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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2018 14.2018.170

9 novembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·666 mots·~3 min·5

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Non ritorno a miglior fortuna. Tardività dell’eccezione sollevata solo con le osservazioni all’istanza di rigetto

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.170

Lugano 9 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 luglio 2018 dalla

CO 1  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 ottobre 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 14'058.95 e di fr. 1'264.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente la ripresa di un attestato di carenza di beni del 25 gennaio 2012 e una “morosità”;

                                         che avendo l’CO 1 chiesto il rigetto provvisorio del­l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo, con decisione del 18 ottobre 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senza assegnare ripetibili;

                                         che il Pretore ha in particolare precisato che l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna formulata dall’escusso solo con le osservazioni all’istanza era tardiva, siccome avrebbe dovuto essere espressa esplicitamente nell’opposizione al precetto esecutivo;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 ottobre 2018, allegando di non aver saputo che per far valere di non essere ritornato a miglior fortuna non bastava la semplice dicitura “faccio opposizione”;

                                         che il reclamante, quindi, non contesta in sé la motivazione del Pretore;

                                         che la stessa poggia del resto direttamente sul testo dell’art. 75 cpv. 2 LEF (“Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna [art. 265, 265a] deve dichiararlo esplicitamente nell’opposi­­zione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione”);

                                         che tale esigenza è ricordata nella rubrica “opposizione” del precetto esecutivo;

                                         che, in queste circostanze, facendo prova di maggiore diligenza RE 1 avrebbe quindi potuto e dovuto esprimere la propria volontà di opporsi all’esecuzione per non ritorno a miglior fortuna già allo stadio dell’opposizione;

                                         che il reclamo si rivela così infondato e va pertanto respinto;

                                         che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l’appellante (contro il quale sono stati emessi più di 100 attestati di carenza di beni, gli ultimi ancora nel 2018, per oltre fr. 1'500'000.– complessivi) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'322.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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