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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.02.2019 14.2019.15

8 février 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,050 mots·~5 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite in troppo

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.15

Lugano 8 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 316/C/18/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26 novembre 2018 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

 RE 1 (rappresentato dalla curatrice RA 1, )  

giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 gennaio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'490.–, indicando quale titolo di credito: “decisione di restituzione del 10.08.2017 quale prestazione complementare. Decisione di dilazione del 12.10.2017 non rispettata”;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 26 novembre 2018 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

                                         che statuendo con decisione dell’8 gennaio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 155.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istan­­te;

                                         che contro la sentenza appena citata, a nome di RE 1 la sua curatrice è insorta a questa Camera con una domanda di concessione dell’effetto sospensivo dell’esecuzione del 17 gennaio 2019;

                                         che ribadendo quanto scritto nelle osservazioni all’istanza presentate il 17 dicembre 2018, la curatrice ritiene che il debito posto in esecuzione non sia dovuto a una negligenza del proprio pupillo, bensì a una mancanza della sua curatrice amministrativa precedente, la quale non avrebbe informato per tempo l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) del cambio del canone d’affitto del pupillo, a contare da dicembre del 2016, sicché l’Istituto ne sarebbe venuto a conoscenza solo nel luglio del 2017;

                                         che a suo parere l’obbligo di restituire le prestazioni complementari percepite in troppo per quasi 9 mesi non è addebitabile al pupillo, bensì alla sua curatrice precedente, motivo per cui chiede di sospendere l’esecuzione “al fine di chiarire quanto successo e volgere le responsabilità a chi ha commesso l’errore”;

                                         che in linea di massima un’esecuzione può essere sospesa solo dal giudice specialmente designato dagli art. 85 o 85a LEF o dal­l’autorità amministrativa competente per decidere nel merito sulla pretesa posta in esecuzione;

                                         che con scritto del 6 febbraio 2019 RA 1 ha precisato di chiedere la sospensione dell’esecuzione sulla base del­l’art. 325 CPC;

                                         che le sentenze emanate in prima istanza in materia di rigetto dell’opposizione sono decisioni finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che il reclamo non preclude l’efficacia né l’esecutività della decisione impugnata, ma l’autorità giudiziaria superiore può rinviare l’esecuzione della decisione impugnata (art. 325 CPC);

                                         che nella fattispecie, tuttavia, RA 1 non contesta la decisione del Giudice di pace in sé né l’obbligo di restituzione delle prestazioni percepite in troppo, bensì soltanto la persona del debitore, secondo lei da individuare nella precedente curatrice;

                                         che la decisione emessa dall’IAS il 10 agosto 2017 indica però chiaramente RE 1 quale debitore delle prestazioni da restituire (doc. 2 accluso all’istanza, pag. 2 ad 2);

                                         che tale decisione, debitamente passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e vincola quindi il giudice del rigetto, la cui cognizione si limita all’esame del titolo di rigetto e delle eccezioni sorte dopo l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF);

                                         che motivi di estinzione o di contestazione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

                                         che il Giudice di pace ha dunque correttamente ritenuto di non essere abilitato a “stabilire i fatti e le responsabilità singole”, di com­petenza esclusiva dell’autorità amministrativa;

                                         che il reclamo va di conseguenza respinto, ferma restando la facoltà per RE 1, per il tramite della sua attuale curatrice, di chiedere alla precedente curatrice la rifusione di quanto egli è tenuto a restituire alla Cassa cantonale di compensazione AVS/ AI/IPG;

                                         che con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;

                                         che le spese processuali del presente giudizio andrebbero poste a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che, tuttavia, le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'490.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –      .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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