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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.10.2019 14.2019.171

3 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·865 mots·~4 min·2

Résumé

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante un giorno prima della pronuncia del fallimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.171

Lugano 3 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 luglio 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 19 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 24 luglio 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 500.– più interessi e spese.

                                  B.   Nel termine impartito la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 19 settembre 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dello stesso 19 settembre per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.

                                         Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 per posta il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

                                         Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona il 18 settembre 2019, ovvero un giorno prima della pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 848.85 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’i­­stante. L’avesse saputo per tempo, il Pretore avrebbe respinto l’i­­stanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato, senza che sia necessario verificare la solvibilità della reclamante (giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF).

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la scadenza del termine indicato nella comminatoria di fallimento) ha reso necessario l’av­­vio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

                                         La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 110.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–      ; – ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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