Incarto n. 14.2019.237
Lugano 6 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S19-324 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 11 novembre 2019 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione della circolazione, Camorino)
contro
RE 1,
giudicando sull’“appello” (recte: reclamo) del 23 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 gennaio 2019 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha emesso a carico di RE 1 l’imposta della circolazione 2019 di fr. 295.– relativa a una Mini Cooper. Ne ha poi richiamato il pagamento il 17 marzo 2019. In seguito alla cessione del veicolo e delle targhe del 18 marzo 2019, il successivo 2 aprile la Sezione della circolazione ha limitato l’imposta al periodo dal 1° gennaio al 18 marzo 2019 ed emesso una nuova fattura per fr. 62.20. Il 19 maggio 2019, la Sezione ha inviato a RE 1 un richiamo di pagamento per i fr. 62.20 avvertendolo che scaduto il termine di pagamento di dieci giorni gli sarebbe stata addebitata una tassa di fr. 20.– sul prossimo richiamo. Ciò che ha puntualmente fatto con la diffida di pagamento di fr. 82.20 del 23 giugno 2019.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 82.20, indicando alla voce causa di credito: “NIP 703470 Fatture no: 19007 98924, Emessa il: 02.04.2019”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 novembre 2019 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 dicembre 2019 e postulato lo stralcio della causa e la cancellazione del precetto esecutivo, facendo presente di aver pagato all’escutente il 22 novembre 2019 fr. 62.20.
D. Statuendo con decisione del 12 dicembre 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del 23 dicembre 2019 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’istanza, l’addossamento delle spese processuali all’istante e la cancellazione del precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2020, lo Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 dicembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1 Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – estratti bancari dettagliati relativi ai pagamenti alla controparte di fr. 62.20 (doc. 3), 403.30 (doc. 4) e 149.50 (doc. 5) – è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sono comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).
1.2.2 Anche le liste d’invii di richiami (doc. U e V) e il rapporto 2018 della Postcom (doc. Z) acclusi alle osservazioni al reclamo sono documenti nuovi in linea di massima inammissibili, come le relative allegazioni dell’istante in merito alla prova di notifica della fattura, del richiamo e della diffida di pagamento della tassa posta in esecuzione. Vero è, tuttavia, che la Sezione della circolazione non ha avuto modo di farli valere prima perché il Giudice di pace ha negligentemente omesso di comunicarle le osservazioni all’istanza – e pertanto la contestazione dell’escusso in merito alla ricezione di tali atti – prima di statuire sulla causa, ciò che potrebbe giustificare la loro ammissione agli atti (in tal senso la sentenza della CEF 14.2016.308 del 6 febbraio 2017). La questione può però rimanere indecisa perché quelle allegazioni e quei documenti non sono decisivi per la decisione odierna (v. sotto consid. 6.3.2).
Il plico di documenti contrassegnato con la lettera “N” appare invece essere quello prodotto dall’istante in prima sede e incorrettamente ritornatole dal Giudice di pace anziché conservarne una copia nel suo incarto nel senso dell’art. 131 CPC. La sua ricevibilità è dunque pacifica.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, riferendosi genericamente alla documentazione prodotta dallo Stato del Cantone Ticino, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene, come già aveva fatto nelle osservazioni all’istanza, che dopo aver interposto opposizione al precetto esecutivo ha subito segnalato telefonicamente alla Sezione della circolazione di non aver mai ricevuto la fattura menzionata nel precetto esecutivo né tanto meno alcun sollecito di pagamento. Il reclamante asserisce di essere venuto a conoscenza della fattura e dei solleciti di pagamento per la prima volta solo quando il Giudice di pace gli ha assegnato il termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza. Afferma di aver “ovviamente” provveduto al pagamento della fattura di fr. 62.20 il 22 novembre 2019. Rileva poi di aver pagato alla Sezione della circolazione due fatture più recenti il 20 maggio 2019 (fr. 403.30) e il 9 luglio 2019 (fr. 149.50) sicché non si spiegherebbe il mancato pagamento della fattura antecedente di fr. 62.20 se non con la mancata ricezione di quest’ultima da parte sua.
