non si è confrontata nella propria replica con questi “significativi aspetti”, ammettendo persino che le sue pretese si sono risolte in via bonale. L’escutente – egli ha proseguito – ha inoltre omesso sia d’in­dicare per quali mesi e in quale misura i contributi non sono stati versati, sia di fornire documentazione al riguardo. I documenti da lei prodotti riguarderebbero soltanto le spese straordinarie dei figli, sulle quali il giudice del rigetto non è tenuto a determinarsi, l’i­­stante dovendo se del caso sottoporre la questione al giudice del merito. Onde la reiezione dell’istanza.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 fa invece valere che l’accordo concluso tra le parti nella procedura di trattenuta salariale non ha né modificato gli obblighi alimentari del padre stabiliti nella sentenza di divorzio, né accertato l’avvenuto integrale pagamento dei contributi alimentari arretrati. Il Giudice di pace avrebbe pertanto applicato in modo manifestamente errato l’art. 80 LEF, considerando quale titolo di rigetto definitivo l’accordo del 13 settembre 2017 anziché la sentenza di divorzio dell’8 luglio 2011. D’altronde, sostiene la reclamante, l’escusso non ha dimostrato con altre prove l’estin­zione integrale dei contributi.

                                   5.   Le convenzioni sui contributi di mantenimento, ove siano omologate dal giudice del divorzio, legittimano il rigetto definitivo dell’op­posizione per le prestazioni e le obbligazioni pattuite dai coniugi (sentenze della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, e 14.2014.71 del 30 luglio 2015 consid. 5.1, e i riferimenti). Nella fattispecie la procedente chiede il rigetto definitivo dell’opposizio­­ne sulla scorta della “convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio” sottoscritta il 25 maggio 2011 dai coniugi RE 1 e CO 1. La stessa, debitamente omologata dal Pretore del Distretto con sentenza dell’8 luglio 2011, costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli impegni ivi assunti dall’escusso, in particolare per i contributi alimentari dovuti ai due figli __________ e __________, di fr. 1'000.– ognuno dopo la fine dell’ap­prendistato di __________ (sopra ad A; doc. D, 6° e 7° foglio della convenzione, ad 5), implicitamente ammessa nell’istanza.

                                5.1   Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, né l’intesa sui contributi alimentari raggiunta dalle parti all’udienza del 13 settembre 2017 nella procedura di trattenuta di salario (doc. 2), né la relativa decisione di stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 3) hanno modificato la convenzione omologata con la sentenza di divorzio dell’8 luglio 2011 (doc. D). Infatti, la procedura di trattenuta di salario (avviso ai debitori giusta l’art. 132 CC) è una procedura sommaria (art. 271 lett. i CPC), il cui scopo è limitato all’esecuzione della decisione o convenzione di mantenimento. Proprio per il suo carattere esecutivo, essa non comporta alcuna modifica sostanziale dell’obbligo di mantenimento.

                                5.2   Sennonché il giudice del rigetto non deve verificare d’ufficio solo che l’istante abbia prodotto un titolo di rigetto dell’opposizione, ma anche, in particolare, che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). La pretesa dedotta in esecuzione deve quindi essere designata in modo sufficientemente preciso perché tale controllo possa essere eseguito. Ove l’esecuzione tenda all’incasso di prestazioni periodiche, quali ad esempio i contributi di mantenimento, i salari o le pigioni, il Tribunale federale esige, sulla scorta degli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF, che la domanda di esecuzione e il precetto esecutivo indichino l’esatto periodo per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore (DTF 141 III 177 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_413/2011 del 22 luglio 2011, consid. 2, pubblicata in: BlSchK 2013, pag. 19), fermo restando che una designazione insufficiente al riguardo non determina la nullità del precetto esecutivo, ma unicamente la sua annullabilità (DTF 121 III 19 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2). Il giudice del rigetto non può quindi respingere l’istanza semplicemente perché la designazione del credito sul precetto è incompleta, errata, ambigua o formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di rigetto, ma unicamente se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a sua disposizione, ove siano noti all’escusso, che quella posta in esecuzione sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo (sentenza della CEF 14.2019. 14 del 18 giugno 2019, consid. 6.3/b).

                                5.3   Nel caso concreto, la reclamante non spende una parola sulla (seconda) motivazione del primo giudice, secondo la quale essa non ha indicato “né con l’istanza, né con gli scritti successivi, per quali mesi e in quale misura detti contributi non sarebbero stati forniti, senza fornire altresì alcun documento al riguardo”. Orbene, un reclamo è sufficientemente motivato nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC – ciò che la Camera verifica d’ufficio – solo se dal memoriale si evince per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Se la decisione è fondata, come in concreto, su due motivazioni indipendenti, il reclamante deve contestare partitamente entrambe, pena l’inammissibilità del ricorso (cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii). Ne segue che, nel caso in esame, il reclamo è inammissibile.

