Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.03.2020 14.2019.184

3 mars 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,520 mots·~13 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti d’appalto. Eccezione d’inadempimento. "Basler praxis". Onere di allegazione e prova della riparazione dei difetti

Texte intégral

Incarti n. 14.2019.184 14.2019.185

Lugano 3 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 35-19-S e 38-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanze 26 marzo 2019 e 2 aprile 2019 dalle società

RE 1, IT-__________ RE 2, __________ (patrocinate dall’__________. PA 1, __________)  

contro

CO 1, __________ (ora patrocinata dall’__________ PA 2, __________)  

giudicando sui reclami del 3 ottobre 2019 presentati dall’RE 1 e dall’RE 2 contro le decisioni emesse il 23 settembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con due precetti esecutivi n. __________ e __________ entrambi emessi il 6 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 e l’RE 2 hanno escusso CO 1, la prima per l’in­casso di fr. 2'847.42 oltre agli interessi di mora del 5% dal 13 febbraio 2018 (indicando quale titolo di credito la “Fattura n.51/F del 13.02.2018”), fr. 71.85 oltre agli interessi di mora del 5% del 29 gennaio 2018 (per “Recupero IVA del 29.01.2018”), fr. 449.55 oltre agli interessi di mora del 5% dal 15 febbraio 2018 (“Recupero IVA del 15.02.2018”) e fr. 386.10 oltre agli interessi di mora del 5% dal 18 dicembre 2017 (“Recupero IVA del 18.12.2017”), e la seconda per fr. 745.20 oltre agli interessi di mora del 5% dal 18 dicembre 2017 (per “fattura n. 183/2017 del 18.12.2017”) e fr. 1'141.62 oltre gli interessi di mora del 5% dal 15 febbraio 2018 (“fattura n. 16/2018 del 15.02.2018”).

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 26 marzo e del 2 aprile 2019 l’RE 1 e l’RE 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca, la prima limitatamente a fr. 2'677.94 (anziché fr. 2'847.42) e fr. 449.55 (in luogo di fr. 449.55, fr. 71.85 e fr. 386.10). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 17 e del 24 aprile 2019. Con repliche del 15 maggio 2019 le parti istanti hanno riconfermato le proprie domande, salvo per l’RE 1 ridurre la sua prima pretesa a fr. 2'223.78 (anziché fr. 2'677.94).

                                  C.   Statuendo con decisioni del 23 settembre 2019, il Giudice di pace ha respinto le istanze e posto a carico delle escutenti la tassa di giustizia di fr. 180.– nella prima causa e di fr. 150.– nella seconda.

                                  D.   Contro le sentenze appena citate l’RE 1 e l’RE 2 sono insorte a questa Camera con due reclami distinti del 3 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della propria istanza. Il 30 ottobre 2019 il presidente della Camera ha congiunto le procedure. Con un unico allegato d’osservazioni ai reclami del­l’11 novembre 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione di entrambi i reclami. Con replica spontanea del 15 novembre 2019 le reclamanti hanno confermato la propria domanda.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 3 ottobre 2019 contro le sentenze notificate al patrocinatore dell’RE 1 e dell’RE 2 il 25 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

                                         La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha respinto le istanze dopo aver ritenuto che le fatture prodotte dall’RE 1 e dall’RE 2 non costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio del­l’opposizione.

                                   4.   Nei reclami, le istanti rimproverano al primo giudice di aver interpretato in maniera giuridicamente erronea i mezzi di prova da loro prodotti. Egli avrebbe infatti inspiegabilmente basato le sue decisioni sulle copie delle fatture accluse alle istanze omettendo di prendere in considerazione i contratti d’appalto posti a fondamen­to delle loro pretese, che a loro dire adempiono i requisiti per l’ot­tenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione, posto che le ope­re sono state correttamente eseguite e vi è identità tra il debitore escusso e quello risultante dal riconoscimento di debito, tra i creditori escutenti e quelli indicati sui contratti e tra la somma posta in esecuzione e il credito derivante dai contratti d’appalto.

                                   5.   Ritenendo a torto che si trattasse delle copie delle fatture, il Giudice di pace ha effettivamente individuato male i titoli di rigetto esplicitamente indicati dalle parti istanti (ad 5 delle rispettive istan­ze), ovvero i quattro contratti d’appalto da esse prodotti (doc. B e C), relativi alla fornitura da parte dell’RE 1 di un portoncino in PVC e di un portone sezionale e alla loro posa a cura dell’RE 2 (che in quel tempo si chiamava ancora __________). Poiché il primo giudice non ha esaminato i veri argomenti delle istanti, potrebbe giustificarsi l’annullamento delle sentenze impugnate e la retrocessione delle cause a lui per nuovo giudizio. Tenuto conto del fatto, però, che le reclamanti non postulano l’an­nullamento delle decisioni avversate, bensì l’accoglimento delle istanze, e che le cause sono mature per il giudizio – entrambe le parti avendo avuto la facoltà di esprimersi sulla questione – motivi di economia processuale e di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo la propria motivazione a quella delle decisioni di prima sede.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riser­ve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di appalto firmato dal committente costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­sizione per la mercede convenuta fintanto che l’opera sia stata compiuta e consegnata conformemente ai patti (art. 372 CO e 82 cpv. 1 LEF).

                                6.1   Nella fattispecie, i contratti d’appalto (doc. B e C) prodotti dalle istanti, siccome firmati da CO 1, costituiscono di principio un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il prezzo ivi convenuto, a condizione tuttavia che le opere commissionate siano state realizzate e consegnate conformemente ai patti (v. sopra consid. 6).

