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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2020 14.2019.166

21 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·6,438 mots·~32 min·2

Résumé

Risarcimento del danno consecutivo a un sequestro. Autorità competente per giudicare sull’appello. Danni risarcibili. Interessi compensatori. Usanza "30E/360"

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.166

Lugano 21 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa OR.2017.196 (risarcimento di danni consecutivi a un sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 ottobre 2017 da

AO 1, HU- (patrocinata dall’avv. PA 2, )  

contro

AP 1, IL- (patrocinato dall’avv. PA 1, )  

giudicando sull’appello del 6 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 luglio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con contratto rogato il 29 febbraio 2016 dal notaio PI 1, AO 1 ha venduto a AP 1 le particelle n. __________ (superficie abitabile) e __________ (darsena) RFD di __________, per complessivi fr. 2'604'000.–, depositati sul conto del notaio nella misura di fr. 130'200.– e di € 2'260'416.67. Le parti hanno altresì stabilito che il prezzo del­l’acquisto sarebbe stato corrisposto alla parte venditrice ad avvenuta iscrizione del trasferimento di proprietà, dedotti gli importi relativi al debito ipotecario, al deposito di garanzia, alle tasse ancora scoperte legate all’immobile, alle imposte federali dirette e al pagamento degli intermediari immobiliari. Sotto la voce “Garanzie – diritti – oneri”, le parti hanno pattuito, tra le altre cose, che il fondo sarebbe stato venduto nello stato di fatto e di diritto come risultante a registro fondiario e noto all’acquirente, escludendo inoltre ogni responsabilità per difetti ad eccezione di quelli dissimulati dolosamente al compratore nel senso dell’art. 199 CO.

                                  B.   L’acquirente essendo intenzionato a utilizzare i suddetti fondi qua­le residenza di vacanza, la validità dell’atto e il trasferimento della proprietà sono stati subordinati al rilascio di un’autorizzazione del­l’autorità competente secondo la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE). In caso di mancata autorizzazione, il padre dell’acquirente, PI 2 – che lo stesso giorno e con atto separato ha comperato, da diversa proprietaria, due unità di proprietà per piani della particella n. __________ direttamente confinante con quelle in oggetto – si è impegnato, poiché titolare di un permesso B, ad acquistare i fondi alle medesime condizioni previste per il figlio. Con decisione dell’11 maggio 2016, l’Autorità di Iª istanza del Distretto di Lugano ha però concesso a PI 2 l’autorizzazione all’acquisto delle particelle n. __________ e n. __________ quale residenza di vacanza. Contro tale decisione non è stato interposto ricorso.

                                  C.   Con scritto del 23 maggio 2016, AP 1 e PI 2 hanno informato il notaio dell’esistenza d’“importanti difetti occulti” riscontrati nelle proprietà vendute, invitandola a non versare la parte del prezzo ancora depositato presso di lei. Gli acquirenti hanno poi notificato alla venditrice l’eccezione di errore essenziale nel senso dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, chiedendo l’an­nullamento del contratto e la riconsegna dell’importo depositato.

                                  D.   Ad istanza di AP 1 diretta contro AO 1, il 22 giugno 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore) il sequestro del “credito di complessivi fr. 2'604'000.– vantato dalla convenuta nei confronti del notaio avv. PI 1, __________, credito pari agli importi versati e ancora depositati sul conto clienti del notaio PI 1 presso la __________ nel seguente modo: CHF 130'200.– sul conto CHF IBAN n. __________ ed € 2'260'416.67 sul conto EUR IBAN n. __________”. Quale titolo del credito, è stata indicata la “pretesa in restituzio­ne della prestazione ex art. 23 e segg. CO”.

                                  E.   Statuendo con decisione 29 novembre 2016 il Pretore ha respinto sia l’opposizione al sequestro presentata il 3 agosto 2016 da AO 1, sia la sua domanda volta a obbligare AP 1 a prestare una garanzia di fr. 200'000.–, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e a favore del sequestrante ripetibili di fr. 12'000.–.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2016, che è stato parzialmente accolto con decisione del 19 aprile 2017, nel senso che l’opposizione è stata accolta e il sequestro revocato, mentre la richiesta di prestazione di garanzia è stata respinta. Le spese processuali di prima sede, di fr. 2'000.–, sono state poste a carico di AP 1 per fr. 1'860.– e per i rimanenti fr. 140.– a carico di AO 1, cui il sequestrante è stato condannato a versare fr. 10'000.– per ripetibili ridotte. Le spese processuali di secondo grado, di complessivi fr. 3'000.–, sono state poste a carico di CO 1 per fr. 2'790.– e per i rimanenti fr. 210.– a carico di RE 1, cui CO 1 è stato condannato a rifondere fr. 12'000.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   In precedenza, o meglio lo stesso 12 dicembre 2016, AP 1 aveva inoltrato alla Pretura di Lugano un’istanza per tentativo di conciliazione, intesa all’annullamento ex tunc (e in via subordinata all’accertamento della decadenza) del contratto di compravendita (e in via ancora più subordinata alla riduzione del prez­zo di compravendita) e al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 all’esecuzione (n. __________) a convalida del sequestro (n. __________). Il 3 aprile 2017, AP 1 ha presentato una petizione con le stesse conclusioni.

