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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.02.2020 14.2019.189

27 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,566 mots·~13 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Esigibilità subordinata alla conclusione di una convenzione separata. Contestazione delle ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.189

Lugano 27 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.544 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 31 luglio 2019 da

RE 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

CO 1, __________ (patrocinata dall’____________________ PA 2, __________)  

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 settembre 2019 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con scritto dell’11 dicembre 2017, RE 1 ha dichiarato “di ricevere in nome e per conto di PI 1 __________, dalla Signora CO 1, __________, la somma di Frs. 120'000.– quale acconto per la compravendita dei certificati azionari n.3 e n.4 di complessivi 69 azioni da Frs. 1'000 cadauna (così come allegate copie) della Società __________ SA, __________, __________. Il prezzo concordato complessivo ammonta a Frs. 505'249.– ed il saldo verrà versato mediante convenzione separata”. La dichiarazione è stata firmata anche da CO 1 “per accordo”. Con “atto di cessione di credito” del 24 ottobre 2018 PI 1, dopo aver donato a suo padre RE 1 i due certificati azionari e l’acconto di fr. 120'000.–, gli ha ceduto il suo credito relativo al saldo del prezzo di compravendita, di fr. 385'249.–.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 385'249.– oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2019, indicando quale titolo di credito il “contratto di compravendita di 69 azioni al portatore da nominali CHF 1'000.– cadauna della __________ SA, __________, di data 11.12.2017”.

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 12 agosto 2019. Nella replica del 28 agosto e nella duplica del 3 settembre 2019 le parti sono rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.

                                  D.   Statuendo con decisione del 24 settembre 2019, il Pretore aggiunto supplente ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escu­­tente le spese processuali di fr. 750.– e un’indennità di fr. 6'500.– a favore della parte convenuta.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2019 per ottenerne in via principale l’annul­lamento e l’accoglimento dell’istanza così come la riduzione delle ripetibili assegnate alla controparte da fr. 6'500.– a fr. 4'620.– e in via subordinata la sola riduzione delle ripetibili. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 25 settembre 2019, in concreto il reclamo è tempestivo, la scadenza di sabato 5 ottobre essendo stata riportata a lunedì 7 ottobre 2019 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha ritenuto che la dichiarazione di RE 1 controfirmata da CO 1 non costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione siccome “difetta l’esistenza di una pretesa in denaro esigibile”, posto che secondo il tenore letterale della stessa il versamento del conguaglio era subordinato alla sottoscrizione, mai avvenuta, di una nuova convenzione. Il giudice di prime cure ha inoltre considerato che il sollecito del 5 ottobre 2018 relativo al saldo di fr. 385'249.– non rende esigibile la pretesa posta in esecuzione. Ad ogni modo, egli ha aggiunto, la convenuta ha reso verosimile almeno un’ec­cezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, ossia che la dichiarazione dell’istante sarebbe stata “superata” dall’instaurarsi tra le parti di una nuova trattativa vertente sull’acquisto dell’intero pacchetto azionario della società, avendone queste discusso “per la maggior parte del 2018” senza più menzionare l’acquisto delle sessantanove azioni inizialmente pattuito. Infine, il primo giudice ha assegnato alla convenuta ripetibili di fr. 6'500.–, tenuto conto da una parte del valore litigioso di fr. 385'249.– (e quindi del minimo tariffale di fr. 4'620.– e del massimo di fr. 16'180.– [recte fr. 24'270.–]) e dall’altra della complessità della causa e “dell’estensione” dei due allegati di causa presentati da quest’ultima.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene anzitutto che la sua dichiarazione dell’11 dicembre 2017 costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF posto che ne emerge “incontrovertibilmente” la volontà dell’escussa di voler pagare, senza riserve né condizioni, il prezzo delle azioni pattuito. A sua mente, il fatto che le parti abbiano demandato a una convenzione separata il pagamento del saldo del prezzo è del tutto irrilevante ai fini della causa atteso che “il saldo era esigibile”. A sostegno di tale tesi, il reclamante evidenzia che secondo l’art. 213 cpv. 1 CO il prezzo di vendita è esigibile al momento della trasmissione della cosa venduta al compratore, fermo restando che a tal proposito è sufficiente che il venditore tenga a disposizione dell’acquirente il bene venduto, ciò ch’egli ha fatto come risulta dalla sua lettera del 16 ottobre 2018 (recte: 5 ottobre 2018).

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

                                5.1   Secondo la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 set­tembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002. 40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii).

                                         L’esigibilità del credito è definita anzitutto da quanto convenuto dalle parti, che sono libere di convenire il momento in cui esso diventa esigibile sia nel contratto stesso, sia tramite una convenzione ulteriore (in particolare: Pierre Tercier, Le droit des obligations, 5a ed. 2012, n. 1066; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pag. 625). Solo in mancanza di un tale accordo entrano in considerazione le disposizioni legali in materia, dapprima quelle specifiche, come per esempio l’art. 213 cpv. 1 CO per il contratto di compravendita (la cui sussidiarietà rispetto agli accordi tra le parti risulta dai termini della stessa disposizione: “Quando non siasi stabilito altro termine”). A titolo ancora più sussidiario, se il momento dell’esigibilità non può essere determinato neppure secondo la volontà ipotetica delle parti, la stessa è regolata dalla norma generale d’immediatezza stabilita dall’art. 75 CO (Tercier, op. cit., n. 1065-1068; Hohl in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 75 CO; Koller in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1 ad art. 213 CO; Venturi/Zen-Ruffinen in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 213 CO).

