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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.2020 14.2019.193

2 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,978 mots·~10 min·2

Résumé

Fallimento senza preventiva esecuzione. Carente motivazione della pronuncia. Annullamento del fallimento in seguito al ritiro della domanda

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.193

Lugano 2 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.366 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 maggio 2015 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Divisione principale dell’imposta  sul valore aggiunto, Berna)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. RA 1, )  

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 18 maggio 2015, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 182'431.08.

                                  B.   All’udienza di discussione dell’11 giugno 2015 è comparsa solamente la convenuta, che ha comunicato di aver pagato parzialmente i crediti dell’istante non ancora sfociati in attestati di carenza di beni e di aver ottenuto per il saldo dall’Ufficio d’esecu­zione una dilazione di pagamento, mentre si è impegnata a saldare due esecuzioni giunte al rilascio di un attestato di carenza di beni entro fine luglio del 2015 e la rimanenza in rate di fr. 2'500.– mensili a partire dal settembre del 2015. Il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine per comunicare se aderiva alla proposta di pagamento. A richiesta della stessa, con ordinanza del 9 luglio 2015 egli ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2015, per poi riattivarla con decisione del 14 gennaio 2016, convocando le parti a una nuova udienza per il 27 gennaio 2016, poi rinviata al 3 agosto 2016, all’8 marzo, al 15 marzo e al 6 dicembre 2017 in quanto l’istante aveva comunicato di aver accordato un nuovo piano di pagamento alla convenuta in seguito al versamento da parte di quest’ultima di alcuni acconti. In base a un’ennesima richiesta dell’istante (del 6 dicembre 2017), che ha precisato che lo scoperto era di oltre fr. 85'000.–, ma che la convenuta aveva appena provveduto a versarle fr. 11'855.84, il Pretore aggiunto ha citato le parti per il 17 ottobre 2018.

                                  C.   Alla nuova udienza del 17 ottobre 2018 si è presentata la sola convenuta, che ha affermato di avere dato ordine alla sua banca di pagare gli scoperti relativi al terzo e al quarto trimestre del 2017 e al primo trimestre del 2018. Essa si è impegnata a estinguere il saldo, di circa fr. 30'000.–, in ragione di rate mensili di fr. 2'500.–, oltre a pagare i futuri conteggi mensili. Si è inoltre determinata sulle esecuzioni promosse nei suoi confronti da altri creditori. Il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine fino al 7 novembre 2018 per comunicare l’esatto ammontare dello scoperto nei suoi riguardi e il suo eventuale accordo con il piano di pagamento proposto dalla convenuta. Il 24 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha comunicato alla convenuta che l’istante era disposta a sospendere nuovamente la causa previo versamento da parte sua di fr. 27'500.– entro il 31 ottobre 2018, in difetto di che la procedura sarebbe proseguita con l’assegnazione all’istante del termine per anticipare le spese processuali.

                                  D.   Preso atto dello scritto 7 novembre 2018 della Confederazione Svizzera, che l’informava di aver ricevuto i fr. 27'500.– il giorno pre­cedente e postulava il rinvio dell’udienza a ottobre del 2019, l’8 no­vembre il Pretore aggiunto ha sospeso la causa sino al 1° ottobre 2019, salvo riattivarla con disposizione del 30 settembre 2019 dopo che l’istante l’aveva informato che la convenuta non aveva rispettato l’accordo di pagamento del 28 novembre 2018.

                                  E.   Statuendo con decisione 9 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di aver rispettato l’accordo di dilazione convenuto con l’istante, anche se con qualche giorno di ritardo per quanto attiene all’ultima rata. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la Confederazione Svizzera ha comunicato il 4 novembre 2019 di ritirare la sua domanda di fallimento e chiesto di porre le spese processuali e le ripetibili a carico della reclamante.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).

                                   2.   Nel caso in esame, l’istante ha ritirato la domanda di fallimento solo il 4 novembre 2019, ovvero dopo la scadenza del termine di reclamo (il 25 ottobre 2019, v. sopra, consid. 1.1). A prescindere dalla controversia esistente sull’applicabilità dell’art. 174 cpv. 2 LEF in materia di fallimento senza preventiva esecuzione (sopra, consid. 1.2), tale ritiro è in sé inefficace ai fini del giudizio.

                                   3.   La reclamante si duole però a ragione che il Pretore aggiunto non le ha dato l’occasione di esprimersi sullo scritto 27 settembre 2019 con cui l’istante l’aveva informato del mancato ossequio dell’ac­cordo di pagamento del 28 novembre 2018, se non indirettamente notificandole l’ordinanza di riattivazione della causa, peraltro emes­sa un giorno prima della scadenza della sospensione. Soprattutto la sentenza impugnata non menziona i motivi per i quali il fallimento è stato dichiarato. Implicitamente il Pretore aggiunto pare essersi fondato sullo scritto del 27 settembre 2019 (accluso all’or­dinanza di riattivazione della causa del 30 settembre 2019, act. VII) con cui l’istante l’aveva informato che la convenuta non aveva pagato i contributi per gli ultimi due trimestri del 2018 e per i primi due del 2019, in violazione dell’accordo di pagamento del 28 novembre 2018, né il saldo degli attestati di carenza di beni, e aveva dichiarato la sua disponibilità a sospendere la domanda di fallimento dietro il versamento di fr. 52'000.–. Da tale scritto si evince però che la convenuta aveva pagato la maggior parte dei crediti (se non tutti) fatti valere con l’istanza del 18 maggio 2015. Ad ogni modo le numerose sospensioni e i rinvii d’udienza ordinati dal primo giudice (sopra da A D) sono basati sui versamenti effettuati dalla convenuta in corso di procedura. Che in tale situazione si possa ritenere sussistere una sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF è dubbio.

                                3.1   Comunque sia, il primo giudice non si è espresso al riguardo. Orbene, le esigenze di motivazione di una decisione di fallimento senza preventiva esecuzione sono più elevate di quelle per una causa di fallimento ordinario, poiché nel primo caso la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di differimento (art. 172-173a LEF), bensì da circostanze come la verosimiglianza del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento dispone di un certo potere d’apprezzamento (sentenza della CEF 14.2018.114 del 9 maggio 2019, consid. 2.1). Insufficientemente motivata, nel senso che non permette alla Camera di esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (cfr. DTF 143 III 70 consid. 5.2), la decisione impugnata va di conseguenza annullata.

                                3.2   Si può d’altronde rinunciare a rinviare la causa al primo giudice perché emetta una nuova decisione motivata, siccome la causa dovrebbe in ogni modo essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 241 CPC) giacché la Confederazione Svizzera ha nel frattempo ritirato la domanda di fallimento, e ciò prima della (nuova) pronuncia, sicché non si pone la questione della solvibilità della RE 1 (art. 174 cpv. 2 LEF a contrario). La reclamante è però invitata a adottare senza indugio serie misure di risanamento per congiurare una terza procedura di fallimento (v. inc. 14.2013.200), che potrebbe rivelarsi definitiva.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), per tacere del fatto che all’istante non può essere addebitata la carente motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima non ha invece diritto a ripetibili, dal momento che non ha motivato la propria richiesta (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC); è del resto dubbio che enti agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 ottobre 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anti­cipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla Confederazione Svizzera quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –      ; –  Ufficio di esecuzione, Locarno; –  Ufficio dei fallimenti, Locarno; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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