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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.2020 14.2019.205

13 mars 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,768 mots·~14 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di condono delle spese processuali poste in esecuzione. Contestazione del foro. Dimora illegale in Svizzera

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.205

Lugano 13 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 113 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 26 luglio 2019 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla RA 1, __________)  

contro

RE 1, __________  

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 12 giugno 2018 (inc. 2C_205/2017) la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto da RE 1 contro la decisione del 9 gennaio 2017 del Tribunale amministrativo cantonale (inc. 52.2015.565), che a sua volta aveva respinto il suo ricorso contro la risoluzione n. 4736 del 4 novembre 2015, con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto l’impugnativa da lei presentata avverso la decisio­ne 7 maggio 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, di revoca del suo permesso di dimora UE/AELS. Il Tribunale federale le ha d’altronde negato l’assistenza giudiziaria e ha posto a suo carico le spese processuali ridotte di complessivi fr. 800.–.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2018, indicando quale titolo di credito le “Spese giudiziarie secondo 1 sentenza del Tribunale federale della II Corte di diritto pubblico del 12.06.2018”.

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio 2019 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 settembre 2019. L’istante non ha presentato alcuna replica nel termine assegnatole a tale scopo.

                                  D.   Statuendo con decisione del 24 ottobre 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della propria opposizione, la concessione del condono della tassa di giustizia oggetto della procedura esecutiva, la sospensione della stessa in attesa del ripristino della propria dimora legale in Svizzera così come la designazione di un patrocinatore d’ufficio, la concessione del gratuito patrocinio nella forma dell’esonero totale dall’anticipo delle spese processuali e un congruo importo a titolo d’indennità. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione rilevando a proposito delle eccezioni sollevate dalla convenuta che in virtù dell’art. 81 LEF, a fronte di una sentenza del Tribunale federale, il giudice accorda il rigetto a meno che l’escusso provi che il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato. Ha inoltre considerato che “che le osservazione della parte convenuta in virtù dell’art. 11 CPC per le quali il Giudice di Pace del Circolo di Balerna è competente nel caso in esame e che in virtù dell’art. 138 CPC la notificazione di un atto è considerata avvenuta quando un atto è preso in consegna indipendentemente del luogo di domicilio”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 fa anzitutto valere che il presupposto necessario del domicilio in Svizzera del debitore (art. 46 cpv. 1 LEF) non è adempiuto dal momento che non ha più “domicilio legale” in Svizzera dal 22 luglio 2018, data entro la quale l’Ufficio della migrazione le ha imposto di lasciare la Svizzera mediante una misura d’allontanamento adottata il 22 giugno 2018 in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 12 giugno 2018 che ha confermato la revoca del suo permesso di dimora. La reclamante espone ancora che, successivamente, la Cassa cantonale di compensazione AVS ha soppresso le prestazioni complementari AVS dal 1° ottobre 2018, ritirando nel contempo l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso, il cui ripristino è stato negato prima dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e poi dal Tribunale federale con sentenza 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 siccome – vista la revoca del permesso di dimora – “la sua situazione deve essere equiparata a quella di chi risiede all’estero”.

                                         Richiamandosi al principio della proporzionalità (art. 5 Cost.), alla buona fede e alla protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost.), RE 1 ritiene “intollerabile” che il suo domicilio venga definito legale quando si tratta di procedere contro di lei in via esecutiva e illegale quando chiede di beneficiare dei diritti che le spetterebbero sul territorio in qualità di pensionata AVS, specie perché “il domicilio è unico” e quindi o è legale, o è illegale. La reclamante invoca infine la violazione del proprio diritto a essere giudicata dal tribunale del suo domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), l’attuazione dei diritti fondamentali (art. 35 Cost.) e la violazione del divieto del­l’a­buso di diritto (art. 17 CEDU). Ad ogni modo postula la sospensione della procedura in attesa del ripristino del suo diritto di dimora in Svizzera.

                                4.1   Competente per pronunciarsi sul rigetto dell’opposizione è il giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo, notificato in linea di principio al domicilio del debitore giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF (sentenze della CEF 14.2019.109 del 21 ottobre 2019, consid. 5, e 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Ciò vale anche se il precetto esecutivo è stato notificato a un foro sbagliato (DTF 112 III 11 consid. 2). L’errore deve infatti essere contestato tempestivamente con un ricorso all’autorità di vigilanza in virtù del­l’art. 17 LEF. L’eccezione d’incompetenza ratione loci non può più essere sollevata davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (DTF 136 III 374 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2006.117 del 28 marzo 2007 con rinvii; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 9 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 84 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 24 e 25 ad art. 84), la cui competenza, fatti salvi casi di nullità, non si estende (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                 4.2   Nel caso in esame, la reclamante non allega di avere impugnato il precetto esecutivo. Le censure sollevate in questa sede relativamente all’assenza di domicilio in Svizzera sono quindi tardive e di conseguenza irricevibili.

