Incarto n. 14.2019.107
Lugano 25 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 27 settembre 2018 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 26 luglio 2016, il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 6 maggio 2016 da CO 1 contro il marito RE 1 per alimenti dal dicembre del 2015 al febbraio del 2016, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________7 dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona limitatamente a fr. 4'055.– oltre agli interessi del 5% dal 4 dicembre 2015 su fr. 1'685.–, dal 5 gennaio 2016 su fr. 1'185.– e dal 5 febbraio 2016 su fr. 1'185.–. Il 27 giugno 2017, l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda di proseguire l’esecuzione presentata dalla moglie, ritenendo scaduto il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF.
B. Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________3) emesso il 6 novembre 2017 dall’UE di Bellinzona, CO 1 ha escusso il marito per l’incasso di (1) fr. 1'685.– oltre agli interessi del 5% dal 4 dicembre 2015, (2) fr. 1'185.– oltre agli interessi del 5% dal 5 gennaio 2016, (3) fr. 1'185.– oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2016, (4) fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 26 luglio 2016, (5) fr. 30.– oltre agli interessi del 5% dal 26 luglio 2016 e (6) fr. 400.– oltre agli interessi del 5% dal 26 luglio 2016, indicando quali titoli di credito: “(1) Alimenti moglie dicembre 2015 + assegni figli dicembre 2015; (2) Alimenti moglie gennaio 2016; (3) Alimenti moglie febbraio 2016; (4) + (5) Tassa giustizia e indennità decisione __________ Giudice di pace Giubiasco sig.ra Crugnola e (6) Spese di incasso”. Il divorzio dei coniugi __________ è stato pronunciato l’8 maggio 2018.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo il 10 novembre 2017, con istanza del 27 settembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, l’ex marito si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 novembre 2018. Con replica e duplica rispettivamente del 27 dicembre 2018 e del 14 gennaio 2019, le parti si sono confermate nelle loro rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione del 23 maggio 2019, il Giudice di pace ha accolto (recte: parzialmente accolto) l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 4'335.–, ossia per gli importi posti in esecuzione tranne i fr. 400.– richiesti per le spese d’incasso, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 giugno 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato che la documentazione prodotta dall’istante, in particolare la decisione n. __________ del 26 luglio 2016 del Giudice di pace del Circolo di Giubiasco, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene di aver chiarito e dimostrato davanti al Procuratore pubblico – in una causa penale avviata a seguito di una denuncia sporta da CO 1 – di aver versato tutti i contributi alimentari dovuti tranne uno, relativo a marzo 2016 e non richiesto col precetto in oggetto, poiché l’ex moglie vi aveva rinunciato, motivo per cui il magistrato aveva emesso un decreto di sospensione.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta che l’ex marito abbia pagato il dovuto, evidenziando come egli non abbia prodotto giustificativi al riguardo. Sulla questione del titolo di rigetto dell’opposizione, sulla quale era stata esplicitamente invitata a determinarsi nell’ordinanza del 7 ottobre 2019, CO 1 è invece rimasta silente.
5. Orbene, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Prima di entrare nel merito della censura del reclamante, occorre quindi verificare il titolo di rigetto prodotto da CO 1.
5.1 Ella fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso sulla decisione n. __________ del 26 luglio 2016 con cui il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva la prima opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 4'055.– oltre agli interessi del 5% dal 4 dicembre 2015 su fr. 1'685.–, dal 5 gennaio 2016 su fr. 1'185.– e dal 5 febbraio 2016 su fr. 1'185.–.
5.2 Ora, per “decisione giudiziaria esecutiva” a norma dell’art. 80 cpv. 1 LEF s’intende una decisione che contiene una chiara condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”), o meglio al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (art. 38 LEF). Solo una decisione (nel merito) condannatoria esecutiva pecuniaria (o in prestazione di garanzia) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013 consid. 3). Ne consegue che una sentenza di rigetto dell’opposizione, sia esso provvisorio o definitivo, non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF in un’altra esecuzione (sentenza della CEF 14.2016. 128 del 4 novembre 2016 consid. 5.2; Staehelin, op. cit., n. 81 ad art. 84 e i rinvii).
La decisione 26 luglio 2016 del Giudice di pace del Circolo di Giubiasco non consente pertanto di rigettare l’opposizionCO 1 non ha accluso alla seconda istanza i verbali delle udienze 30 settembre 2013 e 1° dicembre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 6, che aveva invece prodotto nella prima causa di rigetto. In mancanza di un titolo di rigetto, il reclamo va pertanto accolto, d’ufficio, senza necessità di esaminare le censure del reclamante.
5.3 Ad ogni modo, all’escutente rimane la facoltà di presentare una nuova (terza) istanza, cui annettere i verbali appena citati (nella misura in cui le decisioni che contengono siano tuttora esecutive) anche nella stessa esecuzione (DTF 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2016.62 del 21 luglio 2016 consid. 1.3) purché il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF non sia scaduto.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante formulato alcuna domanda motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'335.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell’istante.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).