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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.03.2019 14.2018.163

4 mars 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,399 mots·~12 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di affiliazione con un istituto di previdenza professionale. Contributi LPP. Conciliazione. Difficoltà finanziarie

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.163

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 14 agosto 2018 dalla

CO 1 , (rappresentata dall’RAPP1 1 , )  

contro

RE 1   

giudicando sul reclamo dell’11 ottobre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con la sottoscrizione del “contratto di affiliazione” n. __________ e della relativa “proposta per la previdenza professionale”, l’11 novembre 2008 la RE 1 (in seguito: RE 1) nella sua qualità di datrice di lavoro, ha affidato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla CO 1 (in seguito: Fondazione), per una durata di quattro anni, con effetto dal 1° gennaio 2008. Tra i diversi punti previsti contrattualmente, la RE 1 si è impegnata a versare alla Fondazione i premi, calcolati in base ai salari annui dichiarati dalla datrice di lavoro, costituiti dagli accrediti di vecchiaia, dai costi dell’assicu­­razione di rischio e da tutti gli altri contributi previsti dalla legge o dal regolamento annesso. Quale parte integrante del contratto sono stati indicati, tra gli altri, il “piano previdenziale come da proposta/Disposizioni regolamentari particolari (DRP)”, il “contratto di assicurazione collettiva compreso il Regolamento sui costi” e le “Disposizioni regolamentari generali (DRG)”.

                                  B.   A seguito del mancato pagamento del saldo dei contributi dovuto al 31 dicembre 2017, con una lettera di diffida del 9 marzo 2018 la Fondazione ha invitato la RE 1 a versare entro dieci gior­ni l’importo ancora scoperto di fr. 13'321.30, incluse le “spese di gestione” di fr. 100.–.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Fondazione ha escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 7'821.30 oltre agli interessi del 3.75% dal 1° gennaio 2018 e 2) fr. 500.–, indicando quali titoli di credito: “1. Solde échu compte courant __________ – per 2017 LPP” e “2. bisherige Umtriebsspesen”.

                                  D.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 agosto 2018 la Fondazione ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna per fr. 7'821.30 (ossia fr. 7'721.30 più le “spese di diffida” di fr. 100.–), fr. 500.– (per l’allestimento dell’istanza) e di fr. 73.30 per le spese di precetto, dedotti i pagamenti nel frattempo effettuati dall’escussa per complessivi fr. 5'843.35, limitando così la propria pretesa a fr. 2'551.25, oltre agli interessi del 3.75% dal 1° gennaio 2018. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 agosto 2018.

                                  E.   Statuendo con decisione del 3 ottobre 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per l’importo preteso, comprensivo delle spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 ottobre 2018 per ottenere “la revisione della pratica in questione, auspicando di riuscire a trovare un punto di incontro con il creditore”. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2018, la Fondazione ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 4 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’oppo­­sizione in via provvisoria senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova prodotti” – in particolare al contratto di affiliazione, che ha considerato un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF – e alle osservazioni dell’escussa, senza però determinarsi sulle stesse.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 rimprovera principalmente al primo giudice di non aver tentato una conciliazione tra le parti nonostante l’esplicita richiesta da essa formulata con le osservazioni all’istanza, dicendosi ancora “ben disposta a trovare una soluzione atta a chiudere il debito”. Ritiene tuttavia “eccessivi” gli interessi addebitati dall’istante, rilevando che a causa di problemi di liquidità – che non nega di avere tutt’oggi – i pagamenti sono stati ritardati, mentre la proposta di rateazione del debito è sempre stata rifiutata dalla controparte. Auspica quindi di riuscire a trovare un “punto d’incontro” con la stessa.

                                         Da parte sua, la Fondazione precisa nelle sue osservazioni al reclamo che un accordo di pagamento non viene concesso ai clienti che fanno opposizione al precetto esecutivo, soprattutto se si tratta di un contratto di previdenza professionale (LPP) come quello in oggetto. Rileva che l’importo attualmente scoperto è di fr. 2'551.25, al quale vanno aggiunti fr. 500.– per “spese amministrative” per la redazione dell’istanza (previste dal “Regolamento sui costi”) nonché le spese della Giudicatura di pace.

