Incarto n. 14.2018.20
Lugano 18 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 19 dicembre 2017 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sullo scritto del 9 febbraio 2018 presentato da RE 1 in merito alla decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 20'446.05 oltre agli interessi del 4% dal 1° novembre 2010, indicando quale titolo di credito un prestito (“Darlehen”) del 1° novembre 2010;
che statuendo con decisione del 31 gennaio 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 19 dicembre 2017 da CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 19'496.05 oltre agli interessi del 4% dal 1° settembre 2017 su fr. 13'320.–, ponendo a carico di lei le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 700.– a favore dell’istante;
che con scritto del 9 febbraio 2018 indirizzato al primo giudice, RE 1 ha preso posizione sulla sentenza appena citata, esponendo di non essere in grado di pagare fr. 700.– mensili, ma al massimo fr. 100.– mensili, come risulterebbe dalla sua tassazione fiscale del 2015;
che la Pretura di Locarno-Campagna ha trasmesso quello scritto alla Camera come “appello”;
che in realtà nella fattispecie entrerebbe in considerazione solo un reclamo, le sentenze emanate in materia di rigetto dell’opposizione (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che a ben vedere pare addirittura dubbio che RE 1 intenda davvero impugnare la sentenza del 31 gennaio 2018, anche con un reclamo, perché non la contesta in sé, ma “prend[e] posizione”, limitandosi a esporre i motivi per cui non è in grado di pagare rate di fr. 700.– mensili;
che fosse anche trattato come reclamo, il noto scritto andrebbe dichiarato irricevibile, poiché RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza pretorile e non presenta conclusioni ammissibili in una procedura di rigetto dell’opposizione;
che ad ogni modo il fatto ch’essa non sia in grado, a suo dire, di far fronte al pagamento del debito posto in esecuzione non costituisce un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che semmai, RE 1 potrà far valere tale censura al competente Ufficio di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'496.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è da trattare come reclamo, lo scritto presentato il 9 febbraio 2018 da RE 1 è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).