Incarto n. 14.2019.109
Lugano 21 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 30 novembre 2018 da
CO 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1, (patrocinato dall’__________ __________)
giudicando sul reclamo del 29 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con “accordo per la regolamentazione dell’obbligo di mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle relazioni personali” (qui di seguito “accordo”), privo di data, RE 1, cittadino italiano con permesso B, residente a __________, si è impegnato entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso a riconoscere il minore PI 1 nato il 19 dicembre 2017 e a versare alla madre CO 1, cittadina russa, residente a __________, un contributo alimentare mensile per il figlio di fr. 500.– sino al termine di una completa formazione scolastica o professionale. I genitori hanno inoltre convenuto che le spese straordinarie per le cure mediche, dentistiche o odontoiatriche non riconosciute dalla cassa malati o da altre assicurazioni sarebbero state assunte in ragione di metà ciascuno. È stato altresì convenuto che il minore, affidato a entrambi i genitori, avrebbe risieduto presso il padre a __________, pur avendo il domicilio presso la madre. L’accordo si concludeva con l’impegno dei genitori a sottoporre ogni controversia che fosse insorta tra loro al giudizio del Tribunale di Milano e determinava quale diritto applicabile quello italiano. Lo status del minore è stato invece sottoposto alla legge svizzera.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'500.– oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2018 e di fr. 323.10, indicando quali titoli di credito il “mancato pagamento contributo alimentare PI 1 da gennaio a settembre 2018”, rispettivamente le “spese legali in precontenzioso”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 novembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, poi prorogato, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 gennaio 2019. Nella replica spontanea del 22 gennaio 2019 la parte istante ha riconfermato la propria domanda. Con duplica spontanea dell’8 febbraio 2019 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 20 maggio 2019, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 4'500.– oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2018, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione integrale dell’istanza, in via principale per carenza di giurisdizione e competenza del Tribunale adito e, in via subordinata, nel merito. Il 3 giugno 2019 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 maggio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 21 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta da RE 1 in sede di reclamo (doc. 21 – 26) è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).
b) A sostegno della ricevibilità dei nuovi documenti, invero, il reclamante invoca la recente sentenza del Tribunale federale 5A_626/ 2018 del 3 aprile 2019 (consid. 6.6.4). Sennonché essa non è pertinente nella presente fattispecie in quanto concerne un caso di opposizione al sequestro, procedura nella quale eccezionalmente sono ammessi i nova anche in sede di reclamo (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC).
c) Il reclamante sostiene altresì che la Camera debba prendere in considerazione la nuova documentazione siccome la decisione dell’istanza precedente ne darebbe motivo, avendo il Giudice di pace “ignorato la complessità della fattispecie”. Tale motivazione è poco chiara giacché il reclamante non spiega quale sia la pretesa complessità della causa né perché ciò dovrebbe giustificare un’eccezione all’art. 326 cpv. 1 CPC. Del resto, solo fatti o motivi cui il reclamante non poteva aspettarsi giustificano di derogare al divieto dei nova in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2011.50 del 20 maggio 2011, consid. 4), non l’assenza di motivazioni, che tutt’al più potrebbe condurre a un rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione. Sia come sia la questione può anche rimanere aperta perché dai nuovi documenti RE 1 non trae alcun spunto nella parte in diritto del reclamo.
d) È pure irricevibile, siccome non sufficientemente motivata, la censura – invero espressa in modo speculativo (“Ci si potrebbe [..] interrogare”) – secondo cui il contributo alimentare in discussione potrebbe non essere più dovuto perché né l’Autorità regionale di protezione né la Pretura di Lugano hanno sino ad oggi statuito sulle richieste della madre (reclamo pag. 11 ad 3.2), dal momento che il reclamante non spiega il nesso tra l’accordo e queste cause.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace si è anzitutto dichiarato competente a statuire sull’istanza. Egli ha poi rilevato che quale contratto di natura privata l’accordo costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 4'500.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 5 ottobre 2018 considerando come dies a quo dell’obbligo di mantenimento il giorno della nascita di PI 1. Il primo giudice ha ritenuto che non vi è per contro alcun titolo di rigetto per le spese legali in “precontenzioso”, respingendo quindi l’istanza su questo aspetto. Infine, stante il carattere formale della procedura di rigetto, egli ha reputato di non poter tenere in considerazione l’eccezione di compensazione fatta valere dal convenuto, nella misura in cui le pretese da lui invocate e contestate dall’istante non erano dimostrate.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce l’incompetenza del Giudice di pace dal momento che i genitori hanno convenuto nell’accordo, in caso di controversie tra loro, l’applicazione del diritto italiano e la giurisdizione del foro di Milano. Il reclamante sostiene inoltre che l’accordo non prevede un effetto retroattivo del pagamento dei contributi alimentari alla nascita di PI 1 – non a caso usa il futuro (“il padre verserà”) – sicché, nella migliore delle ipotesi, l’opposizione andava rigettata unicamente per fr. 2'500.– corrispondenti ai contributi alimentari da maggio a settembre 2018, visto che l’accordo è stato sottoscritto nel corso del mese d’aprile. Il reclamante ripropone l’eccezione di compensazione con due sue pretese pari a fr. 4'567.95 complessivi, ovvero una di fr. 4'000.– per i contributi alimentari che gli spetterebbero da ottobre 2018 a maggio 2019, sulla scorta di un’interpretazione a contrario dell’accordo, secondo cui la madre, da quando la custodia del figlio è stata affidata esclusivamente al padre (con decreto dell’Autorità regionale di protezione di __________ del 5 ottobre 2018), dovrebbe pagargli lei i contributi pattuiti, e l’altra di fr. 567.95 relativi alla metà delle spese mediche non assunte dalla cassa malati da lui interamente sostenute in favore di PI 1.
