Incarto n. 14.2019.191
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promosse con istanze 2 agosto 2019 da
Stato Canton Ticino, Bellinzona (prima e terza causa) Confederazione Svizzera, Berna (seconda, quarta e quinta causa) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 agosto 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi entrambi il 27 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale del 2011, di fr. 4'263.95 oltre agli interessi del 2.5% dal 20 maggio 2019, degli interessi arretrati sino al 19 maggio 2019, di fr. 831.70, e per la tassa di diffida, di fr. 50.–, rispettivamente dell’imposta cantonale del 2012, di fr. 3'676.20 oltre agli interessi del 2,5% dal 20 maggio 2019, degli interessi arretrati sino al 19 maggio 2019, di fr. 625.10, e della tassa di diffida di fr. 50.–;
che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi tutti il 27 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta (IFD) del 2011, di fr. 1'317.– oltre agli interessi del 3% dal 21 maggio 2019 e agli interessi arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 282.05, rispettivamente dell’IFD del 2012, di fr. 1'231.05, oltre agli interessi del 3% dal 21 maggio 2019 e agli interessi arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 226.65, così come dell’IFD del 2013, di fr. 1'001.–, oltre agli interessi del 3% dal 21 maggio 2019 e agli interessi arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 154.35;
che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e i cinque precetti esecutivi, con istanze del 2 agosto 2019 lo Stato Canton Ticino e la Confederazione Svizzera ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca;
nel termine di 10 giorni impartito, il convenuto si è opposto a tutte le istanze con osservazioni scritte del 26 agosto 2019;
che statuendo con cinque decisioni separate del 29 agosto 2019, il Giudice di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico spese processuali e indennità a favore degli istanti;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto alla Giudicatura di pace con un reclamo del 2 settembre 2019 per ottenerne la rettifica “considerando anche le argomentazioni prodotte nelle puntuali osservazioni”;
che il 5 settembre 2019 il Giudice di pace ha accolto il reclamo e annullato le “Autorizzazioni a procedere”, preannunciando la notifica di nuove decisioni “aggiornate”;
che il 14 ottobre 2019 il Giudice di pace ha comunicato alla Camera di aver erroneamente annullato le decisioni e le ha trasmesso il reclamo per competenza;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 2 settembre 2019 contro le sentenze notificate a RE 1 al più presto il 30 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che pure tempestive erano le sue osservazioni alle istanze, spedite il 27 agosto 2019 (v. ricevuta postale acclusa al reclamo), entro il termine di 10 giorni impartito dal Giudice di pace con ordinanze del 14 agosto 2019, giunte al convenuto sabato 17 agosto (accertamenti del recapito IPLAR prodotti dal Giudice di pace il 18 ottobre 2019);
che il primo giudice, il 29 agosto 2019, ha quindi emesso le sentenze impugnate prematuramente senza tenere conto di quelle osservazioni tempestivamente inoltrate, ricordato che determinante al riguardo è la data di consegna alla posta svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC);
che la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto ed egli chiede espressamente al Giudice di pace di rettificare le sue decisioni sulla scorta delle sue osservazioni (sentenza della CEF 14.2017.125-127 del 28 luglio 2017 consid. 4.1);
che del resto le cause non possono ritenersi mature per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata;
che spetterà al primo giudice scegliere se notificare le osservazioni di RE 1 alle controparti per un’eventuale replica spontanea o convocare le parti a un’udienza;
che emanate prematuramente, le sentenze impugnate vanno dunque annullate e le cause rinviate al Giudice di pace per nuovi giudizi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate;
che siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli retrocesse senza prima interpellare gli istanti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);
che la necessità di rinviare le cause al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché in linea di massima l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);
che le spese di prima sede sono annullate con il resto delle sentenze impugnate e saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con le nuove decisioni (solo dietro esplicita richiesta motivata della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili, v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, rispettivamente di fr. 4'263.95, fr. 1'317.–, fr. 3'676.20, fr. 1'231.05 e fr. 1'001.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza le sentenze impugnate sono annullate e la cause rinviate al primo giudice per nuovi giudizi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).