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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.01.2020 14.2019.228

9 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·944 mots·~5 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti nuovi. Asseriti problemi psicofisici e finanziari

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.228

Lugano 9 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 144/B/19-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto 2019 da

CO 1, CO 2, (patrocinati dall’ PA 1, )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ago­sto 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'229.70 oltre agli accessori;

                                         che accogliendo con decisione del 5 dicembre 2019 l’istanza presentata il 27 agosto 2019 dagli escutenti, il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 70.– a favore degli istanti;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2019 facendo valere, da una parte, di soffrire di patologie psicofisiche attestate da certificati medici che non le consentono di affrontare e gestire raccomandate o ingiunzioni inviate dall’ufficio d’esecuzione o direttamente dalla controparte, e dall’altra di trovarsi in una situazione economica molto precaria, che le lasciano solo fr. 300.– mensili per mangiare una volta effettuati i pagamenti relativi al­l’e­conomia domestica;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         che nel caso in esame RE 1 non ha presentato in prima sede osservazioni all’istanza;

                                         che di conseguenza tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove, e pertanto inammissibili, sicché il reclamo stesso, siccome insufficientemente motivato, risulta irricevibile;

                                         che, sia come sia, in virtù degli art. 80 e 81 LEF il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, salvo che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

                                         che nel caso specifico la decisione 27 maggio 2019 della Pretura del Distretto di Lugano prodotta dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per gli importi dedotti in esecuzione (v. dispositivi n. 1 e 2);

                                         che censure riguardanti la situazione medica ed economica dell’e­­scusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c e 14.2014. 173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2);

                                         che se RE 1 non è in grado, per ragioni di salute, di badare personalmente ai propri interessi in ambito esecutivo e giudiziario, deve farsi assistere da un terzo, se del caso chiedendo all’autorità regionale di protezione la designazione di un curatore;

                                         che delle difficoltà economiche dell’escussa l’ufficio d’esecuzione terrà conto se del caso in sede di pignoramento, limitandolo alla parte del reddito che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

                                         che tenuto conto dei problemi di salute della reclamante e del fatto che ha agito senza l’ausilio di una persona cognita di diritto, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'229.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –        .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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