                                   5.   Il Codice di procedura civile svizzero (CPC) non prevede alcun tentativo di conciliazione nelle cause di natura sommaria, e quindi nemmeno in quelle di rigetto (provvisorio o definitivo) del­l’opposizione (art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC). Non essendo pertanto il Giudice di pace obbligato a esperire un tentativo di conciliazione, la critica della reclamante è infondata. Del resto, risulta dal rifiuto dell’escutente di concederle una dilazione, già segnalato dalla reclamante nelle osservazioni all’istanza, che un tentativo di conciliazione sarebbe comunque stato votato all’in­­successo, ciò che è stato confermato dalla Fondazione nella risposta al reclamo.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.1   Secondo il Tribunale federale, la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore del personale sottoscritta dal datore di lavoro affiliato rappresenta un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i contributi dovuti al­l’istituto sebbene l’ammontare di quest’ultimo dipenda dall’adat­­tamento periodico all’AVS, previsto legalmente, del salario coordi­nato (DTF 114 III 71 segg.; cfr. anche Veuillet in: Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 51 ad art. 82 LEF). In quella sentenza (a pag. 74) i giudici federali hanno in particolare concluso che il debito riconosciuto non dev’essere necessariamente quantificato nell’atto firmato dal debitore, ritenendo sufficiente che lo stesso sia agevolmente determinabile (“leicht bestimmbar”) sulla scorta degli elementi indicati al momento della sottoscrizione della convenzione di affiliazione, in particolare che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo degli adattamenti periodici dei contributi (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_246/2012 del 17 aprile 2013, consid. 2.3.1).

                                6.2   Nel caso concreto l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della RE 1 sul contratto di affiliazione n. __________ sottoscritto dall’escussa l’11 novembre 2008 (doc. 2.1) e i relativi allegati, sulla “Proposta per la previdenza professionale”, anch’essa firmata il medesimo giorno dalla convenuta, contenente il piano previdenziale (doc. 2.2), nonché sul “Regolamento previdenziale” relativo alle “Disposizioni regolamentari particolari” (doc. 2.2 e 2.3) e ai moduli relativi ai dati dei singoli dipendenti, tutti sottoscritti dall’escussa (plico doc. 3.1).

                                  a)   Sulla base di questi documenti e – in mancanza di comunicazione dei salari annui per il 2017 da parte del datore di lavoro (prevista al punto 7.1 del contratto d’affiliazione) – dei dati degli ultimi salari dichiarati alla cassa di compensazione AVS, così come previsto al punto 10.3 del medesimo la Fondazione ha allestito il conteggio annuo dei contributi dovuti per il 2017, calcolati in fr. 14'478.– (fattura __________, doc. 4.1). La reclamante non muo­ve alcuna critica sulle basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni. Tenuto conto dei pagamenti nel frattempo effettuati da quest’ultima (estratto conto doc. 4.2), la documentazione agli atti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizio­­ne per il saldo di fr. 1'977.95 (pari a fr. 7'721.30 + fr. 100.– ./. fr. 5'843.35) fatto valere con l’istanza, oltre agli interessi del 3.75% (tasso, inferiore a quello legale [art. 104 cpv. 1 CO], pubblicato sul sito www.allianz.ch/v_1516196657000/media-neu/unternehmenskunden/per­sonal/bvg/allgemein/infos_zu_bvg/i/dati-principali_LPP.pdf come pattuito al punto 14 delle disposizioni per il conto premi [doc. 2.4], cui rinvia il contratto d’affiliazione [doc. 2.1, alla voce “Allegati” a pag. 8]) dal 1° gennaio 2018, e per le spese di allestimento dell’istanza di fr. 500.–. Queste ultime, come le spese di diffida (fr. 100.–), sono infatti previste dal “Regolamento sui costi” (doc. 4.3 ad 4), pure esso parte integrante del contratto (doc. 2.1, punto 10.4).

                                  b)   Sulle spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva, motivo per cui non spettava al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

                                   7.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                                7.1   Nel caso specifico, la RE 1 ha sostenuto, nelle sue osservazioni all’istanza, di non aver potuto onorare tempestivamente il versamento alla creditrice “per problemi di liquidità” – che col reclamo ammette di avere ancora oggi – e di aver interposto opposizione al precetto esecutivo in quanto gli interessi addebitati erano da essa ritenuti “eccessivi”. Allega inoltre di aver chiesto alla procedente la possibilità di ottenere una dilazione del pagamento ancora dovuto (proponendo una rateazione di fr. 1'500.– mensili) per poter rispettare il piano di rientro onorando così i propri debiti.

                                7.2   Sennonché eventuali difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. E per quanto concerne la contestazione degli interessi, la recla­mante non adduce alcuna motivazione, sicché la censura è irricevibile (sopra consid. 1.2) oltre che infondata (sopra consid. 6.2/a). Essa non spiega neppure – e non è dato di capire – perché avrebbe diritto a una dilazione. Anche su questo punto il reclamo è inammissibile.

                                         Per il resto, la reclamante non pretende – per avventura – e ancora meno rende verosimile di avere disdetto il contratto d’affilia­­zione dopo la scadenza della durata fissa (di quattro anni) stabilita al punto 12.1, sicché si può senz’altro considerare che il contratto è stato “tacitamente prorogato per un ulteriore anno con lo stesso termine di preavviso”. Onde, in definitiva, la reiezione del reclamo.

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’in­­convenienza, non avendo gli istanti formulato alcuna domanda motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'477.95 (pari a fr. 7'721.30 + fr. 100.– + fr. 500.– ./. fr. 5'843.35), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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