                                  H.   Ottenuta l’autorizzazione LAFE, il 28 aprile 2017 il notaio avv. PI 1 ha chiesto e ottenuto l’iscrizione del trapasso di proprietà del fondo. Il successivo 1° luglio, ella ha poi disposto il pagamento di € 2'162'886.98 in favore della venditrice.

                                    I.   In conseguenza, l’8 giugno 2017 AP 1 ha desistito dalla sua azione e chiesto lo stralcio della causa, decretato poi il 7 luglio 2017.

                                  L.   Con petizione del 20 ottobre 2017, AO 1 ha convenuto AP 1 onde ottenerne la condanna a rifonderle fr. 538'044.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017 “a titolo di risarcimento del danno per sequestro infondato”. Le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive conclusioni con replica del 10 gennaio e duplica dell’8 febbraio 2018.

                                  M.   All’udienza di prime arringhe del 26 aprile 2018, le parti hanno notificato i loro mezzi di prova e hanno confermato i propri allegati, mentre il Pretore ha rinviato la sua decisione. Con disposizione del 19 giugno 2018, egli ha poi ammesso l’audizione soltanto dell’avv. PI 1 (respingendo le richieste relative ad altri undici testimoni), che è stata sentita il 4 luglio 2018, così come l’edizione dalla PI 3 dei giustificativi relativi ad alcune ope­re prestate dalla società a favore dell’attrice, mentre non ha ammesso la perizia tecnica richiesta da quest’ultima.

                                  N.   Le parti hanno rinunciato alla tenuta del dibattimento finale optando per la produzione di memoriali conclusivi scritti, presentati il 21 agosto 2018 dal convenuto e il giorno successivo dall’attrice.

                                  O.   Statuendo con sentenza del 18 luglio 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza ha condannato il convenuto a versare all’attrice fr. 29'427.90, oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017, e fr. 112'763.23 (anziché fr. 538'044.95 complessivi), ponendo le spese processuali a carico dell’attrice per il 75% e per il rimanente 25% a carico del convenuto, cui l’at­­trice è stata obbligata a rifondere fr. 30'000.– per ripetibili.

                                  P.   Contro la sentenza appena citata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 settembre 2019, con cui ha chiesto la reiezione della petizione, protestate spese e ripetibili.

                                  Q.   Con osservazioni del 9 ottobre 2019, AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello, protestate spese e ripetibili.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di risarcimento dan­ni consecutivi a un sequestro (art. 273 cpv. 2 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b e – a contrario – 309 CPC), contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 319 lett. a CPC) sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10'000.– “secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata, come nel caso in esame (fr. 538'044.95). Vertente su un tipo particolare di responsabilità oggettiva (sotto, consid. 2), consecutiva a un sequestro LEF reputato infondato dall’at­tore, la causa non è esclusivamente disciplinata dal Codice delle obbligazioni, ma anche dall’art. 273 LEF. Va quindi considerata proposta “a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento” nel senso dell’art. 48 lett. e n. 1 della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria (LOG, RL 177.100), sicché l’appel­­lo rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello.

                                1.1   Pronunciata in procedura ordinaria (art. 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica avvenuta al patrocinatore dell’appellante il 23 luglio 2019 durante le ferie estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il termine di 30 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC), ossia il 16 agosto 2019, è scaduto domenica 15 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16 settembre 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC), sicché presentato il 6 settembre, l’appello è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Con l’appello possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento errato dei fatti (art. 310 CPC), fermo restando che mutazioni dell’azione, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi sono ammessi nei limiti stabiliti dall’art. 317 CPC. L’appello dev’essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).

                                   2.   Giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia dei terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. La sua responsabilità presuppone un danno, un nesso di causalità tra il sequestro e il danno e l’infondatezza (illiceità) del sequestro (Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.1 ad § 30; Stoffel/ Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 273 LEF). Si tratta di una responsabilità causale, indipendente da colpa (DTF 139 III 96 consid. 4.2). Per quanto attiene alla questione pregiudiziale del carattere infondato – e pertanto illecito – del sequestro, il giudice adito con l’azione di risarcimento è vincolato dalla decisione resa sull’opposizione al sequestro, ove sia passata in giudicato (DTF 139 III 95 consid. 4.1 con i rinvii dottrinali).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto dato per adempiuto il presupposto dell’illiceità del sequestro, la decisione di revoca emessa da questa Camera essendo passata in giudicato. In merito alla pretesa di fr. 32'098.40 vantata dall’attrice in relazione ai costi da lei sopportati durante la procedura di sequestro per i fondi di __________ di cui è rimasta proprietaria, il primo giudice l’ha considerata in nesso causale adeguato con il sequestro, il quale ha ritardato il trapasso di 11 mesi. Ha quindi ritenuto risarcibili le spese assicurative (pari a fr. 9'341.–) e di manutenzione (di fr. 6'382.90), ridotte però di metà per quanto attiene alle prestazioni della domestica (fr. 1'388.15), tenuto conto del fatto che l’attrice ha allegato di non aver più utilizzato la casa di __________ già dal 2015. Il Pretore non ha invece ammesso le voci relative alle imposte, in mancanza di giustificativi, né quelle designate come “Swisscom” e “AIL”, l’attrice non avendo provato la necessità di pagarle a prescindere da un utilizzo effettivo della casa. In definitiva ha accolto la pretesa limitatamente a fr. 16'417.97.