5. Relativamente alla censura d’incompetenza del Giudice di pace, va ricordato che la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione dev’essere proposta avanti il giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Tale foro è imperativo. Una sua proroga è quindi esclusa (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 84 LEF). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, la proroga di foro e il deferimento della causa al giudice italiano previsti nell’accordo sono così ininfluenti nella procedura di rigetto dell’opposizione, la quale – come visto – dev’essere (imperativamente) proposta nello Stato in cui ha luogo l’esecuzione, ossia in Svizzera (sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015 consid. 1.3). A giusta ragione, dunque, il creditore ha promosso l’istanza presso il Giudice di pace del circolo di Vezia – competente (anche) materialmente visto il valore litigioso inferiore a fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG) –, nella cui giurisdizione il precetto esecutivo è stato notificato (al domicilio del debitore giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF, v. sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c consid. 2.4).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie CO 1 ha prodotto contestualmente alla sua istanza il documento denominato “accordo per la regolamentazione dell’obbligo di mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle relazioni personali” (doc. B) firmato sia da lei che dal reclamante. Il documento non è datato, ma è pacificamente ammesso dalle parti che all’accordo vada attribuita la data del 27 aprile 2018. Al punto 7 dispone che “il padre verserà alla madre la somma mensile di 500 CHF a titolo di contributo alimentare per il figlio sino al termine di una completa formazione scolastica o professionale […]”.
6.2 La convenzione di mantenimento del diritto di famiglia non può essere considerata come una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF – e quindi come un titolo di rigetto definitivo – se non è stata omologata dall’autorità preposta (sentenza del Tribunale federale 5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 2.2.2; Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 99 ad art. 80 LEF) né integrata o menzionata in un verbale di udienza (art. 241 CPC; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 consid. 5.1 e 5.3; Abbet, op. cit., n. 100 ad art. 80). Di principio una simile convenzione legittima invece il rigetto provvisorio dell’opposizione se è firmata dal debitore degli alimenti (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre 2012, consid. 2.4 segg.; sentenza della CEF 14.2009.81 del 16 novembre 2009, consid. 1, massimata in RtiD 2010 II 718 n. 59c).
In linea di massima, invero, i contratti circa l’obbligo di mantenimento del figlio minorenne lo vincolano soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori o dal giudice (art. 287 cpv. 1 e 3 CC; DTF 142 III 548 consid. 3.1). Una convenzione non ancora approvata dall’autorità preposta vincola però il debitore del mantenimento, ad esclusione del figlio, sin dalla conclusione della convenzione, salvo pattuizioni contrarie (Perrin in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 287 CC). Fondata unicamente sul diritto delle obbligazioni, la convenzione non omologata non ha effetti di diritto della famiglia, ha carattere provvisorio e non necessita di forme particolari, fermo restando che, come già rilevato, la forma scritta lo rende un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (Fountouklais/Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ª ed. 2018, n. 2 ad art. 287 CC; Perrin, op. cit., n. 8 ad art. 287).
6.3 Nel caso in esame l’accordo sottoscritto dalle parti è quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, nonostante non sia stato approvato dall’autorità di protezione dei minori, perché è firmato dal reclamante. Il suo obbligo di versare i contributi alimentari pattuiti per il figlio è iniziato al momento della conclusione dell’accordo, da ritenersi avvenuta il 27 aprile 2018 (v. sopra consid. 6). Il punto 7 usa infatti il tempo futuro (“il padre verserà”) e in assenza di altre precisazioni l’esigibilità deve considerarsi immediata (art. 75 CO). Che il padre sia obbligato almeno sino al termine di una completa formazione scolastica o professionale del figlio non consente di giungere a un’altra conclusione, contrariamente a quanto crede il primo giudice, perché tale precisazione riguarda il dies ad quem del periodo contributivo e non il dies a quo. Su questo punto il reclamo merita dunque accoglimento, di modo che il rigetto dell’opposizione va limitato ai cinque contributi alimentari da fr. 500.– mensili maturati da maggio a settembre del 2018, ossia a fr. 2'500.–, oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla data dell’avvio dell’esecuzione (22 ottobre 2018, doc. D accluso all’istanza), in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2018.190 del 13 maggio 2019 consid. 6.2/b), e non dal 5 ottobre 2018 come invece richiesto dall’istante.
