Incarto n. 14.2018.44
Lugano 14 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.789 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 19 ottobre 2017 dal
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 marzo 2018 presentato dal Comune di Mendrisio contro la decisione emessa il 22 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il Comune di RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 9'921.10 oltre agli interessi del 2.5% dall’11 maggio 2017, 2) fr. 922.45, 3) fr. 177.75 e 4) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: “1. Imposta comunale 2012, 2. Interessi su R.A., 3. Interessi su conguaglio sino al 10.05.2017 e 4. Tassa di diffida”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 ottobre 2017 il Comune di Mendrisio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord per gli importi posti in esecuzione – più le spese di precetto –, dedotto un accredito di fr. 1'000.–, limitando così la propria pretesa a fr. 10'174.60 oltre agli interessi calcolati “sui termini di scadenza R.A. e scadenza conguaglio dal 22 agosto 2016”. Nel termine impartitole per presentare osservazioni scritte, il 26 ottobre 2017 la parte convenuta ha chiesto la possibilità di saldare per il 31 dicembre 2017 l’importo di fr. 10'174.60. Con una breve replica del 6 novembre 2017, pur confermando la sua domanda l’istante ha chiesto al Pretore, ottenendola con disposizione del giorno successivo, la sospensione della causa fino al 31 dicembre 2017, per permettere al convenuto di poter “onorare la promessa di versamento a saldo del dovuto”. Il 16 marzo 2018 il RE 1 ha chiesto la riattivazione della procedura, CO 1 non avendo dato seguito all’impegno promesso.
C. Statuendo con decisione del 22 marzo 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 8'921.10, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–.
D. Contro la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2018 per ottenerne la modifica nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza e di conseguenza il rigetto dell’opposizione in via definitiva per fr. 10'174.60 “oltre agli interessi maturati dall’11 maggio 2017”. Entro il termine impartitogli per presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 marzo 2018 (v. busta d’intimazione) contro la sentenza notificata al RE 1 il 23 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali (dal 25 marzo all’8 aprile: art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 11 aprile 2018.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, in parziale accoglimento dell’istanza il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 8'921.10 (ossia apparentemente per l’imposta di fr. 9'921.10 senza interessi, dedotto l’accredito di fr. 1'000.–), ritenendo, senza particolare motivazione, che per tale importo la documentazione prodotta costituisse un valido titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF.
4. Nel reclamo il RE 1 si duole del fatto che il Pretore abbia rigettato l’opposizione interposta dal convenuto unicamente per l’importo relativo all’imposta comunale dedotto l’accredito di fr. 1'000.– senza considerare – probabilmente per una svista – anche la pretesa relativa agli interessi maturati per il mancato pagamento degli acconti e a quelli calcolati per il periodo tra il 23 agosto 2016 e il 10 maggio 2017, oltre alle spese d’esecuzione e alla tassa di diffida. Chiede pertanto a questa Camera di riconoscere i suddetti importi e di modificare così la sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 10'174.60 oltre agli interessi maturati dall’11 maggio 2017.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
Nel caso specifico, il RE 1 fonda la propria pretesa sulla decisione di conguaglio del 22 luglio 2016 (doc. C accluso all’istanza), mediante la quale sono stati determinati sia l’imposta comunale del 2012 (in fr. 9'921.10) sia gli interessi di mora maturati al momento del conguaglio per il mancato pagamento delle rate d’acconto (“R.A.”) (in fr. 922.45). Poiché passata in giudicato – come si evince dalla dichiarazione rilasciata il 19 ottobre 2017 dal Municipio di __________ – la decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i suddetti importi (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 per il rinvio dell’art. 275 LT). D’altronde, nemmeno l’escusso contesta di averla ricevuta, tanto che ha pagato, pur tardivamente, una parte del dovuto (fr. 1'000.–).
5.2 Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 129 segg.). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).
Nel caso in esame, il conguaglio del 22 luglio 2016 vale dunque anche quale titolo sia per gli interessi di mora maturati dal 23 agosto 2016 (data del termine di pagamento del conguaglio di fr. 9'921.10) al 10 maggio 2017 (data indicata nell’istanza e successiva al termine stabilito con la diffida), pari a fr. 177.75 (ossia 258 giorni, compreso il primo, al 2.5% su fr. 9'921.10 secondo la convenzione commerciale per cui l’anno ha 360 giorni e il mese 30), sia per gli interessi di mora correnti del 2.5% su fr. 9'921.10 dall’11 maggio 2017, come richiesto con l’istanza. L’art. 243 cpv. 1 LT prevede infatti che il debitore dell’imposta debba pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato, pari al 2.5% sia nel 2016 che nel 2017 (v. tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL. 640.320).
5.3 Infine, anche la diffida del 10 marzo 2017, poiché non impugnata dall’escusso entro il termine di trenta giorni indicato sulla stessa (doc. D accluso all’istanza), costituisce senz’altro titolo esecutivo per la tassa di diffida di fr. 50.– richiesta anch’essa con il precetto esecutivo.
5.4 In definitiva, il Pretore è incorso in un errore nell’omettere di rigettare l’opposizione anche per gli interessi di mora e per la tassa di diffida. Rimane da esaminare come egli avrebbe dovuto imputare l’accredito di fr. 1'000.–, onde determinare su quale importo decorre l’interesse di mora corrente.
6. In assenza di un accordo contrario delle parti (che incombe all’escusso allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF), l’ente pubblico escutente può validamente imputare un acconto anzitutto sugli interessi di mora e le tasse di diffida (art. 85 cpv. 1 CO per analogia), e per l’eventuale rimanenza sull’imposta (sentenze della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/b e 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b).
Nel caso specifico in prima sede il convenuto si è limitato a chiedere la possibilità di saldare l’importo di fr. 10'174.60 entro il 31 dicembre 2017, senza pronunciarsi in merito a quanto da lui già versato all’istante, mentre in seconda sede egli è rimasto silente. L’accredito di fr. 1'000.– versato da CO 1 (il 26 luglio 2017) dopo la scadenza del 10 maggio 2017 deve di conseguenza essere dedotto, come richiesto dall’istante, innanzitutto dagli interessi maturati in precedenza e dalla tassa di diffida (di complessivi fr. 1'150.20), sicché l’interesse corrente del 2.5% decorre dall’11 maggio 2017 sull’intera imposta di fr. 9'921.10 (ma non sull’intero importo posto in esecuzione, come invece richiesto col reclamo, ricordato il divieto dell’anatocismo [art. 105 cpv. 3 CO] e di rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello indicato sul precetto esecutivo [sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 6]). Ne discende che il reclamo va parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso del pieno accoglimento dell’istanza, ovvero limitatamente a fr. 10'071.30 (fr. 9'921.10 + fr. 150.20) oltre agli interessi correnti del 2.5% su fr. 9'921.10 dall’11 maggio 2017.
7. Sulle spese esecutive pretese dall’istante deciderà invece l’ufficio d’esecuzione – e non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
8. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza di CO 1, pressoché totale anche in seconda sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza né in prima né in seconda sede, il RE 1 non avendo motivato la propria domanda a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, per tacere del dubbio circa la legittimazione degli enti di diritto pubblico a vedersi concedere siffatte indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 1'150.20 (pari alla somma di fr. 922.45, fr. 177.75 e fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'071.30 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 9'921.10 dall’11 maggio 2017.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).