                                         Relativamente alla pretesa di fr. 172'884.10 riferite alle spese legali sopportate dall’attrice per la propria difesa contro le iniziative giudiziarie del convenuto, il Pretore ha rilevato che la sola produzione delle fatture dei tre patrocinatori succedutisi nella sua difesa non fosse sufficiente a dimostrare che i costi si riferiscano tutti al sequestro, senza sovrapposizioni, e non siano stati coperti dalle ripetibili corrisposte dal convenuto. Per il terzo e attuale patrocinatore (avv. PA 2), egli ha nondimeno riconosciuto comprovato un onorario di fr. 1'200.– non coperto dalle ripetibili di fr. 7'400.– attribuite dal Pretore aggiunto nella decisione 7 luglio 2017 di stralcio della causa di annullamento della compravendita (vista la differenza tra l’onorario di fr. 350.–/ora applicato e quello di fr. 400.–/ora pattuito), oltre al costo delle prestazioni successive fino alla ricezione del prezzo di compravendita (il 1° giugno 2017), valutate in 13 ore lavorative e 3 minuti, pari a fr. 10'219.– secondo il calcolo ponderato (in funzione del valore litigioso e del tempo dedicato alla pratica) adottato nella fattura. Aggiunte spese per fr. 510.90, l’importo totale riconosciuto è stato stabilito in fr. 11'929.90. Il Pretore ha pure ammesso la rifusione dei costi di perizia di fr. 1'080.–, ma non la pretesa di fr. 4'000.– per l’”incomodo” derivato a dire dell’attrice per aver dovuto dedicare tempo alla procedura giudiziaria.

                                         Circa la pretesa di fr. 333'062.45 per la perdita d’interessi sull’im­porto sequestrato, il primo giudice ha constatato che l’attrice non aveva reso altamente verosimile la sua intenzione d’investire il ricavato della vendita del fondo secondo le stesse modalità cui hanno fatto capo i suoi genitori, con un guadagno del 15.35%. Ha quindi ricondotto la pretesa a fr. 112'763.23, pari all’interesse di mora al tasso legale del 5% dal 23 giugno 2016 al 1° giugno 2017 su fr. 2'367'041.62. In definitiva, la petizione è dunque stata accolta limitatamente a fr. 142'191.10 (anziché fr. 538'044.95).

                                   4.   Nell’appello AP 1 sostiene anzitutto che il contratto di compravendita poneva a carico della venditrice l’obbligo di fornire anticipatamente la propria prestazione, sicché l’obbligo di versare il prezzo è diventato esigibile solo dopo l’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario, il 23 maggio 2017, ovvero dopo la revoca del sequestro (avvenuta il 19 aprile 2017). Ne deduce che non è sorto alcun danno durante l’intera durata del sequestro, co­me del resto appurato sia dalla decisione sull’opposizione al sequestro sia da quella di revoca dello stesso, che per questo motivo concludono entrambe alla reiezione della domanda di garanzia formulata dall’opponente.

                                4.1   Certo, il punto II/2.2 del contratto di compravendita (doc. D pag. 3) prevede che il notaio avrebbe dovuto versare il prezzo alla venditrice ad avvenuta iscrizione del trasferimento di proprietà, ma il problema da risolvere non è quello di determinare da quando il prezzo era esigibile, bensì se, e di quanto, il sequestro ha ritardato il trapasso (e pertanto l’obbligo di versare il prezzo), causando nel frattempo all’attrice il danno stabilito dal Pretore. Questa questione andrà esaminata per ogni singola pretesa con l’esame delle singole censure (n. 2-4) dell’appellante (sotto consid. 5-7).

                                4.2   Sia la decisione pretorile sull’opposizione al sequestro sia quella con cui la Camera ha revocato lo stesso sono state adottate in procedura sommaria, ovvero sulla scorta di un esame sommario di verosimiglianza dei fatti e del diritto (sentenza 14.2016.293 del 19 aprile 2017, consid. 2.1 e 7.1) addotti dalle parti in quel frangente. Queste decisioni non vincolano il giudice di merito adito con un’azione di risarcimento del danno causato dal sequestro. Anche su questo punto l’appello non si rivela decisivo.

