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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.06.2018 14.2018.27

22 juin 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,001 mots·~5 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.27

Lugano 22 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 dicembre 2017 da

 CO 1 (patrocinata dall’__________. PA 1, )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre agli interessi del 5% dal 19 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito il “prestito scaduto (v. ricevuta 6.6.2014, riconoscimento di debito 10.7.2016 e disdetta 27.10.2016)” di cui RE 1 è stato indicato quale “debitore solidale con PINT1 1 di __________”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 dicembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 250.– a favore del­l’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2018 “contestando questa procedura esecutiva nel modo più assoluto”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                               1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso in esame, non avendo RE 1 presentato osservazioni in prima istanza, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili, così come la denuncia penale del 3 gennaio 2018 avviata nei confronti della sorella e presentata per la prima volta davanti a questa Camera. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui la firma da lui apposta sul riconoscimento di debito vantato dall’istante gli sarebbe stata “estorta con astuzia” da quest’ultima – con la complicità di sua moglie PINT2 1 – nel periodo in cui egli si trovava in carcere, il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

                                   2.   Nel merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dal reclamante andrebbero respinti, poiché egli non ha reso verosimile la truffa di cui si professa vittima nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Non ha infatti confortato le proprie allegazioni con riscontri documentali oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), limitandosi a produrre una denuncia penale da lui stesso redatta e priva quindi di ogni valenza probatoria.

                                         Il documento in cui il 10 luglio 2016 egli si è riconosciuto debitore solidale nei confronti di CO 1 “in merito al prestito di 60'000.– franchi fatto a PINT2 1” (doc. D accluso al­l’istanza) costituisce così un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo riconosciuto, oltre agli interessi del 5% dal 19 dicembre 2016, data della scadenza del prestito, così come indicato nella disdetta trasmessa il 27 ottobre 2016 dal patrocinatore dell’istante a RE 1 e a PINT2 1 (doc. E). A giusta ragione, dunque, il Pretore ha rigettato l’opposizione interposta dal­l’escusso per tale importo, fermo restando che tale giudizio non pregiudica un’eventuale causa di merito (art. 83 cpv. 2, 85a o 86 LEF).

                                   3.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                   4.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 60'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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