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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.2020 14.2019.222

8 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,577 mots·~13 min·5

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Appalto firmato per conto di una persona giuridica da una persona non identificata. Assenza di contestazione in prima sede

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.222

Lugano 8 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.492 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 29 maggio 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (ora patrocinata dall’avv. PA 1, Locarno)

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 (ora CO 1) ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 8'500.– (indicando quale titolo di credito la “fattura 1890411 – saldo contratto”), fr. 1'493.85 (per la “fattura 1890413 – lavorazioni extra contratto”) e fr. 244.05 (per la “fattura 1890414 – lavorazioni ricerca perdita extra contratto”), oltre agli interessi del 7% dal 30 giu­gno 2018 per ogni pretesa.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 maggio 2019 la CO 1 (ora CO 1) ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine imparti­tole per formulare osservazioni scritte, la parte convenuta è rima­sta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 novembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 8'500.–, ponendo le spese processuali di fr. 320.– per 4⁄5 a carico della convenuta e per 1⁄5 a carico dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2019 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per os­servazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notifi­cazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accer­­tamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso in esame, non avendo la reclamante presentato osser­vazioni all’istanza in prima sede entro il termine impartitole dal Pretore, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili. Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il credi­tore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2017.77 del 3 otto­bre 2017 consid. 1.3).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’istante ha fondato la propria pretesa di complessivi fr. 10'237.90 su un con­tratto d’appalto stipulato con la convenuta e la PI 1 avente per oggetto la sostituzione di una caldaia e dei relativi corpi scal­danti. Egli ha ritenuto che il primo ammontare di fr. 8'500.– posto in esecuzione risulta dal contratto, che prevede una mercede di complessivi fr. 24'000.–, da cui vanno dedotti due acconti per fr. 7'000.– in totale, mentre lo scoperto di fr. 17'000.– era da sal­dare dalla convenuta e dalla PI 1 metà ciascuno. Per quanto attiene alle altre somme poste in esecuzione, di fr. 1'493.85 e fr. 244.05, il Pretore ha invece respinto l’istanza, a motivo che si tratta di prestazioni che esulano da quanto sottoscritto dalla con­venuta nel contratto. Egli ha infine respinto l’istanza anche per quanto attiene agli interessi di mora del 7% a partire dal 30 giugno 2018 su fr. 8'500.–, giacché il contratto non menziona nulla ri-guardo agli interessi, il tasso del 7% è superiore a quello del 5% previsto dalla legge, la data a partire dalla quale l’istante ha chie­sto gli interessi di mora corrisponde alla data d’invio della fattura alla convenuta e agli atti non figura alcuna diffida di pagamento.

                                   4.   Con il reclamo, la RE 1 contesta che la conferma dell’offerta di servizio del 10 novembre 2017, qualificata come contratto d’ap­­palto dal Pretore, costituisca un valido riconoscimento di debito, poiché non è dato di sapere chi l’abbia firmata (v. sotto consid. 5.1) né sarebbe chiara “la ripartizione dei costi tra RE 1 e PI 1” (v. sotto consid. 5.2).

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente deter­minabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via prov­visoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rap­presentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’op­­posizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 feb­braio 2013 consid. 4.2; STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

                                5.1   Nel caso in esame la RE 1 contesta che la conferma dell’of­­ferta di servizio (doc. B) costituisca un valido titolo di rigetto poiché non è dato di sapere né chi l’abbia firmato in nome e per conto suo né di chi siano le indicazioni manoscritte apposte sul docu­mento. In particolare, essa sostiene che il riconoscimento di debito non è stato firmato dall’amministratore unico, RA 1, ciò che si evincerebbe dalla differenza tra la firma contenuta nella con­ferma dell’offerta di servizio e quella contenuta nella procura del 26 novembre 2019 con cui ha conferito mandato al suo avvocato di difenderla in questa sede (doc. 2). La reclamante evidenzia al­tresì che la qualità di rappresentante della società di RA 1 era ben nota all’istante, che lo ha menzionato nella propria istanza sotto la voce “rappresentante del debitore”.

                             5.1.1   Vero è che l’identità della persona che ha firmato l’accettazione dell’offerta di servizio non è menzionata sull’atto. Non vi è tuttavia alcun dubbio che il documento è stato sottoscritto per conto della RE 1, il cui nome (“Accettato per RE 1”) figura accanto alla firma, sicché l’identità tra debitrice ed escussa è pacifica.

