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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.06.2019 14.2019.12

4 juin 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,927 mots·~10 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multe per infrazione al Regolamento sui rifiuti. Inesigibilità al momento della notifica del precetto esecutivo

Texte intégral

Incarto n. 14.2019.12

Lugano 4 giugno 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promosse con istanza 28 settembre 2016 dal

CO 1 (rappresentato dal RA 2, )  

contro

 RE 1,  RE 2, (entrambe rappresentate da  RA 1, )  

giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2019 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 31 dicembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con due precetti esecutivi distinti n. __________ e __________ emessi il 22 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso le sorelle RE 1 e RE 2 per l’incasso da ognuna di (1) fr. 150.– oltre agli interessi del 5% dal 20 agosto 2016, (2) fr. 30.– e (3) fr. 4.10, indicando in entrambe le procedure quali titoli di credito: “(1) Tasse diverse 2015. Fattura __________ e __________ del 31.12.2015; (2) Diffida del 22.07.2016 e (3) Interessi ritardo fino al 19.08.2016”.

                                  B.   Avendo sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze del 28 settembre 2016 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Al­l’udienza di discussione tenutasi il 28 ottobre 2016 erano presenti unicamente le parti convenute, le quali, rappresentate dal padre RA 1, hanno chiesto la sospensione delle procedure in attesa che il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) statuisse sul ricorso da esse nel frattempo presentato contro la decisione del Consiglio di Stato che respingeva il reclamo interposto avverso i decreti di multa relativi al servizio di raccolta dei rifiuti sui quali si fondano le istanze di rigetto. Con decisione del 24 aprile 2018 (inc. n. __________) il TRAM ha respinto il ricorso e confermato la decisione governativa. Il 5 dicembre 2018 l’i­­stante ha chiesto al Giudice di pace la riattivazione delle procedure di rigetto.

                                  C.   Statuendo con due decisioni separate del 31 dicembre 2018, il Giudice di pace ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva ambedue le opposizioni interposte dalle convenute, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 100.– ciascuna e un’indennità di fr. 10.– a favore dell’istante in ogni procedura.

                                  D.   Contro le sentenze appena citata RE 1 e RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo unico del 17 gennaio 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione delle due istanze. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2019, il Comune di CO 1 ha concluso per la conferma della decisione impugnata.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure (dipendenti del resto da un reclamo unico) e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche sin­golarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 gennaio 2019 contro le sentenze notificate al padre rappresentante di RE 1 e RE 2 l’8 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enu­merate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   In entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace ha accolto le istanze dopo aver considerato che i due decreti di multa sul servizio di raccolta dei rifiuti emessi il 31 dicembre 2015 nei confronti di RE 1 e RE 2, poiché passati in giudicato a seguito della sentenza del TRAM, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, contro cui le parti escusse non hanno sollevato alcuna valida eccezione per infirmarne la validità.

                                   4.   Nel reclamo, a nome di RE 1 e RE 2 il padre rileva di aver rinunciato a impugnare la decisione del TRAM, avendo egli dovuto versare un importo esoso nell’istanza precedente. Rimprovera al Comune di aver “incolpato” le figlie manipolando le prove dello smaltimento dei rifiuti in sacchi non ufficiali anziché “prendersela” con lui, unico responsabile della contravvenzione.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 con­sid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ov­vero prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 e 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposi­­tion (2017), n. 22 e 143 ad art. 80 LEF).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere (tra cui vanno annoverati i comuni), purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali ticinesi e quelli presentati davanti al TRAM hanno per legge effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 181.100] e art. 71 della legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100]). Ciò vale in par­ticolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 e 3 LOC), sicché la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC; sentenza della CEF 14.2015.120 del 22 ottobre 2015, massimata in RtiD 2016 I 724 n. 45c, consid. 6.1).

                               5.2.   Nella fattispecie il CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti delle convenute sui decreti n. __________ e __________ entrambi emessi il 31 dicembre 2015, con cui, in base all’art. 37 del Regolamento comunale dei rifiuti e all’art. 145 cpv. 1 LOC, ha determinato in fr. 150.– ciascuna le multe inflitte alle escusse per aver infranto le norme previste per il corretto smaltimento dei rifiuti. In sé, tali decreti rappresentano senz’altro una valida decisione amministrativa di carattere esecutivo, gli stessi indicando il rimedio giuridico – ossia la possibilità di presentare reclamo al Municipio entro dieci giorni dalla notificazione – cui le reclamanti hanno fatto capo fino a ottenere una decisione (negativa) sia dal Consiglio di Stato sia dal TRAM.

                                5.3   Il problema è però che al momento della notifica dei precetti esecutivi, il 23 agosto 2016, le multe non erano ancora esigibili, giacché lo sono diventate solo un mese dopo che le decisioni sono divenute “definitive” (sopra consid. 5.1), ovvero un mese dopo la scadenza del termine di trenta giorni indicato nel dispositivo n. 3 della decisione del TRAM del 24 aprile 2018 per interporre ricorso al Tribunale federale (sopra consid. 5.1). In altre parole, le esecuzioni erano premature. Le istanze di rigetto non possono quindi essere accolte, ciò che il Giudice di pace avrebbe dovuto appurare d’ufficio (sopra consid. 5). Ciò non osta alla facoltà per il Comune d’inoltrare nuove esecuzioni, il giudizio odierno, d’indole formale (sopra consid. 2), non avendo effetto di regiudicata materiale (DTF 140 III 456 consid. 2.5).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non motivata la richiesta di assegnazione di ripetibili (o meglio: indennità d’inconvenienza) contenuta nel reclamo dev’essere respinta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre la questione non si pone per quanto attiene alla prima sede, in cui nessuna richiesta è stata formulata al riguardo.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 184.10 per ciascuna procedura, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo interposto da RE 1 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 100.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.

                                  2.   Il reclamo interposto da RE 2 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 100.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a carico del CO 1.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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