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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.09.2018 14.2018.55

18 septembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,040 mots·~10 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Foro

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.55

Lugano 18 settembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella causa SO.2018.81 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 14 marzo 2018 da

 RE 1  

contro  

 CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Biasca, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'570.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, indicando quale titolo di cre­dito gli “affitti arretrati + spese 2017”.

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera. Il 31 marzo 2018 l’escussa ha (ri)trasferito il proprio domicilio a __________ (SG).

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 aprile 2018, il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile, rinunciando in via del tutto eccezionale a prelevare spese processuali.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2018 chiedendo se fosse corretto inoltrare l’istanza alla Pretura di Biasca oppure se avrebbe dovuto presentarla alla Pretura di Bellinzona. Nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni la controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Nel caso in esame la ricevibilità del reclamo è dubbia poiché RE 1 più che ricorrere si limita a porre un quesito a questa Camera. La questione può ad ogni modo rimanere indecisa poiché la decisione impugnata è corretta nel risultato, come si dimostrerà in appresso.

                                   2.   A norma dell’art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Per “luogo d’esecuzione” (Betreibungsort, for de la poursuite) s’intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 76 I 49 consid. 3; 112 III 11 consid. 1 ; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 84 LEF). Il foro dell’azione di rigetto, quindi, non si confonde necessariamente con il domicilio dell’e­scusso (impreciso: Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 84 LEF). Rimane quello di esecuzione anche se il precetto esecutivo è stato emesso a un foro speciale (art. 48-52 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 84) oppure, per errore, da un ufficio territorialmente incompetente ove l’escusso non se ne sia doluto tempestivamente con un ricorso (v. le sen­tenze citate sopra). Se però il debitore, in seguito, ha trasferito il proprio domicilio, la domanda di rigetto dell’opposizione va presentata avanti il giudice del suo nuovo domicilio (art. 53 LEF), sempreché l’escusso abbia comunicato il cambiamento di domicilio al creditore o questi l’abbia appreso altrimenti. Il giudice del luogo d’esecuzione iniziale rimane nondimeno competente ove il debitore non faccia valere al suo cospetto di aver cambiato domicilio dopo che l’esecuzione è stata promossa (DTF 112 III 11 consid. 2; 136 III 372 consid. 2.1). La regola dell’art. 53 LEF non vale per i fori speciali (DTF 136 III 373 consid. 2.1; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 84).

                                2.1   Dal 1° gennaio 2015, il Cantone Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione e un unico circondario dei fallimenti (art. 1 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Sia l’uf­­ficio d’esecuzione sia quello di fallimenti non hanno però una sede sola, ma quattro sedi principali ubicate a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, con agenzie a Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido (art. 1 cpv. 3 LALEF), ossia i capoluoghi degli otto Distretti cantonali. Dal 4 settembre 2017, tuttavia, tutti i precetti esecutivi sono emessi dal Centro cantonale dei precetti esecutivi alla sua sede di Faido, ma nell’intestazione di ogni atto è indicata la sede dell’ufficio o dell’agenzia in cui si trova il foro esecutivo.

                                2.2   In pratica, quindi, le circoscrizioni degli uffici e delle agenzie ricalcano quelle dei Distretti e delle giurisdizioni corrispondenti, però con due eccezioni: il Circolo del Ceresio è stato attribuito al circondario d’esecuzione e fallimenti di Mendrisio il 1° luglio 2006 (art. 1 cpv. 3 vLALEF, BU 2005, 393) e dal profilo organizzativo tale attribuzione è stata mantenuta anche dopo la modifica della LALEF del 2015; le esecuzioni dirette contro debitori con domicilio o sede nel (vecchio) Comune di Claro sono tuttora emesse e gestite dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, mentre dal profilo giudiziario il territorio di Claro rientra nella giurisdizione della Pretura di Bellinzona (art. 32 cpv. 4 e 37 cpv. 1 della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]), e ciò dall’entrata in carica del Municipio del nuovo Comune di Bellinzona con le elezioni comunali del 2 aprile 2017 (art. 12 cpv. 1 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni [RL 182. 200]; www4.ti.ch/di/sel/riforma-dei-comuni/aggregazioni/ultimate/bellinzonese), rispettivamente, per i valori litigiosi fino a fr. 5'000.– (art. 31 lett. c LOG), nella giurisdizione della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera fino alla fine del periodo 2009-2019 di nomina dei giudici di pace e dei loro supplenti, poi del Circolo di Bellinzona (legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti [RL 180.100]).