                                   5.   Relativamente alla pretesa di fr. 32'098.40 connessa ai costi relativi all’immobile venduto, l’appellante sostiene che l’audizione del notaio ha dimostrato che al 30 giugno 2016 il trapasso di proprietà era ben lungi dal realizzarsi, perché si aspettava il nulla osta del­l’autorità LAFE, vincolato alla firma di un atto di servitù, che lui non ha mai sottoscritto. Questi rimprovera al Pretore di avere glissato sull’argomento, limitandosi a un ragionamento a posteriori, per cui il trapasso ha potuto essere iscritto a registro fondiario senza ostacolo alcuno appena il sequestro è stato revocato. A parere dell’ap­pellante, invece, le remore dell’Ufficiale LAFE hanno potuto esse­re sormontate solo grazie al lungo tempo trascorso, durante il quale il notaio ha sospeso di propria iniziativa la procedura d’iscri­zione, perché riteneva che l’esigenza di servitù fosse una condizione del trapasso, sebbene non fosse menzionata nella decisione di autorizzazione LAFE. Per l’appellante l’essersi opposto al trapasso pretendendo la risoluzione del contratto di compravendita per errore essenziale non è di rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, perché il sequestro non ha mai impedito il notaio di far iscrivere il cambiamento di proprietà. Le spese relative all’immobile non hanno quindi nulla a che vedere con il sequestro e, comunque sia, la pretesa di risarcimento si è prescritta prima della revoca del sequestro.

                                5.1   Dal verbale della sua audizione (act. VII, pagg. 2.3), si evince che il notaio ha aspettato per chiedere l’iscrizione del trapasso del fon­do di vedere “che cosa sarebbe successo dal profilo LAFE e dal profilo di questo decreto di sequestro”, già per il fatto che non avrebbe comunque potuto versare il prezzo alla venditrice in ragione del sequestro (decretato il 22 giugno 2016, un giorno prima del passaggio in giudicato dell’autorizzazione LAFE).

                             5.1.1   Come giustamente rilevato dal Pretore, il sequestro è pertanto la causa adeguata della mancata esecuzione del contratto di compravendita. Si tratta infatti di un contratto bilaterale. Il deposito del prezzo presso il notaio aveva l’evidente scopo di garantire che l’i­scrizione del trapasso al registro fondiario e il versamento del prezzo alla venditrice potessero avvenire in un rapporto di reciprocità. Impedendole di disporre dei fondi depositati in favore della venditrice mediante il sequestro del credito di quest’ultima (art. 99 e 275 LEF), l’appellante ha bloccato il trasferimento di proprietà, ciò che mirava del resto la sua azione di annullamento del contratto di compravendita.

                             5.1.2   Dal citato verbale risulta inoltre che le parti hanno acconsentito alla condizione – non scritta – posta dall’Ufficiale LAFE in merito alla costituzione di un diritto d’uso o di una servitù per la cucina a favore dell’appartamento acquistato da AP 1 e a carico del fondo contiguo acquistato dal padre (pag. 2 e doc. 2). Sennonché l’appellante non ha mai sottoscritto gli atti necessari per il semplice motivo che già il 23 maggio 2016 ha invocato la nullità del contratto di compravendita per difetti occulti (sopra ad C) e ne ha poi bloccato l’esecuzione sequestrando la pretesa della venditrice sul prezzo di vendita. Non può ora in buona fede sostenere che il differimento per 11 mesi dell’esecuzione del contratto non sia dovuto al sequestro.

                                5.2   Non si disconosce che il trapasso di proprietà – e di conseguenza il pagamento del prezzo della compravendita – verosimilmente non avrebbe potuto essere finalizzato prima dell’esecuzione del sequestro, avvenuta il 23 giugno 2016. L’autorizzazione LAFE non era infatti ancora passata in giudicato (lo sarebbe stata il gior­no successivo) e la questione della costituzione di un diritto d’uso o di una servitù per la cucina non era ancora risolta. Sta però di fatto che il sequestro ha avuto per effetto, come detto, d’indurre il notaio a sospendere le operazioni di finalizzazione della compravendita, con il consenso perlomeno tacito delle parti, finché è durato il sequestro. È invero corretto che le attività del notaio e delle parti successive alla revoca della misura non stanno per contro in un rapporto di causalità adeguata con la stessa, perché riguardano atti che avrebbero dovuto essere compiuti anche senza il sequestro. Ma così stando le cose sarebbe insostenibile togliere due volte dal periodo in cui il sequestro ha esplicato i suoi effetti il tempo resosi necessario per portare a termine la compravendita, una volta dopo la sua revoca e una seconda volta all’inizio del periodo del sequestro. Occorre quindi considerare che il sequestro ha differito la vendita dal momento della sua esecuzione, il 23 giugno 2016, fino alla comunicazione della sua revoca all’attrice, il 25 aprile 2017 (v. sotto consid. 7.1), ovvero durante un po’ più di 10 mesi (e non 11 mesi come stabilito dal Pretore). In questa limitata misura l’appello si rivela fondato.

                                5.3   La censura per cui l’azione sarebbe prescritta prima della revoca del sequestro non è motivata ed è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Il Pretore ha del resto rettamente osservato che la pretesa di risarcimento è sorta con la revoca del sequestro (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).

