Incarto n. 14.2018.28
Lugano 12 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° dicembre 2017 da
CO 1 (patrocinata dagli avv. PATR2 1 e PATR3 1 )
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 22 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 579'050.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2017, indicando quale titolo di credito la “convenzione (riconoscimento di debito e accordo di pagamento) del 31.05.2017/02.06.2017”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° dicembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Il termine impartito alla parte convenuta per presentare osservazioni all’istanza – trasmesso dal primo giudice al suo precedente legale, avv. PINT1 1 – è trascorso infruttuoso.
C. Statuendo con decisione del 9 febbraio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 febbraio 2018 per ottenere – previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale che la decisione sia dichiarata nulla e l’istanza sia respinta, in via subordinata che la decisione sia dichiarata “annullabile” e l’istanza respinta, e in via ancora più subordinata che la decisione sia annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore. Con decreto del 28 febbraio 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo provvisorio, impartendo all’istante un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni in merito a tale domanda. Con un unico allegato del 9 marzo 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione sia del reclamo sia della richiesta di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 febbraio 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 12 febbraio, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso concreto, i documenti prodotti per la prima volta con le osservazioni al reclamo – ossia la domanda di esecuzione del 24 ottobre 2017 con la lettera accompagnatoria trasmessa all’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. J) e lo scritto 11 gennaio 2018 dell’avv. PINT1 1 all’avv. PATR2 1 (doc. K) – appaiono quindi a prima vista inammissibili. Ci si potrebbe invero chiedere se non ammetterli sulla scorta dell’applicazione analogica dell’art. 99 cpv. 1 LTF, per cui possono essere addotti nova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), ancorché nella fattispecie più che la decisione impugnata è il reclamo a giustificare la produzione dei documenti in questione. Non è tuttavia necessario sciogliere l’interrogativo, poiché essi non sono decisivi per l’esito del reclamo.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso dopo aver considerato in modo generico che la documentazione prodotta dall’istante – in particolare la scrittura privata sottoscritta dalle parti l’una il 15 e l’altra il 16 dicembre 2016, e la successiva convenzione del 31 maggio 2017 di parziale modifica della stessa – costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4. Nel reclamo RE 1 si duole di non essersi potuto esprimere sull’istanza poiché la stessa è stata notificata all’avv. PINT1 1, il quale notoriamente (e da tempo) non risulta essere più iscritto al registro cantonale degli avvocati del Canton Ticino – come d’altronde si evince dal sito internet www.ti.ch di cui produce un estratto – e non è quindi abilitato ad esercitare la rappresentanza in giudizio nel senso dell’art. 68 CPC. Poiché viziata dall’assenza di un simile presupposto processuale, a mente del reclamante la procedura in questione risulta nulla.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 osserva come nella procedura esecutiva che ha preceduto quella in esame – poi stralciata per intervenuto accordo intercorso tra le parti – l’escusso era già rappresentato dall’avv. PINT1 1, per cui il suo nome è stato nuovamente indicato sulla domanda di esecuzione da lei inoltrata a seguito del mancato rispetto, da parte del convenuto, dei termini pattuiti nella suddetta transazione. L’istante rileva d’altronde come l’avv. PINT1 1 abbia continuato ad agire quale rappresentante di RE 1, producendo a sostegno della propria tesi una lettera da lui tramessa nel gennaio 2018 al proprio patrocinatore. Contesta pertanto che il diritto di essere sentito dell’escusso sia stato violato, poiché la notifica è avvenuta conformemente a quanto previsto dall’art. 137 CPC, secondo cui se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante, anche se il suo potere è limitato alla ricezione degli atti. Orbene, evidenzia la resistente, nessuna norma impedisce a un avvocato non iscritto al registro cantonale di ricevere validamente gli atti al fine di trasmetterli al proprio rappresentato. Poiché nel caso concreto l’avv. PINT1 1 non ha inoltrato alcun atto giudiziario, per l’istante non entra nemmeno in considerazione una violazione delle norme relative alla rappresentanza professionale nel senso dell’art. 68 cpv. 2 CPC.
6. Ora, sta di fatto che l’avv. PINT1 1 non è intervenuto nella procedura di rigetto dell’opposizione, sicché non si pone alcun problema di rappresentanza in giudizio nel senso dell’art. 68 CPC.
6.1 L’unica questione è di sapere se la notifica dell’istanza all’escusso per il suo tramite è valida a norma dell’art. 137 CPC. L’istante rileva a ragione che la notifica al “rappresentante” della parte in virtù di tale disposto di legge non concerne solo i rappresentanti menzionati all’art. 68 CPC, bensì anche le persone che la parte ha autorizzato a ricevere gli atti giudiziari ad essa destinati (Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 7 e 14-17 ad art. 137 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad art. 137 CPC; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 3 ad art. 137 CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 137 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 3 ad art. 137 CPC).
6.2 Ebbene, nel reclamo l’escusso non ha contestato che l’avvPINT1 1 funga da suo rappresentante per la ricezione degli atti giudiziari relativi al rapporto giuridico esistente con l’escutente, come del resto lo è stato nella precedente procedura di rigetto avviata (e poi stralciata) solo pochi mesi prima dall’istante davanti alla medesima Pretura e sulla scorta del medesimo riconoscimento di debito (doc. D e H). Anzi, RE 1 invero non contesta neppure di avere ricevuto – per il tramite dell’avvPINT1 1 – l’istanza e l’ordinanza di assegnazione del termine per formulare osservazioni, nello stesso modo ch’egli ha ricevuto la sentenza impugnata (ciò che esplicitamente ammette), pure essa notificata all’indirizzo dell’avv. PINT1 1. Nelle predette circostanze, non si evince alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’escusso, sicché il reclamo va respinto.
7. Merita quindi conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito sottoscritto il 15 dicembre 2016 dal convenuto per fr. 1'000'000.– (doc. B accluso all’istanza) e della successiva convenzione di parziale modifica dello stesso del 31 maggio 2017 (doc. E), ha rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente al saldo di € 500'000.–, pari a fr. 579'050.– al tasso di cambio previsto il 23 ottobre 2017 dell’1.1581 secondo il sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1), oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2017, ossia dal giorno successivo alla scadenza della prima delle due rimanenti rate di € 250'000.– (doc. E pag. 2 ad 2 e pag. 3 ad 4).
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 579'050.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).