5. È anzitutto pacifico – poiché è ammesso dalla controparte – che il convenuto ha pagato parte del credito posto in esecuzione, limitatamente a fr. 62.20 il 22 novembre 2019, ossia dopo l’inoltro dell’istanza avvenuto l’11 novembre 2019. In siffatta misura l’esecuzione risulta quindi estinta (art. 12 LEF) e su questo punto il reclamo è senza oggetto, come lo era già l’istanza (tra altre: sentenza della CEF 14.2016.306 del 10 marzo 2017). Per quanto attiene alla ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), il reclamo conserva invece un interesse (v. sotto consid. 8). Rimangono inoltre da esaminare la correttezza della decisione impugnata quanto alla censurata tassa di richiamo di fr. 20.– (sotto consid. 6) e la richiesta di cancellazione dell’esecuzione (consid. 7).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; STAEHELIN, op. cit., n. 124 ad art. 80) la cui prova – in caso di contestazione – incombe all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii), fermo restando che la prova può essere fornita anche da indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità escutente o dal comportamento dell’escusso (DTF 105 III 43 consid. 3; pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).
6.2 Nel caso in esame, a sostegno della tassa di richiamo di fr. 20.– l’istante ha prodotto la relativa fattura del 2 aprile, il richiamo del 19 maggio e la diffida di pagamento del 23 giugno 2019. Quest’ultima indica la tassa di fr. 20.– e riveste le caratteristiche di una decisione amministrativa, a cominciare dalla designazione come “tassa”, anche se per errore il testo della diffida esclude la possibilità di un ricorso, ciò che in realtà concerne solo la (ridotta) tassa di circolazione, per la quale il termine d’impugnazione era già scaduto da tempo (30 giorni dall’intimazione), e non la tassa di richiamo, oggetto della stessa diffida, peraltro stabilita all’art. 8 lett. c n. 6 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (RL 760.510). Ne consegue che la diffida di pagamento è da ritenersi in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
6.3 Il problema è che il reclamante sostiene di non aver mai ricevuto la fattura menzionata nel precetto esecutivo, né tanto meno alcun sollecito di pagamento, e di esserne venuto a conoscenza solo tramite lo stesso precetto. Al riguardo il Giudice di pace non ha speso una parola. La questione è però decisiva, giacché una decisione non vale titolo di rigetto finché non è stata notificata al suo destinatario (sopra consid. 6.1).
6.3.1 Con le osservazioni al reclamo, lo Stato del Cantone Ticino ha prodotto due liste di richiami messe a disposizione dal fornitore del proprio applicativo informatico a conferma dell’elaborazione e del-l’invio del primo e del secondo sollecito di pagamento relativi alla fattura di fr. 62.20 (doc. U e V) oltre al rapporto ufficiale annuale 2018 della POSTCOM (doc. Z), da cui risulta che il 98.9% degli invii per posta B è recapitato puntualmente, deducendone che le probabilità per cui al medesimo cliente non siano stati recapitati tre invii (in concreto la fattura e i due solleciti) sono praticamente nulle.
6.3.2 Invero le liste provano semmai l’invio del richiamo e della diffida, ma non il loro recapito né tanto meno la loro ricezione, mentre il rapporto si riferisce alla tempestività degli invii per posta B effettivamente recapitati e non al tasso di consegne effettive al corretto destinatario (che potrebbe essere calcolato solo tenendo conti degli errori segnalati). Non si può dunque escludere che nessuno dei tre atti sia giunto al reclamante. Del resto quale prova della notifica di un atto giudiziario o amministrativo la legge esige una ricevuta firmata dal destinatario, in particolare quella rilasciata in caso d’invio postale raccomandato (tra altri: art. 138 cpv. 1 CPC e 34 LEF), o nelle procedure di diritto amministrativo perlomeno un accertamento di recapito come quello offerto dagli invii in posta “A Plus”, ricordato che in tali ambiti non è necessario che il destinatario abbia effettivamente conoscenza dell’atto, basta se esso è entrato nella sua sfera di dominio o di disposizione (DTF 142 III 603 consid. 2.4.1; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre 2016 consid. 5.3). D’altronde l’attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla stessa istante sulla diffida non è al riguardo decisiva (già citata sentenza della CEF 14.2016.183, consid. 5).
