Incarti n. 14.2018.93 14.2018.94
Lugano 1 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze del 3 maggio 2018 da
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 CO 2, __________
giudicando sui reclami del 17 maggio 2018 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 3 maggio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con rogiti n. __________8 e __________9 del notaio avv. __________, il 2 aprile 2014 CO 1 e CO 2, beneficiari di un diritto di compera sull’intera particella n. __________ RFD di C__________ scadente il 31 dicembre 2014, hanno concesso a loro volta a RE 1 (allora cittadino russo) un diritto di compera con scadenza al 30 giugno 2017, “sopra il futuro bene sito in territorio del Comune di C__________”, e meglio sulle unità di proprietà per piani (PPP) n. 8 di __________, rispettivamente n. 9 di __________ della suddetta particella n. __________. Il primo rogito prevede un prezzo di compravendita della PPP n. 8 di fr. 1'800'000.– e il secondo di fr. 2'200'000.–, oltre al versamento di rispettivamente fr. 450'000.– e fr. 550'000.– entro 5 giorni dalla firma dell’atto sul conto del notaio a libera disposizione dei concedenti e il saldo, sempre sul conto del notaio, prima della scadenza del diritto di compera. I rogiti dispongono inoltre che qualora i concedenti non divenissero proprietari della nota particella o qualora RE 1 non ottenesse il permesso di tipo “B” (UE/AELS), i suddetti acconti dovranno essere restituiti immediatamente, i rogiti costituendo documenti pubblici esecutivi parificati a titoli di rigetto definitivo (giusta gli art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF e 349 CPC) per i menzionati importi.
Il 3 aprile 2014, RE 1 ha versato sul conto del notaio complessivamente fr. 1'000'000.–. E il 29 marzo 2017, ottenuta la nazionalità spagnola, egli ha richiesto il rilascio di un permesso di tipo “B” (UE/AELS) per persona senza attività lucrativa (pensionato). Tale domanda risultante ancora pendente al momento della scadenza dei diritti di compera, il giorno successivo, ovvero il 1° luglio 2017, RE 1 ha chiesto al notaio __________ la restituzione degli acconti.
B. Con due istanze del 3 maggio 2018 dirette rispettivamente contro CO 1 (inc. __________) e CO 2 (inc. __________), RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione) il sequestro delle tre quote di comproprietà “B”, per quanto concerne CO 1, e “A” per quanto attiene a CO 2, ciascuna di ½ delle PPP n. __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di C__________. Quali titoli di credito, RE 1 ha indicato l’obbligo di restituire gli acconti di fr. 1'000'000.– complessivi da lui versati sul prezzo di vendita delle due PPP, che grava in parti uguali su CO 1 e CO 2.
C. Statuendo con due decisioni separate del 3 maggio 2018 il Pretore ha respinto entrambe le istanze di sequestro, ponendo a carico dell’istante in ogni causa le spese processuali di fr. 500.–.
D. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 17 maggio 2018 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento delle sue istanze di sequestro, e in via subordinata il rinvio delle cause al Pretore per nuovo giudizio sull’ammissibilità dei sequestri. I reclami non sono stati notificati alle controparti.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 17 maggio 2018 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 il 7 maggio, in concreto i reclami sono tempestivi e quindi ricevibili.
1.2 Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui i reclami non sono stati notificati ai convenuti.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la causa dei sequestri indicata dall’istante – i noti rogiti quali documenti pubblici esecutivi – non era verosimile, poiché al punto I.6 i medesimi rogiti prevedono esplicitamente che la loro validità è subordinata all’ottenimento del permesso “B” (UE/AELS) da parte dell’istante, il quale ha allegato di non averlo mai ottenuto.
3. Nei reclami RE 1 evidenzia come la clausola d’inefficacia dei rogiti (n. I.6) sia riferita unicamente alle disposizioni relative alla costituzione, all’annotazione e all’esercizio del diritto di compera, e non alle altre pattuizioni indipendenti contenute nei rogiti, come quelle sull’obbligo contrattuale di restituzione dell’acconto (n. IV.1) o di pagamento delle spese notarili (n. VII.7.4). Il reclamante ritiene assurda l’interpretazione del Pretore poiché l’obbligo di restituzione dell’acconto e la sua esecuzione diretta sono stati pattuiti proprio nel caso in cui l’istante non avesse ottenuto il permesso “B” (UE/AELS). Considerando adempiuti anche gli altri due presupposti del sequestro (verosimiglianza del credito e dell’appartenenza ai convenuti dei beni da sequestrare), il reclamante chiede alla Camera di accogliere essa stessa le istanze e di ordinare i sequestri richiesti.
4. Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza del credito da lui vantato, di una causa di sequestro (nel senso dell’art. 271 LEF) e dei beni da sequestrare, così come la loro appartenenza al debitore.
