Incarto n. 14.2019.43
Lugano 3 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 dicembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________)
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 13 dicembre 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'036.30 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 26 febbraio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 febbraio 2019 contro la sentenza notificata formalmente a RE 1 il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dal sistema informatico dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio del 27 febbraio 2019 attestante che l’esecuzione promossa dall’istante è stata saldata già l’8 gennaio 2019, prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo (l’8 gennaio 2019) ha reso necessario l’avvio (il 13 dicembre 2018) della procedura giudiziaria (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).