                                5.4   Anche volendo entrare nel merito, il reclamo sarebbe comunque da respingere. Quale causa delle sue pretese di fr. 750.– e 320.– indicate nel precetto esecutivo, l’istante si è limitata a menzionare la “differenza degli alimenti arretrati come secondo gli accordi e contributi alimentari mensili arretrati CHF 1070” (doc. C), senza specificare a quali mesi si rapportano gli importi in questione. Nell’istan­­za di rigetto essa ha poi unicamente precisato che “il convenuto non ha versato l’integralità degli importi inerenti ai contributi alimentari dei figli a partire dal mese di gennaio 2017”, aggiungendo, per quanto attiene alla pretesa di fr. 320.–, che si tratta della “trattenuta salariale di fr. 160.– per la durata di 2 mesi avvenuta a partire dal mese di giugno 2017”, corrispondente “alla differenza cumulata degli alimenti arretrati dei figli non versati a causa del procedimento relativo alla trattenuta salariale avviato dal convenuto nei confronti di sé stesso” (istanza, pag. 2).

                                         Riguardo ai fr. 750.–, non si evince chiaramente quale sia il periodo durante il quale l’escusso non avrebbe versato interamente gli alimenti dovuti, avendone l’istante specificato solo l’inizio (gennaio del 2017). Quanto alla pretesa di fr. 320.–, la sua causale rimane nebulosa, siccome la reclamante la designa sia come una “trattenuta salariale” sia come una “differenza cumulata di alimenti arretrati dei figli” che si sarebbe verificata in una procedura di trattenuta salariale promossa dall’ex marito “nei confronti di sé stesso”, ipotesi invero incongruente. Sembra invece che, in realtà, entrambi gli ammanchi di fr. 160.– ognuno rivendicati dalla reclamante apparentemente per i mesi di giugno e luglio 2017 siano stati oggetto della procedura di diffida ai debitori da lei promossa il 3 luglio 2017 (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), e quindi siano compresi tra gli “importi richiesti”, da lei considerati pagati nello scritto del 2 ottobre 2017 (doc. 3), all’origine dello stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 1). Ad ogni modo, la designazione delle pretese poste in esecuzione, del tutto carente nel precetto esecutivo, non era sufficientemente precisa neppure nell’istan­za per permettere all’escusso di difendersi efficacemente, specie perché prima e dopo RE 1 ha formulato altre richieste anch’esse imprecise (primo precetto esecutivo, doc. B, e scritto del 5 gennaio 2018, doc. 4) e nella replica si è limitata a dettagliare le sue pretese per partecipazione del padre alle spese straordinarie dei figli, che non sono oggetto della procedura esecutiva in esame, lasciando addirittura intendere che le sue altre pretese “si sono risolte in via bonale”.

                                   6.   RE 1 chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio anche in questa sede, asserendo di essere sprovvista dei mezzi necessari e la sua domanda non apparendo in alcun modo priva di probabilità. Essa ritiene che la sua situazione d’indigenza non sia mutata dopo la decisione di ammissione al gratuito patrocinio del Giudice di pace (doc. B prodotto col reclamo).

                                6.1   Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch’esse non possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117 lett. b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di soccombenza sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente inferiori alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7).

                                6.2   In concreto, era chiaro sin dall’inizio che il reclamo sarebbe stato votato all’insuccesso siccome la designazione dei crediti posti in esecuzione era insufficiente sia nella domanda d’esecuzione sia nell’istanza di rigetto dell’opposizione, tanto che la reclamante non ha neppure tentato di confutare tale vizio, esponendosi alla sanzione dell’irricevibilità del ricorso. La domanda di gratuito patrocinio va così respinta.

                                   7.   Le spese processuali e le ripetibili vanno pertanto poste a carico della reclamante, da considerare soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Sussistendo una manifesta sproporzione tra l’onorario mas­simo determinato in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar (RL 178.310), di fr. 110.–, e le prestazioni oggettivamente necessarie e utili fornite dal patrocinatore di CO 1, non inferiori a un’ora di lavoro, le ripetibili vanno stabilite in fr. 210.– in applicazione del­l’art. 13 cpv. 1 RTar (v. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giu­gno 2019 consid. 7.2/c).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'070.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                                  2.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 210.– per ripetibili.

                                   4.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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