4.1 Quale causa dei sequestri, il reclamante ha indicato nelle sue istanze la clausola n. IV.1 dei rogiti n. __________8 (doc. D) e __________9 (doc. C) del notaio avv. __________, secondo cui “qualora il Signor RE 1 non ottenesse il Permesso B (UE/AELS), l’acconto versato di CHF 450'000 [rispettivamente di CHF 550'000] dovrà essere restituito immediatamente valendo il presente atto quale riconoscimento di debito del menzionato importo ai sensi dell’art. 80 cpv 2 no. 1 bis LEF e art. 349 CPC. Gli stessi [ovvero CO 2 e CO 1] riconoscono l’esecuzione diretta della prestazione ai sensi dell’art. 347 CPC”.
a) Ora, i rogiti in questione appaiono effettivamente essere documenti pubblici esecutivi nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF e 349 CPC per l’obbligo di restituire gli acconti di fr. 550'000.–, rispettivamente fr. 450'000.– versati dall’istante (in due bonifici di fr. 100'000.– [doc. E] e fr. 900'000.– [doc. E1]), siccome sono atti notarili previsti dalla legge ticinese sul notariato (v. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 347 CPC), in essi i convenuti hanno esplicitamente dichiarato di riconoscere l’esecuzione diretta di tale obbligo (art. 347 lett. a CPC), il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento (lett. b) e l’obbligo di restituzione è sufficientemente determinato in entrambi i rogiti (per quanto riguarda sia l’importo che la condizione cui tale obbligo è subordinato), vi è riconosciuto dai convenuti ed è “immediatamente” esigibile qualora RE 1 non abbia ottenuto il permesso “B” (UE/AELS) entro la scadenza del diritto di compera (lett. c). I rogiti sono pertanto sia dei titoli di rigetto definitivo dell’opposizione sia una causa di sequestro.
b) Per gli argomenti presentati dal reclamante, la clausola d’inefficacia prevista al punto n. I.6 dei rogiti riguarda solo i diritti di compera e non le altre clausole indipendenti, segnatamente non la clausola di restituzione dell’acconto stabilita al punto IV.1 espressamente in caso di mancato ottenimento del permesso “B” (UE/AELS), sottinteso entro la scadenza del diritto di compera. L’interpretazione divergente del Pretore è manifestamente errata, siccome condurrebbe a negare ogni effetto alla clausola n. IV.1, giacché la condizione cui è subordinata è anche la condizione alla quale scatta l’invalidazione del rogito secondo il punto n. I.6. Non può ovviamente essere stata la volontà delle parti. Che i rogiti – di conseguenza – assumano la valenza di causa dei sequestri è perlomeno verosimile, ciò che giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate. Le cause essendo mature per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), occorre esaminare anche gli altri due presupposti del sequestro, sui quali il Pretore non si è espresso.
4.2 Sempre dal punto IV.1 dei rogiti si evince che l’istante dispone verosimilmente di un credito di complessivi fr. 500'000.– nei confronti di CO 1 e di pari importo verso CO 2, avendo versato acconti per totali fr. 1'000'000.– (doc. E ed E1). Visto il carattere divisibile dei crediti pecuniari, egli può infatti esigere da ogni convenuto la restituzione della metà di ogni acconto (art. 70 CO a contrario), oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, giorno successivo alla scadenza del diritto di compera.
4.3 Dagli estratti del registro fondiario acclusi alle istanze (doc. B1, B2 e B3) risulta perlomeno verosimile che le quote di comproprietà, ciascuna di ½ delle PPP n. __________ di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________ RFD di C__________, appartengono a CO 2 per quanto attiene alla quota “A” e a CO 1 per quanto concerne la quota “B”. Anche il terzo presupposto stabilito dall’art. 272 LEF pare quindi adempiuto, sicché i sequestri vanno decretati secondo le modalità indicate nelle istanze. La presente decisione va notificata ai convenuti tramite l’Ufficio d’esecuzione incaricato d’eseguire il sequestro (art. 276 cpv. 2 LEF).
5. La tassa per l’emissione del decreto di sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III 197 consid. 4.2), va posta a carico del reclamante, che nella sua veste d’istante è tenuto ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 22 ad art. 272 LEF; contra: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 272 LEF), fermo restando che la stessa, unitamente alle spese di esecuzione del sequestro, potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato.
Non si riscuote invece una tassa specifica per la procedura di reclamo stante l’erroneità delle decisioni impugnate e l’impossibilità di porla a carico dei convenuti in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 37 ad art. 107 CPC).
Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, non possono d’altronde essere assegnate ripetibili al reclamante.
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500'000.– in entrambe le cause, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto nella causa diretta contro CO 1 (inc. __________) è accolto.
1.1 Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata:
1. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro delle tre quote di comproprietà “B”, di ½ ciascuno, delle proprietà per piani n. __________ di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________ RFD di C__________, di cui CO 1, __________, è titolare, e ciò sino a concorrenza del credito di fr. 500'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, vantato da RE 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) per titolo di restituzione della metà dell’anticipo versato il 3 aprile 2014 in base al punto IV.1 dei rogiti n. __________8 e __________9 del notaio avv. __________.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell’istante.
3. Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).
4. RE 1 è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che il sequestro era infondato.
1.2 Non si riscuotono spese processuali in sede di reclamo né si assegnano ripetibili.
2. Il reclamo interposto nella causa diretta contro CO 2 (inc. __________) è accolto.
2.1 Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata:
1. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro delle tre quote di comproprietà “A”, di ½ ciascuno, delle proprietà per piani n. __________ di 59/1000, __________ di 36/1000 e __________ di 92/1000 della particella n. __________ RFD di C__________, di cui CO 2, __________, è titolare, e ciò sino a concorrenza del credito di fr. 500'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, vantato da RE 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________), per titolo di restituzione della metà dell’anticipo versato il 3 aprile 2014 in base al punto IV.1 dei rogiti n. __________8 e __________9 del notaio avv. __________.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell’istante.
3. Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).
4. RE 1 è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che il sequestro era infondato.
2.2 Non si riscuotono spese processuali in sede di reclamo né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ;
– Ufficio d’esecuzione di Lugano, con l’incarico di notificare la presente decisione a CO 1 e a CO 2 unitamente al verbale di sequestro.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).