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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.03.2018 14.2018.40

27 mars 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,095 mots·~5 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza dell’escusso all’udienza per malattia. Domanda di ripetizione dell’udienza

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.40

Lugano 27 marzo 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 febbraio 2018 da

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 20 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'204'241.58 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, indicando quale titolo di credito il “Settlement Agreement del 02.08.2017, pretesa di USD 1'240'000.00 al tasso di cambio USD/ CHF al 15.01.2018”;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 febbraio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         che all’udienza di discussione tenutasi l’8 marzo 2018, è comparso il solo istante, che ha confermato la sua domanda;

                                         che statuendo con decisione dell’8 marzo 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 6'000.– a favore del­l’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2018 per ottenerne, in via principale, la dichiarazione di nullità o l’annulla­­mento e la reiezione dell’istanza, in via subordinata il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore, se del caso dietro accoglimento dell’istanza di restituzione dei termini e citazione delle parti a una nuova udienza, e in via ancora più subordinata l’accoglimento del­l’istanza di restituzione dei termini e la citazione delle parti a un’udienza di contraddittorio;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         ch’essendo la sentenza stata notificata a RE 1 il 9 marzo, il termine di ricorso di 10 giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) sarebbe scaduto lunedì 19 marzo, ma siccome era un giorno festivo (San Giuseppe, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), la scadenza è stata riportata a martedì 20 marzo 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), sicché il reclamo è tempestivo;

                                         che nel reclamo RE 1 si limita ad allegare, sulla scorta di un certificato medico, di essere stato impossibilitato a presenziare all’udienza dell’8 marzo 2018, essendosi risvegliato al mattino di quel giorno in preda a un malore dovuto a gastroenterite accompagnata da febbre (38°) di origine virale, che a suo dire gli ha impedito di fare la trasferta da Milano a Lugano;

                                         ch’egli rimprovera al Pretore di avere statuito il giorno stesso dell’udienza senza lasciargli la possibilità di chiedere la ripetizione dell’udienza nel senso dell’art. 148 CPC;

                                         che a sua mente la decisione impugnata è nulla, o in subordine annullabile, siccome viziata da una violazione del proprio diritto di essere sentito;

                                         che in realtà il reclamante non contesta la validità della citazione né pretende, per avventura, di avere avvertito il primo giudice del suo preteso impedimento prima dell’udienza o di avergli chiesto la ripetizione dell’udienza, vedendosi ignorare o respingere la propria domanda in modo giuridicamente errato;

                                         che tutto quanto chiede il reclamante è a ben vedere unicamente la restituzione del termine di comparizione all’udienza per un motivo inerente alla propria persona;

                                         che in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF sia dell’art. 148 CPC, la domanda di citazione a una nuova udienza dev’essere presentata all’autorità giudiziaria competente, ovvero al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione, nella fattispecie il Pretore (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3, con riferimenti a Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 54 ad art. 33 LEF e a Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 149 CPC), e non alla scrivente Camera;

                                         che a ricezione della decisione odierna RE 1 avrà comunque dieci giorni per eventualmente riproporre la sua domanda al Pretore (art. 63 cpv. 3 CPC in relazione con gli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 cpv. 2 CPC);

                                         che se accoglierà la domanda di restituzione, il primo giudice annullerà egli stesso la sentenza emessa senza contraddittorio (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 16 ad art. 148 CPC);

                                         che se invece la domanda verrà respinta, rimarrà a RE 1 la facoltà d’inoltrare un altro reclamo limitato a tale decisione (cfr. DTF 139 III 481 consid. 6.3);

                                         che in entrambe le ipotesi, il reclamo in esame, come la relativa domanda di effetto sospensivo, è ad ogni modo sin dall’inizio senza oggetto e di conseguenza irricevibile in assenza di censure sul merito (rinviate a dopo il nuovo contraddittorio);

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'204'241.58, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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