                                5.4   L’appellante contesta inoltre le singole spese ammesse dal primo giudice.

                             5.4.1   Per quanto riguarda le spese assicurative, egli afferma che la pri­ma fattura, di fr. 7'551.50 (doc. LL), si riferisce anche alle due unità abitative vendute al padre dell’istante, per un periodo, decorrente dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016, solo parzialmente contenuto in quello, iniziato il 30 giugno 2016, per cui l’attrice chiede di essere risarcita. Inoltre, una riduzione proporzionale del premio si avvera impossibile poiché la ripartizione tra i tre fondi non è nota. A suo dire le stesse problematiche si presentano per la seconda fattura (doc. MM), di fr. 1'789.50, con l’aggravante che si tratta di un’assicurazione facoltativa del mobilio. Nelle sue osservazioni, l’attrice obietta che la totalità delle contestazioni riguardo alle spe­se da lei sostenute durante gli 11 mesi supplementari sono state formulate dall’appellante per la prima volta in questa sede e sono pertanto tardive.

                          5.4.1.1   In realtà, non esiste un divieto per l’appellante di presentare censure o contestazioni giuridiche nuove – del resto, limitatamente alle questioni sollevate l’autorità giudiziaria superiore applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC). Vero è però che l’appellante non può fondare le sue critiche su fatti non accertati nella sentenza impugnata, a meno di dimostrare che i fatti da lui invocati sono pertinenti e ch’egli li ha regolarmente addotti in prima sede, con i relativi mezzi di prova (cfr. DTF 140 III 90 consid. 2 per la LTF; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 24 ad art. 311 CPC), oppure ch’essi, seppure nuovi, sono ammissibili in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC.

                          5.4.1.2   Nella fattispecie, le censure dell’appellante non solo sono nuove, ma soprattutto poggiano su fatti che non figurano esplicitamente nella sentenza appellata. Tuttavia, nel considerare che le fatture si spiegano da sé (“selbsterklärend”), il Pretore si è riferito al loro contenuto, che può così ritenersi (implicitamente) accertato. Ma contrariamente a quanto allega l’appellante, la parola “Gebäude” contenuta nella prima fattura (doc. MM) non significa necessariamente l’esistenza di più di un fondo, la sua forma nominativa essendo identica al singolare e al plurale, e la fattura menziona una sola cosa assicurata (“Versicherte Sache”), per tacere del fatto che nulla indica che il premio riguardi anche gli immobili del padre dell’appellante. Sia come sia, determinante è che quest’ultimo non ha contestato, al più tardi con la duplica (DTF 144 III 69 consid. 2.1), che la fattura concernesse unicamente il fondo da lui acquistato, sicché il Pretore poteva considerare la circostanza come appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Per contro l’appellante va seguito laddove chiede una riduzione dell’importo a suo carico limitatamente ai tre ultimi mesi del periodo assicurato (da luglio a settembre 2016), gli unici a rientrare nel periodo da risarcire (dal 23 giugno 2016 al 25 aprile 2017). L’importo da risarcire va così ridotto di fr. 5'663.65 (3⁄4 di fr. 7'551.50).

                          5.4.1.3   Quanto alla seconda fattura, l’attrice non ha provato che avrebbe smesso di assicurare i suoi mobili se non fosse intervenuto il sequestro. Ad ogni modo, essi non erano oggetto né del contratto di compravendita né del sequestro, sicché l’attrice avrebbe potuto venderli senz’aspettare il trapasso di proprietà dell’appartamento. Non ha d’altronde dimostrato di aver vissuto nell’abitazione venduta durante il sequestro e di aver così avuto la necessità di mantenerli in loco. Difettando un nesso di causalità tra il sequestro e i premi di assicurazione relativi al mobilio, la fattura di fr. 1'789.50 va interamente stralciata dalla somma da risarcire all’attrice.

                             5.4.2   In merito alle spese della PI 3, l’appellante fa valere che la documentazione prodotta (doc. NN e OO) e assunta agli atti (edizione) non ha permesso di dimostrare la necessità degli interventi della ditta né l’effettivo pagamento delle fatture. In prima sede egli si era però limitato a contestare le ore e le tariffe applicate dalla PI 3 (risposta e duplica ad 11), sicché la necessità degli interventi e il pagamento delle fatture sono da considerare appurati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), la successiva contestazione con le conclusioni essendo tardiva (DTF 144 III 69 consid. 2.1). Comunque sia l’appellante non specifica quali degli interventi, qualificati dal Pretore come volti alla manutenzione dell’appartamento, fossero superflui e quindi non soddisfa le esigenze legali di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella limitata misura in cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta.

                             5.4.3   L’appellante fa carico al Pretore di avere accolto la petizione “equitativamente” per la metà delle prestazioni della domestica, pur dando atto di non sapere quante ore siano state dedicate ad aprire le finestre e quante a ordinare l’appartamento, da lui presunto vuoto. In realtà, il primo giudice ha valutato che i due tipi di prestazioni si equivalevano dal profilo lavorativo. L’appellante non critica tale apprezzamento in modo circostanziato. È per contro ricevibile e condivisibile la sua censura laddove rileva che parte delle prestazioni oggetto della prima fattura (per aprile del 2016) esulano dal periodo per cui è chiesto il risarcimento (dal 23 aprile 2016 in avanti). L’importo da risarcire va così ridotto di ulteriori fr. 25.– (1⁄2 delle 2 ore per le due prime settimane del mese).