                                 4.3   Ad ogni modo, quelle censure sono anche infondate nel merito.

                              4.3.1   In effetti, in virtù dell’art. 46 cpv. 1 LEF il foro ordinario d’esecu­zione per le persone fisiche si trova al domicilio dell’escusso. La nozione di “domicilio” ai sensi di questa norma non è quella del diritto amministrativo, bensì quella del diritto civile (art. 23 CC), os­sia il luogo dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenze del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.1 e della CEF 14.2008.72 del 24 ottobre 2008, consid. 3 con rinvii). In particolare, secondo la giurisprudenza il solo fatto che la dimora dell’escusso sia stata dichiarata illegale in Svizzera non significa ancora una modifica del suo domicilio civile, perlomeno fino a quando la decisione d’allontana­mento dalla Svizzera non è stata concretamente messa in atto e quindi eseguita (sentenza del Tribunale federale 5A_609/2011 del 14 maggio 2012, consid. 4.2.4). L’intenzione della persona di stabilirsi in un luogo può infatti concretizzarsi indipendentemente dal suo statuto secondo la polizia degli stranieri, le autorità fiscali o le assicurazioni sociali (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 46 LEF).

                              4.3.2   Ora, nel caso specifico non risulta dagli atti che la misura d’allon­tanamento dell’Ufficio della migrazione del 22 giugno 2018 sia stata messa concretamente in atto, posto che RE 1 ha perfino indicato nel reclamo accanto al suo nome “con domicilio – reso illegale – in Svizzera in via __________ – __________, autorappresentata e autodifesa ed ivi elettivamente domiciliata, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo ivi indicato”. Ne consegue che, dal punto di vista esecutivo, anche nel merito la ricorrente sarebbe da considerare come domiciliata a __________, in cui persiste a dimorare con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Ciò non è in contrasto con la decisione della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, dal momento che per quanto attiene alle prestazioni complementari dell’AVS, la legge esige che gli stranieri dimorino legalmente in Svizzera (art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPC, RS 831.30]). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non esiste dunque un’unica nozione di domicilio. D’altronde i tribunali svizzeri non sono abilitati a verificare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.) o, perlomeno, non possono rifiutare di applicare una norma federale seppure ne dovessero constatare l’incostituziona­lità (sentenza della CEF 15.2008.67 del 13 ottobre 2008, RtiD 2009 I 716 n. 51c consid. 5). Ad ogni buon conto l’art. 30 cpv. 2 Cost. dispone che la legge può prevedere altri fori di quello del domicilio, ciò che è in particolare il caso della LEF (Mahon in: Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse, 2003, n. 11 ad art. 30 Cost.).

                             4.3.3   Ciò posto, sarebbe senza rilievo per l’esito del giudizio la questione di un eventuale ripristino del domicilio amministrativo della ricorrente in Svizzera, sicché la sua richiesta di sospensione del­l’esecuzione andrebbe respinta anche nel merito, per tacere del fatto che il motivo invocato non rientra tra quelli previsti agli art. 57 a 62 LEF e che la richiesta di sospensione non poteva essere presentata per la prima volta in sede di reclamo.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Nella fattispecie, la decisione della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale emessa il 12 giugno 2018, che è immediatamente esecutiva (art. 61 LTF), costituisce senz’altro un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 800.– poste a carico di RE 1.

                                5.2   La reclamante non contesta tale conclusione ma fa valere che il suo stato d’indigenza – asserisce di percepire una rendita AVS di fr. 1'185.– mensili e una pensione “Inps” di € 613.77 mensili – rende la procedura esecutiva contraria ai suoi diritti costituzionali, invocando la violazione degli art. 29, 29a e 30 cpv. 1 della Costituzione (garanzie procedurali generali, garanzia della via giudiziaria e procedura giudiziaria), 6 e 13 CEDU (diritto a un processo equo e diritto ad un ricorso effettivo), 2 e 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 6 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Si duole inoltre dell’inosservanza degli art. 117 e 118 CPC (gratuito patrocinio ed esenzione dalle spese processuali). Chiede in conclusione l’annullamento e la riforma della decisione impugnata nel senso della concessione del condono delle spese poste in esecuzione.

                                5.3   Orbene, il giudice del rigetto non è competente per esaminare la validità della decisione invocata dall’istante come titolo di rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), anzi la regiudicata di tale decisione gliene vieta un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il suo compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione o prescrizione del credito posto in esecuzione (sopra consid. 2). Ne segue che il Giudice di pace non poteva riesaminare la sentenza 12 giugno 2018 del Tribunale federale e neppure concedere il condono o l’esenzione delle spese processuali stabilite in quella decisione, tanto meno che i giudici federali avevano respinto la richiesta della reclamante volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria. Il primo giudice non ha pertanto violato il principio di proporzionalità né altri diritti costituzionalmente garantiti, dal momento che non disponeva di alcuna competenza per modificare la decisione del Tribunale federale. Ciò non poteva sfuggire alla reclamante, siccome la Camera ha già respinto censure analoghe da lei sollevate in una precedente causa mediante decisione del 2 luglio 2019 (inc. 14.2019.32, consid. 6), ch’essa ha impugnato senza successo al Tribunale federale (v. sentenza 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019). Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.

                                   6.   Stante l’esito del reclamo, la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui essa versa inducono a prescindere – per la seconda e ultima volta – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è quindi senza oggetto. Poiché il reclamo appariva ad ogni modo d’acchito manifestamente sprovvisto di possibilità di successo, la domanda avrebbe comunque dovuto essere respinta (art. 117 lett. b CPC). Non si pone invece problema d’indennità. Non vi ha diritto né la reclamante, poiché soccombente, né la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, giacché non è incorsa in spese in questa sede.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; – .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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