6.3.3 Sta tuttavia di fatto che il reclamante è venuto a conoscenza della procedura d’incasso dell’imposta di circolazione a ricezione del precetto esecutivo, il 27 agosto 2019. Egli afferma invero di aver subito segnalato telefonicamente alla Sezione della circolazione di non aver mai ricevuto la fattura menzionata nel precetto esecutivo né tanto meno alcun sollecito di pagamento, ma non dimostra di avere impugnato le decisioni di tassazione e di diffida. Ha atteso che la Sezione inoltrasse istanza di rigetto dell’opposizione e il Giudice di pace gli assegnasse, il 14 novembre 2019, il termine per determinarsi al riguardo per pagare l’imposta (il 22 novembre) e contestare la tassa di richiamo (con le sue osservazioni del 4 dicembre). Orbene, la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata sentenza della CEF 14.2014.212, consid. 9.1). Ne segue che, in assenza di un tempestivo ricorso, la decisione di diffida è passata in giudicato prima dell’inoltro dell’istanza.
6.4 Oltre all’esecutività del titolo di rigetto, da accertare al momento in cui statuisce, il giudice del rigetto deve anche verificare, sempre d’ufficio, che il credito posto in esecuzione era esigibile al momento dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero della notifica del precetto esecutivo. All’escutente incombe dimostrare tale presupposto con documenti (sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019 consid. 5).
6.4.1 Nel caso specifico, la tassa di richiamo non risulta essere stata esigibile già al momento della notifica del precetto esecutivo, dato che l’escusso non risulta averne avuto conoscenza prima di tale notifica. Orbene, in assenza di norme speciali, non si può considerare che la tassa di richiamo sia esigibile prima di essere stata intimata al destinatario, che non può pagare una somma di cui non conosce l’entità.
6.4.2 La decisione impugnata si rivela di conseguenza giuridicamente errata e va così riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
7. È per contro irricevibile la domanda del reclamante volta a far ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di provvedere alla cancellazione del precetto esecutivo. In effetti, tale domanda andrebbe semmai indirizzata direttamente all’autorità competente, ossia all’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 8a cpv. 3 LEF e sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017 II 865 n. 36c consid. 2.1) e non direttamente alla Camera, men che meno con un reclamo (sentenza della CEF 14.2019.194 del 3 marzo 2020, consid. 7). Ad ogni modo giova ricordare al reclamante che lo stralcio o la reiezione dell’istanza di rigetto non giustifica ancora la cancellazione dell’esecuzione – o meglio la sua non divulgazione a terzi (sentenza della CEF 15.2001.262 del 16 ottobre 2001, v. anche circolare della CEF quale autorità di vigilanza 32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione del 6 dicembre 2005, pag. 4, ad 2.6/a).
8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante vince sulla questione della tassa di richiamo, ma è da considerare soccombente per quanto attiene alla domanda di cancellazione dell’esecuzione e all’imposta di circolazione. Per equità gli va in effetti addossata la responsabilità di aver provocato inutilmente l’avvio della causa pa-gando l’imposta in ritardo, solo il 22 novembre 2019, anziché entro venti giorni dopo aver ricevuto, il 27 agosto, il precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF, 107 cpv. 1 lett. e 108 CPC; sentenza della CEF 14.2016. 306 del 10 marzo 2017 pag. 3). Tutto sommato occorre ripartire le spese in ragione di 4⁄5 a carico del reclamante e 1⁄5 a carico dell’istante. Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, non avendo le parti formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 82.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto né irricevibile, il reclamo è accolto e, di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. Nella misura in cui non è senza oggetto, l’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 60.– sono poste per 1⁄5 a carico dello Stato del Cantone Ticino e per i restanti 4⁄5 a carico di RE 1.”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 4⁄5 e per il restante 1⁄5 a carico dello Stato del Cantone Ticino.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).