                                   6.   L’appellante contesta inoltre di dover risarcire le spese legali che l’attrice pretende di aver sostenuto a causa del sequestro, ridotte dal Pretore da fr. 172'884.– a fr. 13'009.90 (fr. 1'200.– + 10'729.90 + 1'080.–).

                                6.1   L’istante ha chiesto un risarcimento di complessivi fr. 172'884.10, pari a fr. 130'871.90 per il costo dell’intervento dei tre avvocati succedutisi in sua difesa (avv. __________: fr. 20'886.–; avv. __________: fr. 11'285.90; avv. PA 2: fr. 128'100.–). Il Pretore ha ritenuto che la fattura dell’avv. __________ è coperta, come ammesso dalla stessa attrice, dalle ripetibili assegnatele nella causa di opposizione al sequestro e che quella dell’avv. __________ non è sufficientemente dettagliata per permettere di valutare e quantificare le sue prestazio­ni. In merito all’operato dell’avv. PA 2, il primo giudice ha preso in considerazione le prestazioni indicate nel dettaglio (doc. EEEE) solo per il periodo dal suo subentro all’avv. __________ (il 24 aprile 2017) fino al versamento dell’importo sequestrato alla venditrice (il 1° giugno 2017), disconoscendo in particolare le ore di lavoro successive per il deposito di una risposta. Nel lasso di tempo così delimitato, il primo giudice ha reputato del tutto adeguate le ripetibili di fr. 7'400.– assegnate dal Pretore aggiunto nella decisione di stralcio dell’azione civile ordinaria (calcolate secondo la “formula mista” sulla scorta di un dispendio lavorativo valutato in 10 ore lavorative, doc. EE), salvo riconoscere un supplemento di fr. 1'200.– tale da adattare le ripetibili alla reale pattuizione delle parti in merito alla tariffa oraria, di fr. 400.–/ora (doc. A) e non fr. 350.–/ora. Oltre a ciò, il Pretore ha computato unicamente le prestazioni del­l’avv. PA 2 successive alla chiusura della causa, intese all’iscri­zione del trapasso e all’accredito del prezzo sul conto della cliente, togliendo tutte le voci relative alla corrispondenza con il legale estero dell’attrice e di altre voci giudicate troppo generiche per stabilirne i fini, giungendo a un totale di 13 ore e 3 minuti e a una rimunerazione, secondo un calcolo ponderato degli onorari ad valorem e a tempo, pari a fr. 10'219.–, oltre alle spese di fr. 510.90 (5% dell’onorario).

                                6.2   L’appellante lamenta anzitutto il mancato nesso di causalità tra le spese connesse all’azione civile ordinaria (doc. EE) e il sequestro, perché a suo dire tale azione non era necessaria, siccome il termine di convalida del sequestro era sospeso durante la procedura di opposizione allo stesso (art. 279 cpv. 5 LEF).

                                         Non si capisce allora perché egli ha inoltrato tale azione senza aspettare la conclusione della procedura di opposizione al sequestro, postulandone esplicitamente la convalida (doc. Z, conclusioni e premessa a pag. 3). Ovvio che in queste circostanze la convenuta dovesse preparare la propria difesa per evitare la convalida del sequestro. E tra i danni consecutivi a un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali di una procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF) e di convalida del sequestro (art. 279 LEF) (sentenza del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.3.3, con un rinvio alla DTF 113 III 101 consid. 10/c; sentenza della CEF 14.2017. 190 del 7 settembre 2018 consid. 12.4). La sentenza pretorile resiste dunque alla critica e il supplemento di fr. 1'200.–, il cui calcolo non è censurato dall’appellante, merita conferma.

                                6.3   L’appellante allega ancora di non capire il motivo per cui il Pretore ha riconosciuto le spese elencate nel dettaglio prodotto il 10 gennaio 2018 (doc. EEEE) per il periodo dal 24 aprile al 1° giugno 2017, segnatamente per quanto attiene alla parte di esse sorte dopo la revoca del sequestro (del 19 aprile 2017), le quali, a suo dire, anche senza il sequestro sarebbero state necessarie per poter iscrivere il trapasso di proprietà nel registro fondiario. AP 1 critica d’altronde il dispendio di 13 ore e 3 minuti quantificato dal Pretore e l’applicazione della formula di calcolo ponderato, che in concreto ha per effetto di riconoscere all’avv. PA 2 un onorario di fr. 785.–/ora “assolutamente eccessivo”, specie perché l’attrice, anziché adempiere al suo onere di diminuire il danno, ha ingenerato attivamente e abusivamente spese “astronomiche”.