                          5.1.1.1   Orbene, a meno che il titolo prodotto dall’escutente non sia d’ac­­chito sospetto – ciò che il giudice verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di fatto) esatti e le firme che vi sono apposte sono reputate autentiche (DTF 132 III 143-4 consid. 4.1.2; sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c consid. 6.2 e in rinvii). Il sistema di rigetto provvisorio dell’opposizione, che nelle mire del legislatore deve facilitare e ve­locizzare la riscossione dei crediti pecuniari, come pure il principio di presunzione della buona fede (art. 3 CC), non impongono al­l’escutente, in assenza di contestazioni dell’escusso, di dimostra­re l’identità dell’autore della firma, spesso illegibile, né l’autenticità della stessa. Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove l’inesat­­tezza o la falsificazione non sia resa verosimile seduta stante (ol­tre alle decisioni appena citate, Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 16 ad art. 82 LEF). L’escu­­tente non deve neppure dimostrare d’acchito che il firmatario del­l’atto è un legittimo rappresentante della persona giuridica escus­sa, spetta anzi a quest’ultima rendere verosimile che la firma non è stata apposta da una persona abilitata a rappresentare la so­cietà escussa (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 82 LEF e i rinvii; Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82). Solo in caso di contestazione attendibile sorge a carico del­l’escutente l’obbligo di recare la prova piena che la firma figurante sul riconoscimento di debito è quella dell’escusso o da un suo va­lido rappresentante.

                          5.1.1.2   Ne segue che in linea di massima il giudice può dedurre la legitti­mità della firma apposta per conto dell’escusso dall’assenza di contestazione da parte di lui, a meno che dallo stesso riconosci­mento di debito o da altri documenti prodotti dall’escutente non risultino dubbi sulla legittimazione del firmatario. I fatti allegati esplicitamente nell’istanza o che si evincono implicitamente e chiaramente dai documenti cui essa rinvia – segnatamente dal ti­tolo di rigetto – sono infatti reputati ammessi ove il convenuto non li abbia tempestivamente contestati con censure sufficientemente sostanziate e dettagliate (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.3), salvo che sussistano notevoli dubbi sulla loro re­ale esistenza (art. 153 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.51 del 21 settembre 2017, consid. 5, massimato in RtiD 2018 I 775 n. 49c).

                          5.1.1.3   In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamen­to dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234 consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenze della CEF 14.2013.177 del 28 agosto 2014 consid. 5.1 e 14.2013. 150 del 26 agosto 2014 consid. 1.4).

                             5.1.2   Nel caso specifico, in mancanza di contestazioni da parte della RE 1 ben poteva quindi il Pretore ritenere che l’accettazione dell’offerta era validamente firmata da una persona abilitata a rappresentare l’escussa. Contrariamente a quanto essa sostiene, per essere vincolante la conferma non doveva necessariamente essere sottoscritta da un suo organo, poteva bastare anche una semplice procura, data persino per atti concludenti (v. sopra con­sid. 5; Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82), oppure una ratifica espli­cita o per atti concludenti (sentenza della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018, consid. 5.3/c).

                             5.1.3   La reclamante non menziona d’altronde circostanze particolari per cui al Pretore sarebbero dovuti sorgere manifesti dubbi sulla vali­dità della firma apposta sulla conferma per conto di lei. L’allegata dissomiglianza tra la firma in questione e quella figurante sulla procura prodotta con il reclamo, come pure l’esibizione della pro­cura stessa (quale mezzo di prova dell’allegata dissomiglianza), sono tardive e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2-1.3). Non occorre così entrare nel merito della cen­sura.

                                5.2   In secondo luogo, la reclamante sottolinea che il documento in­vocato quale titolo di rigetto non è “per nulla chiaro” per quanto attiene alla ripartizione dei costi tra la RE 1 e la PI 1.

                             5.2.1   Ora, dalle indicazioni manoscritte contenute nella conferma del 10 novembre 2017 (doc. B: “NB: da eseguire sempre a metà!! metà x RE 1, metà x RE 1.”) si evince chiaramente che le parti hanno convenuto che la mercede dovesse essere pagata per metà dalla RE 1 e per metà dalla PI 1. La reclamante si limita al riguardo a rilevare che l’identità dell’autore delle annota­zioni manuali non è nota, ma ancora una volta una contestazione del genere – a supporre che possa essere di rilievo – doveva es­sere sollevata (e sostanziata) già in prima sede. A questo stadio della procedura è sufficiente osservare che la reclamante non ha allegato circostanze suscettibili di far apparire manifestamente er-rato l’accertamento del Pretore secondo cui le parti hanno con­venuto che metà della mercede era a carico di lei.

                             5.2.2   Sull’importo del credito posto in esecuzione ci si può limitare a rinviare al pertinente calcolo effettuato dal Pretore, che non è og­getto di critica nel reclamo, il quale va pertanto respinto.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –     

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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