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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.2019 14.2019.178

5 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,372 mots·~7 min·2

Résumé

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.178

Lugano 5 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.384 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 gennaio 2018 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 26 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 19 gennaio 2018, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 219'241.45.

                                  B.   All’udienza di discussione del 16 maggio 2018, l’istante ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta vi si è opposta, sostenendo di avere appena venduto un terreno e che avrebbe potuto versarne il prezzo, di circa fr. 100'000.–, verosimilmente entro la fine settembre del 2018. Le parti hanno allora convenuto di rinviare l’udienza al 19 settembre 2018. In occasione della nuo­va udienza, la convenuta ha nuovamente postulato un rinvio al 12 dicembre 2018, facendo valere di essere in procinto di vendere una particella per fr. 110'000.–. La sua richiesta è stata accolta. Le parti hanno poi deciso un terzo differimento al 10 aprile 2019, la convenuta avendo dimostrato di avere versato proprio il 12 dicembre 2018 ulteriori fr. 20'000.–. In occasione della quarta udien­za, la RE 1 ha chiesto e ottenuto un quarto rinvio al 10 luglio 2019, allegando che si sarebbe procurata la liquidità necessaria per pagare il credito dell’istante “vendendo la casa”. Infine, alla quinta udienza la convenuta si è nuovamente opposta all’istanza assicurando che avrebbe versato il dovuto entro la fine agosto del 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione 25 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato nel frattempo tutti i crediti dell’istante. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 1° ottobre 2019, la reclamante ha prodotto la documentazione comprovante il pagamento di fr. 230'000.– all’istante prima della pronuncia del fallimento. Entro il termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure l’integrazione del 1° ottobre 2019.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                                2.1   La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                                2.2   Con l’integrazione al reclamo del 1° ottobre 2019, la RE 1 ha prodotto la prova di aver effettuato, nel 2018 (dopo la presentazione dell’istanza), tre versamenti all’istante per complessivi fr. 230'000.– (doc. AG), che a suo dire – non contestato da quest’ultima – saldano le sue pretese. Orbene, la CO 1 aveva fondato l’istanza proprio sul mancato pagamento delle proprie pretese, determinate in fr. 219'241.45 complessivi. Ricordato che in assenza di fatti nuovi ammissibili giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, il momento determinante per valutare se esiste un motivo di fallimento è quello dell’emana­zione del giudizio di prima sede (sentenze del Tribunale federale 5A_354/2016 del 22 novembre 2016 consid. 6.2.1 e della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2.4), va constatato che quando il Pretore ha statuito la RE 1 aveva ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste(va) più. Inoltre difettava anche un altro presupposto, ovvero la verosimile esistenza di pretese del­l’i­stante nei confronti della convenuta (già citata sentenza della CEF 14.2019.202, consid. 2.1/a). Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento della RE 1 annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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