                                2.3   Ciò posto, dalla stessa (nuova) LALEF si evince che il legislatore, pur istituendo un circondario d’esecuzione (e di fallimento) unitario, non ha voluto unificare anche le sedi del nuovo e unico Ufficio d’esecuzione, che sono rimaste quelle di prima, le cui delimitazioni sono sostanzialmente quelle dei confini distrettuali. Vero è che l’emissione dei precetti esecutivi è ora centralizzata a Faido (come il trattamento della maggior parte delle richieste di estratto esecutivo, effettuato dal 3 ottobre 2016 dal “Contact Center” di Faido). Nondimeno, il legislatore cantonale non ha previsto parallelamente un’unica giurisdizione cantonale di prima istanza per le cause sommarie a norma della LEF (art. 251 CPC). Perlomeno sul piano del diritto consuetudinario quelle cause hanno continuato a essere trattate, a dipendenza del valore litigioso, dalle singole Preture e Giudicature di pace in funzione del domicilio o della sede della parte convenuta. Tale prassi non lede il diritto federale, perché nel Cantone Ticino il “luogo d’esecuzione” nel senso dell’art. 84 cpv. 1 LEF è dal 1° gennaio 2015 l’intero territorio cantonale (art. 1 cpv. 1 LALEF). All’interno del circondario unico scelto sulla scorta dell’art. 1 cpv. 2 LEF, il Cantone risulta competente per organizzare a sua scelta il proprio ufficio d’ese­­cuzione (art. 2 cpv. 5 LEF) – come quello dei fallimenti – e le proprie autorità giudiziarie (art. 3 CPC).

                                2.4   Anche per evitare una modifica della ripartizione attuale dei carichi di lavoro – suscettibile di verificarsi ove gli escutenti potessero scegliere liberamente una qualsiasi Pretura o Giurisdizione di pace presso la quale inoltrare l’azione di rigetto dell’opposizione, di fallimento o di sequestro –, che il legislatore non ha voluto dal momento che non ha modificato l’organizzazione giudiziaria esistente in occasione della creazione del circondario di esecuzione unico, occorre confermare la prassi attuale, secondo cui la competenza territoriale delle autorità giudiziarie cantonali per le cause sommarie a norma della LEF corrisponde alla giurisdizione (distretto, giurisdizione [per Mendrisio e Locarno] o circolo) in cui si trova il foro esecutivo generale (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-52 LEF) al momento dell’introduzione dell’esecuzione, ovvero, a dipendenza dei casi, il domicilio o la sede della parte escussa, il suo luogo di dimora, l’ultimo domicilio del defunto, il domicilio eletto oppure il luogo di situazione del bene sequestrato o costituito in pegno.

                                         Il foro giudiziario sarà però quello del nuovo domicilio dell’escus­­so qualora l’abbia spostato dopo l’inoltro dell’esecuzione (art. 53 LEF), sempreché egli abbia comunicato il cambiamento di domicilio al creditore o questi l’abbia appreso altrimenti e la circostanza sia nota al giudice (sopra consid. 2). Dal profilo puramente esecutivo, invece, vale la pena ricordare che il cambiamento di domicilio all’interno del Cantone non ha alcun influsso sulla com­petenza di trattare la domanda di proseguimento dell’esecuzione (sentenza della CEF 15.2016.17 del 19 maggio 2016 consid. 4).

                                         Se, infine, il debitore è stato escusso per errore in Ticino e non ha tempestivamente contestato il precetto esecutivo, il giudice territorialmente competente sarà quello nella cui giurisdizione si trova la sede dell’ufficio ticinese avente emesso il precetto esecutivo.

                                   3.   Ciò posto, la decisione impugnata risulta giuridicamente corretta, siccome già dal 2 aprile 2017 Claro fa parte del Distretto di Bellinzona (sopra consid. 2.2), sicché la causa di rigetto dell’opposizione andava promossa alla Pretura del Distretto di Bellinzona (consid. 2.4), non di Riviera. Onde evitare gli inconvenienti pratici legati al trasferimento del domicilio dell’escussa fuori Cantone, la procedente avrebbe verosimilmente dovuto ripresentare l’istanza alla Pretura di Bellinzona entro il termine di un mese previsto dall’art. 63 CPC. Appare infatti sostenibile ritenere che il momento determinante per stabilire quale sia il giudice competente nel senso di questa norma sia il giorno in cui la petizione o l’istanza fu proposta per la prima volta (cfr. art. 64 cpv. 1 lett. b CPC) e non quello in cui l’atto è poi stato riproposto. La questione non deve però essere risolta in questa sede, in cui è in discussione solo la sentenza impugnata, la quale, per i motivi esposti, dev’essere confermata.

                                   4.   La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo per motivi di equità (art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC), poiché la reclamante risulta sprovvista di formazione giuridica, ha agito senza il patrocinio di un avvocato alla sede di Biasca indicata sul precetto esecutivo, apparentemente sulla scorta d’in­­formazioni assunte presso la Pretura di Bellinzona e dell’UE di Biasca. Al riguardo, sarebbe del resto opportuna una modifica dell’intestazione dei precetti esecutivi emessi contro debitori con domicilio o sede a Claro, nel senso d’indicare Bellinzona (anziché Biasca) come sede dell’Ufficio d’esecuzione.

                                         Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.

                                   5.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'570.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con altri debiti della reclamante, l’anticipo di fr. 100.– le è restituito.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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