                                5.2   Nella fattispecie la dichiarazione di RE 1 sottoscritta da CO 1 per accordo costituisce in sé un riconoscimento di debito per il saldo di fr. 385'249.–. Rimane da determinare se il credito è esigibile, ciò che spettava all’istante dimostrare (sopra consid. 5.1).

                                5.3   Ora, il momento dell’esigibilità del saldo non emerge dalla dichiarazione stessa (doc. B e sopra ad A). Per il fatto che le parti abbiano convenuto che il versamento sarebbe avvenuto mediante “convenzione separata” si può tuttavia dedurre che al momento della sottoscrizione della dichiarazione il saldo del prezzo di vendita non era ancora esigibile. D’altronde, l’istante non ha dimostrato, come gl’incombeva, che le parti si siano successivamente accordate sull’esigibilità. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, non è al riguardo decisivo l’art. 213 cpv. 1 CO, dal momento che la norma è dispositiva e sussidiaria a un eventuale accordo tra le parti (v. sopra consid. 5.1). Orbene, nel caso specifico esse hanno concordato di regolare la questione con “convenzione separata”. Ne consegue che in mancanza del requisito dell’esigibilità del debito posto in esecuzione, il Pretore aggiunto supplente ha correttamente respinto l’istanza. Il reclamo va così respinto senza che sia necessario esaminare l’altra censura del reclamante, relativa al motivo alternativo di reiezione dell’istanza esposto nella sentenza impugnata.

                                   6.   Per quanto attiene alle ripetibili accordate dal giudice di prime cure, il reclamante ritiene che s’impone di ridurle da fr. 6'500.– a fr. 4'620.– pari al minimo tariffale previsto per il valore litigioso di fr. 385'249.–. Rileva infatti che entrambe le parti hanno presentato ognuna due allegati relativamente brevi e che non è stata tenuta alcuna udienza. Assegnare ripetibili di fr. 6'500.– presupporrebbe riconoscere un dispendio di tempo di oltre 21 ore di lavoro (a fr. 300.– l’una), ciò che a suo parere non è sostenibile nel caso concreto.

                                6.1   Le ripetibili sono fissate secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel Ticino, giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 178.310) per le pratiche con un valore determinato o determinabile oltre i fr. 100'000.– sino a fr. 500'000.– le ripetibili sono stabilite tra il  6 e il 9% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar).

                                6.2   Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso in prima sede di fr. 385'249.–, in linea di massima le ripetibili possono essere fissate tra un minimo di fr. 4'620.– (6% x 20% di fr. 385'249.–) e un massimo di fr. 24'270.– (9% x 70% di fr. 385'249.–) arrotondati. L’indennità di fr. 6'500.– determinata dal primo giudice si situa pertanto nei limiti della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar, o meglio nella fascia medio-bassa della tariffa (tra fr. 4'620.– e 14'450.–).

                                6.3   Nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Lo spazio riformatorio dell’autorità di reclamo in merito alla loro quantificazione è limitato in particolare ai casi di errata applicazione della tariffa cantonale (prevista dall’art. 96 CPC) o erronea determinazione del valore litigioso. Anche in tali casi, nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno, specialmente in ambito di reclamo, dove il limitato potere di cognizione dell’autorità superiore sul piano dei fatti (art. 320 lett. b CPC) non le permette un esame completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 6.2).

                                6.4   Nel caso in esame, nel fondare la richiesta di riduzione delle ripetibili solo sul criterio dell’onere lavorativo il reclamante misconosce che la legge esige anche di considerare la difficoltà della causa e il valore litigioso se è determinato o determinabile (art. 11 cpv. 5 RTar e sopra consid. 7.1), sicché non è corretto stabilire l’inden­nità accordata unicamente in funzione del dispendio di ore lavorative impiegate per la pratica. Orbene, la causa in esame non presentava un grado di difficoltà minimo né ha comportato un lavoro molto inferiore di quello usuale in una normale causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile. Vero è che non è stata tenuta un’udienza, ma in compenso è stato ordinato un secondo scambio di allegati in deroga alla regola generale (art. 253 CPC). In queste circostanze non è dato di capire perché l’in­dennità dovrebbe essere limitata al minimo della tariffa. Il Pretore non ha quindi ecceduto i limiti del proprio potere d’apprezzamento nel fissare l’indennità per ripetibili in fr. 6'500.–, ossia poco più del minimo di fr. 4'620.– e comunque sia molto meno della soglia media di fr. 14'450.–.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 385'249.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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