                             6.3.1   Delle ore elencate nel noto dettaglio (doc. EEEE) il Pretore ha riconosciuto quelle relative alla corrispondenza intercorsa con le autorità coinvolte, il notaio e il legale della controparte “svolte al fine di implementare la compravendita e garantire il trapasso di proprietà e conseguente accredito dei denari alla propria cliente” (pag. 11). Sono quindi attività legate all’ultimazione della compravendita, non al sequestro. Sarebbero state necessarie anche se non fosse intervenuto il sequestro. Vale anche per la questione del­l’autorizzazione LAFE, non connessa al sequestro bensì alla condizione – non scritta – inizialmente posta dall’Ufficiale LAFE e accettata dalle parti circa la costituzione di un diritto d’uso o di una servitù per la cucina (v. sopra consid. 5.1). In difetto di un nesso di causalità adeguata tra le spese in questione e il sequestro, l’intera posizione, di fr. 10'729.90 (fr. 10'219.– più le spese di fr. 510.90), va stralciata dalla somma assegnata all’attrice. La contestazione espressa da AO 1 al riguardo nelle osservazioni al­l’appello (ad 08) è irricevibile poiché insufficientemente motivata, non bastando un mero rinvio agli allegati di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_580/2015 dell’11 aprile 206 consid. 2.2 e i rinvii).

                             6.3.2   L’appellante sostiene che la propria contestazione relativa al costo della perizia del 20 dicembre 2016 (di fr. 1'080.–, doc. VV) non concerneva unicamente l’utilità della perizia, come osservato dal Pretore (a pag. 13), ma anche la mancata prova dell’avvenuto pagamento. Che però si possa dedurre una simile censura dalla fra­se “anche gli importi delle spese ulteriori sono contestati, in particolare degli asseriti costi assunti per l’allestimento del doc. VV” (risposta, pag. 8 ad 12) è francamente improbabile. La critica verte testualmente sull’importo delle spese, non sul loro pagamento.

                                   7.   L’appellante (ad 4) avversa infine la pretesa di fr. 333'062.45 per interessi compensatori, accolta dal Pretore per fr. 112'763.23 (5% su fr. 2'367'041.62 dal 23 giugno 2016 al 1° giugno 2017).

                                7.1   AP 1 censura anzitutto nuovamente la mancanza di un nesso di causalità tra il sequestro e il fatto che l’attrice sia rimasta proprietaria del fondo per 11 mesi supplementari e sia stata privata degli interessi (al 5%) della somma di fr. 2'367'041.62 depositata presso il notaio dal 23 giugno 2016 al 1° giugno 2017.

                             7.1.1   Sulla prima parte della censura ci si può limitare a rinviare a quan­to stabilito in precedenza (sopra, consid. 5.1 e 5.2). Non necessita poi lunghe spiegazioni il fatto che l’attrice non ha potuto disporre della somma depositata presso il notaio finché è durato il sequestro, ovvero dal 23 giugno 2016 (doc. N) al 25 aprile 2017, in ragione del divieto fatto al notaio di versarla all’attrice (art. 99 e 275 LEF). La Camera, invero, ha revocato il sequestro già il 19 aprile 2017 (doc. AA). Gli effetti della misura, tuttavia, hanno smesso solo al momento della comunicazione della decisione al notaio, il 25 aprile 2017 (doc. FFF), poiché solo da quel momento essa ha potuto di nuovo concretamente riattivare la pratica.

                             7.1.2   Nelle sue osservazioni all’appello (ad 08) AO 1 sostiene invero che il sequestro sarebbe divenuto inefficace solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di revoca, che situa a fine maggio 2017. Misconosce però il fatto che il ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF) e che di conseguenza, secondo la dottrina dominante, la decisione di ultima istanza cantonale passa in giudicato con la sua notifica alla parte interessata, tranne se poi la regiudicata le viene esplicitamente tolta dal giudice istruttore federale (art. 103 cpv. 3 LTF; sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016, consid. 5 e i rinvii). Nel caso in esame, non risulta dagli atti che la sentenza del 19 aprile 2017 sia stata impugnata al Tribunale federale. È pertanto diventata definitiva con la sua notifica all’attrice. Ne consegue che la posta relativa agli interessi compensatori dev’essere limitata al periodo dal 23 giugno 2016 al 25 aprile 2017.

                             7.1.3   L’appellante (ad 4.2 pag. 23) rimprovera al Pretore di aver violato il principio dispositivo sancito all’art. 58 cpv. 1 CPC concedendo gli interessi compensatori già dal 23 giugno 2016 mentre l’attrice li ha chiesti dal 30 giugno 2016 (petizione ad 10 pag. 9). A ben vedere, il Pretore ha aggiudicato poco più di un quarto della som­ma complessiva richiesta (v. sopra ad O). Dal profilo della norma citata, che si applica all’importo globale rivendicato e non alle singole poste se non sono singolarmente specificate nelle conclusioni, la decisione impugnata risulta ineccepibile (DTF 119 II 397 consid. 2; 143 III 258 consid. 3.3).

