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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.06.2018 14.2018.21

22 juin 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,005 mots·~5 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tardività dei reclami

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.21

Lugano 22 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promosse con sette istanze 26 settembre 2017 da

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo unico del 10 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro le sette decisioni emesse il 2 febbraio 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta di sette precetti esecutivi distinti (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), tutti emessi il 19 luglio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino hanno escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta (IFD) del 1983 e di sei imposte cantonali (per gli anni dal 1983 al 1986, 1989 e 1990);

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e sette i precetti esecutivi, con istanze del 26 settembre 2017 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana;

                                         che nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte del 17 ottobre 2017, presentate con un unico allegato;

                                         che su invito del primo giudice, il 17 novembre 2017 le parti istanti hanno prodotto una replica con la quale hanno confermato le loro rispettive domande, alle quali l’escusso si è nuovamente opposto con una duplica del 6 dicembre 2017;

                                         che statuendo con sette decisioni separate del 2 febbraio 2018 sulle istanze 26 settembre 2017 dei procedenti, il Giudice di pace le ha tutte accolte (recte: parzialmente accolte) e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta limitatamente a fr. 519.60 (inc. n. __________), fr. 1'514.– (n. __________), fr. 1'508.– (n. __________), fr. 145.– (n. __________), fr. 146.40 (n. __________), fr. 179.80 (n. __________) e fr. 180.80 (n. __________);

                                         che contro tutte e sette le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 10 febbraio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze;

                                         che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che stante la loro analogia – e come d’altronde richiesto con una specifica domanda processuale nel reclamo (pag. 1 ad 3) – le sette cause sono congiunte in questa sede e per economia di procedura viene emanata una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

                                         che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, le sette sentenze sono state notificate con un unico invio a RE 1 il 2 febbraio 2018, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il giorno successivo, ovvero il 3 febbraio, è venuto a scadere lunedì 12 febbraio 2018 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                         che, seppur datato 10 febbraio 2018, il reclamo è stato consegnato alla posta solo il 13 febbraio (come risulta dall’adesivo postale sulla busta d’invio), sicché lo stesso è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (come s’in­­tuisce dalla domanda di assistenza giudiziaria formulata nelle ultime righe del suo reclamo e dagli stessi attestati di carenza di beni prodotti dagli istanti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle sette cause in oggetto (di fr. 519.60 in quella promossa dalla Confederazione Svizzera e fr. 1'514.–, fr. 1'508.–, fr. 145.–, fr. 146.40, fr. 179.80 e fr. 180.80 in quelle avviate dallo Stato del Canton Ticino) è inferiore alla soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

                                  2.   Il reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

                                  3.   Il reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

                                  4.   Il reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

                                  5.   Il reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

                                  6.   Il reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

                                  7.   Il reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

                                   8.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   9.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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