6.4 Sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Anche a questo riguardo la sentenza impugnata va riformata.
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), gli incombe dunque di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; sentenze della CEF 14.2015. 193 del 28 gennaio 2016, consid. 6 e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
7.1 Nel caso specifico, il reclamante ripropone l’eccezione di compensazione già sollevata in sede di osservazioni e di duplica spontanea dinanzi al Giudice di pace, rimproverandogli di non averla esaminata, poiché ha ritenuto a torto che le pretese da lui fatte valere esulano dalla sua competenza quale giudice del rigetto, stante il carattere formale del procedimento.
7.2 Ora, se è vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non deve sostituirsi al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le eccezioni, anche sostanziali, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF), e non può, pena ledere i principi della parità di trattamento e del diritto di essere sentito, non esaminare anche le controargomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della verosimiglianza (sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018 consid. 7. 3/a). Questo esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione degli atti al primo giudice per nuova decisione. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
7.3 In sede di reclamo RE 1 oppone in compensazione due sue pretese di fr. 567.95 e di fr. 4'000.– (quest’ultima da lui quantificata in fr. 2'000.– nelle osservazioni all’istanza e in fr. 2'500.– nella duplica).
a) La prima pretesa corrisponde alla metà delle spese mediche non coperte dalla cassa malati assunte interamente dal padre, cui la madre dovrebbe secondo lui farsi carico in base ai termini dell’accordo. Queste spese sono documentate in un plico di fatture (doc. 14 delle osservazioni all’istanza di rigetto). Non sono state prese a carico dalla cassa malati – egli spiega – in quanto l’affiliazione di PI 1 è potuta avvenire solo il 1° luglio 2018.
Secondo il punto n. 8 dell’accordo “i genitori convengono che le spese straordinarie per cure mediche, dentistiche ed odontoiatriche non riconosciute dalla cassa malati o da altre assicurazioni saranno da loro assunte in ragione di ½ ciascuno. La madre si impegna a sottoporre al padre, per tempo, eventuali preventivi”. Dal testo stesso della clausola si evince che l’impegno comune dei genitori riguarda spese future (“saranno da loro assunte”) e straordinarie. Ebbene parte delle fatture prodotte dal reclamante (fogli 1, 2 e 4 del doc. 14) sono anteriori alla firma dell’accordo (del 27 aprile 2018, v. sopra consid. 6) e a prima vista nessuna di esse pare riferirsi a spese straordinarie, tanto che non vi sono preventivi agli atti, per tacere del fatto che i quattro ultimi estratti bancari riguardano acquisti presso diverse farmacie senza indicazione del prodotto comprato né del suo destinatario. L’eccezione di compensazione non può pertanto essere ritenuta resa sufficientemente verosimile, per cui va respinta. Non è pertanto necessario esaminare la controargomentazione della madre relativa al fatto che il padre non si è assunto la sua parte della fattura per il parto (fr. 6'270.–).
b) Il reclamante fonda invece la seconda pretesa su un’interpretazione a contrario dell’accordo: se egli doveva alla madre un contributo alimentare di fr. 500.– mensili quando il figlio era affidato alla madre, da quando è stato affidato al padre, ossia dal 5 ottobre 2018 (doc. 9) in poi, vale l’inverso. A sua parere, la madre gli deve quindi fr. 4'000.– (fr. 500.– dall’ottobre del 2018 al maggio del 2019).
Il ragionamento del reclamante non può essere seguito, non solo perché nell’accordo la madre non si è impegnata a pagare alimenti al padre ove il figlio gli fosse stato affidato, ma anche perché i contributi finanziari dei genitori non sono necessariamente uguali e simmetrici, ma dipendono dalle relative situazioni finanziarie e dai rispettivi fabbisogni. Ne segue che anche questa seconda pretesa non appare verosimile, di modo che l’eccezione di compensazione va respinta.
8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), equivalente per ambedue le parti in prima sede (fr. 2'500.– / fr. 4'823.10) e di ⁴⁄9 in seconda a carico di CO 1 (fr. 2'500.– / fr. 4'500.–).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'500.– oltre agli interessi del 5% dal 22 ottobre 2018.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di ⁵⁄9 e per i restanti ⁴⁄9 a carico di CO 1, cui egli rifonderà fr. 40.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).