                                7.2   Secondo l’appellante (ad 4.2 pag. 24), infine, il Pretore ha erratamente calcolato gli interessi applicando un denominatore fisso di 360 giorni, vigente in ambito bancario, anziché tenere conto del numero effettivo dei giorni trascorsi durante il periodo considerato. Lamenta una differenza di fr. 1'713.90 tra i due metodi di computo. Il Pretore pare in realtà aver tenuto conto del numero di giorni effettivo del periodo considerato (dal 23 giugno 2016 al 1° giugno 2017), ossia 343 (mentre il numero di giorni secondo la convenzione per cui l’anno ha 360 giorni e il mese 30 è di 338), ma ha calcolato gli interessi con il divisore 360 e non 366 (per il 2016) o 365 (per il 2017), giungendo a fr. 112'763.23 (fr. 2'367'041.62 x 5% x 343 : 360). Ha così mischiato il metodo del computo sulla scorta del numero effettivo dell’anno civile (che giungerebbe a un totale d’interessi di fr. 111'048.43) con la convenzione commerciale 30/360 (che quale esito dà fr. 111'119.45).

                             7.2.1   Nelle relazioni tra privati gli interessi sono generalmente calcolati in base al numero effettivo di giorni del periodo considerato (metodo detto “act/act”, v. Alexander Blaeser, Die Zinsen im schweizerischen Obligationenrecht – Geltendes Recht und Vorschlag für eine Revision, tesi San Gallo 2011, pag. 11). Nelle relazioni commerciali e bancarie, invece, esistono diverse convenzioni volte a semplificare il calcolo degli interessi: l’usanza tedesca (“Bond-Methode” o “30E/360”), per cui l’anno ha sempre 360 giorni e il mese 30, o le usanze inglese (“act/365”) e francese (“Eurozins-Methode” o “act/360”), identiche al metodo effettivo, tranne che nella prima non si tiene conto degli anni bisestili (si usa sempre il divisore 365) e nella seconda il divisore è sempre 360. In materia commerciale, in Svizzera viene generalmente seguita l’usanza tedesca (Blae­ser, op. cit., pag. 11; sentenza della CEF 15.2000.185 del 20 mar­zo 2001 consid. 3.3/d). Trova anche applicazione in materia fiscale (sentenza della CEF 14.2018.44 del 14 agosto 2018 consid. 5.2) e nelle assicurazioni sociali (art. 42 cpv. 3 OAVS e CEF 14.2016.308 del 6 febbraio 2017). V’è da chiedersi se, visto il suo ampio campo di applicazione, l’usanza tedesca non debba essere oggi presunta in modo generale. La questione può invero rimanere aperta nella fattispecie.

                             7.2.2   Nel caso concreto, il Pretore pare essersi riferito all’usanza francese senza particolare motivazione. Ora, la fattispecie non sembra inserirsi in un contesto commerciale (il contratto è stato concluso tra due privati) e non sono state pattuite regole in materia di calcolo degli interessi. Va però considerato che l’interesse compensatorio persegue lo scopo di compensare gli svantaggi sorti dal­l’indisponibilità di un capitale, ponendo il danneggiato nella situazione che sarebbe stata la sua se fosse stato risarcito il giorno in cui il danno si è verificato (DTF 131 III 22 consid. 9.1). Tipicamente il danno da compensare è la mancata riscossione degli utili che il capitale avrebbe potuto fruttare se fosse stato investito sui mercati finanziari. Siccome vale nell’ambito bancario e commerciale, perlomeno in Svizzera, l’usanza germanica “30E/360”, si giustifica di riferirvisi anche per il calcolo dell’interesse compensatorio.

                             7.2.3   La pretesa di fr. 112'763.23 stabilita dal Pretore va di conseguenza ridotta a fr. 99'284.25, pari all’interesse del 5% (art. 73 cpv. 1 CO) su fr. 2'367'041.62 per i 302 giorni (= 7 + [9 x 30] + 25) del periodo intercorrente dal 23 giugno 2016 al 25 aprile 2017, diviso 360, secondo la convenzione “30E/360”. L’importo da risarcire va così ridotto di ulteriori fr. 13'478.98 (fr. 112'763.23 ./. 99'284.25).

                                   8.   Riassumendo, il risarcimento di fr. 29'427.90 concesso dal Preto­re, oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017, dev’essere ridotto a fr. 11'219.80 (tolti fr. 5'663.65 [consid. 5.4.1.2], fr. 1'789.50 [consid. 5.4.1.3], fr. 25.– [consid. 5.4.3], fr. 10'219.– [consid. 6.3.2] e fr. 510.90 [consid. 6.3.1]), sempre con interessi del 5% dal 1° giugno 2017, mentre il secondo importo d fr. 112'763.23 va diminuito a fr. 99'284.25 (tolti fr. 13'478.98, consid. 7.2.3).

                                   9.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), dell’80% per l’istante in prima sede (fr. 110'504.05 / 538'044.95) e pure dell’80%, ma per l’appellante, in seconda sede (fr. 110'504.05 / 142'191.10).

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 142'191.10, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L’appello è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è condannato a versare a AO 1 fr. 11'219.80 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017 e fr. 99'284.25.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 15'500.–, già anticipate dal­l’attrice, sono poste a suo carico nella misura dei 4⁄5 e per il restante 1⁄5 a carico del convenuto. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 36'000.– per ripetibili ridotte.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 8'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico nella misura dei 4⁄5 e per il restante 1⁄5 a carico di AO 1, cui egli rifonderà fr. 3'000.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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