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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.10.2019 14.2019.154

29 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·646 mots·~3 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Proroga del termine per motivare il reclamo. Irricevibilità

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.154

Lugano 29 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 28 maggio 2019 rispettivamente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

 RE 1  

giudicando sui due reclami del 30 luglio 2019 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 22 e il 25 luglio 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con due precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 2 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Can­tone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno escusso RE 1 per l’incasso di otto attestati di carenza di beni ammontanti a fr. 55'266.30 complessivi (relativi alle imposte cantonale dal 2004 al 2006 e a 5 decreti di multa), rispettivamente di tre attestati di carenza di beni di fr. 41'383.95 in totale (relativi alle imposte fe­derali dirette dal 2004 al 2006;

                                         che statuendo con decisioni del 22 e 25 luglio 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto le istanze 28 maggio 2019 del Cantone e della Confederazione e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico, in ambedue le decisioni, le spese processuali di fr. 230.– e un’inden­nità di fr. 100.– a favore dell’istante;

                                         che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 30 luglio 2019, chiedendo di concedergli una proroga per l’inoltro della documentazione (e implicitamente della motivazione) di almeno 10 giorni dopo la sua uscita dalla Clinica di riabilitazione EOC di Novaggio, in cui si trovava in camera d’isolamento;

                                         che il 6 agosto 2019 la Camera ha informato il reclamante che avrebbe avuto 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ovvero dall’uscita dalla camera d’isolamento, per inoltrare, o far inoltrare da una persona di fiducia cui avrebbe conferito procura, un reclamo motivato contro le sentenze contestate con una richiesta, anch’essa motivata, di restituzione del termine di reclamo;

                                         che non avendo avuto notizie dal reclamante, con ordinanza del 7 ottobre 2019 la Camera gli ha assegnato un termine di 10 giorni per inoltrare quanto menzionato nello scritto del 6 agosto, avvertendolo che in caso di silenzio il reclamo (recte: i reclami) sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                        che entro il termine impartito RE 1 non si è manifestato;

                                         che, come preannunciato, i reclami vanno dunque dichiarati irricevibili per carenza di motivazione (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la sua situazione esecutiva (con 43 attestati di carenza di beni per oltre fr. 300'000.– complessivi) induce a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ambedue i valori litigiosi, di fr. 55'266.30 e fr. fr. 41'383.95, raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

                                   2.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

                                   3.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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