                                6.2   Dal profilo processuale, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).

                                6.3   Nelle osservazioni ai reclami, CO 1 sostiene che il Giudice di pace, nel negare il rigetto provvisorio dell’opposizione, ha correttamente applicato il diritto. Essa fa presente di aver eccepito in sede d’osservazioni all’istanza l’esistenza d’importanti difetti – immediatamente segnalati alla controparte, che li avrebbe pacificamente ammessi – così come la mancata sistemazione dei medesimi, e di aver prodotto a sostegno delle proprie allegazioni un’abbondante documentazione e diversi scambi di corrisponden­za elettronica con la controparte. Rammentato il tenore della cosiddetta “Basler praxis”, CO 1 rileva che a fronte di quell’eccezione le istanti non hanno allegato e prodotto alcun mez­zo probatorio atto a comprovare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali poste a loro carico, disattendendo così gravemente al loro obbligo processuale di fornire controprove (“Gegenbeweisung”).

                                 6.4   Sta di fatto che, in sede di osservazioni all’istanza di rigetto, la convenuta ha contestato il corretto adempimento delle prestazioni dovute dalle escutenti. In particolare ha spiegato che “la fornitura del materiale e relativa posa” sono stati effettuati il 16 febbraio 2018 e di aver notificato i difetti in modo tempestivo già con e-mail del 18 febbraio 2018 (doc. 1), che contiene, oltre a numerose fotografie allegate, anche un elenco preciso e dettagliato dei difetti inerenti al “portone garage” (oggetto del contratto d’appalto del 3 novembre 2017, doc. C in entrambe le cause) e al “portoncino in PVC” (oggetto del contratto d’appalto del 23 settembre 2017, doc. B in entrambe le cause).

                                          Più precisamente i difetti segnalati sono i seguenti: “portone garage: 1) portoncino storto (sia verticalmente che orizzontalmente), 2) con apertura e chiusura del portone del portone, il portoncino si apre, 3) cigolio apertura portone, 4) colpo secco durante apertura e chiusura portone (sforza il portoncino sul lato ed a un certo punto salta), 5) portone storto e pertanto le guarnizioni non chiudono, 6) spifferi lungo tutto il telaio, 7) guarnizioni storte, 8) mancanza della satinatura dei vetri.” e “portoncino in PVC entrata: 1) pannello rovinato (…), 2) soglia mancante”.

                                6.5   Con la replica spontanea presentata in questa sede, le reclamanti allegano di non aver mai ammesso “l’odierna esistenza di difetti”. Anzi, fanno presente di aver puntualmente illustrato nella replica di prima sede i loro ripetuti interventi – secondo esse rivelatisi risolutori – per far tempestivamente fronte ai medesimi.

                             6.5.1   Ora, le reclamanti non pretendono che l’eccezione di esecuzione difettosa degli appalti sollevata dall’escussa sarebbe insufficientemente circostanziata, palesemente insostenibile o tardiva. Ad ogni modo esse ammettono perlomeno l’iniziale esistenza di difetti dal momento che affermano di avervi posto rimedio. Gli stessi si desumono del resto dalle numerose fotografie prodotte, così co­me dalla corrispondenza avvenuta tra le parti (doc. 1 – 4), che riguardano chiaramente le opere appaltate. Ne consegue che, secondo la Basler Praxis (sopra ad 6.2), l’onere di dimostrare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte incombeva alle istanti.

                             6.5.2   Orbene, se è vero che le istanti hanno sostenuto in prima sede di essere prontamente intervenute per eliminare i difetti, a sostegno di tale affermazione esse si sono limitate ad allegare un plico di bollettini di lavoro (doc. K) e una relazione inerente a un intervento di sostituzione del pannello della porta pedonale nel portone del garage per un difetto di colore (doc. L). Sennonché il difetto di colore nemmeno è stato invocato dalla convenuta e difatti non figura nell’elenco contenuto nell’e-mail del 18 febbraio 2018 (doc. 1). Per quanto concerne invece il plico di bollettini di lavoro, va anzitutto rilevato che in linea di massima la produzione di documenti non soddisfa l’onere di allegazione posto all’art. 55 cpv. 1 CPC in mancanza di espliciti e circostanziati rinvii (TREZZINI in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 32 ad art. 55 CPC con numerosi riferimenti), per tacere del fatto che le relazioni contenute nel plico in questione sono praticamente illeggibili, se non del tutto illeggibili (doc. K pag. 6).

                                         In queste circostanze non si può considerare che le istanti abbiano specificato per ogni difetto invocato dalla convenuta gli interventi effettuati, sicché non risultano aver comprovato il corretto adempimento delle prestazioni da esse promesse nei contratti d’ap­palto.

                                6.6   Ne consegue che le sentenze impugnate, seppur con motivazione giuridicamente errata, meritano conferma nel risultato. Entrambi i reclami vanno quindi respinti, fatta salva la facoltà per le istanti di far valere le proprie pretese con un’azione creditoria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 2'673.33 (fr. 2'223.78 + fr. 449.55) nella causa promossa dall’RE 1, e di fr. 1'886.82 (fr. 745.20 + fr. 1'141.62) in quella promossa dall’RE 2, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo dell’RE 1 (inc. 14.2019.184) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 150.– per ripetibili.

                                  2.   Il reclamo dell’RE 2 (inc. 14.2019.185) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 2 rifonderà a CO 1 fr. 150.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2019.184 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.03.2020 14.2019.184 — Swissrulings