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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2018 14.2018.161

17 octobre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·652 mots·~3 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.161

Lugano 17 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 16 luglio 2018 da

 CO 1  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1, che ha interposto opposizione, per l’incasso di complessivi fr. 958.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;

                                         che statuendo con decisione del 17 settembre 2018 sull’istanza presentata il 16 luglio 2018 da CO 1, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco l’ha accolta e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare indennità;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia e degli interessi e il tempo necessario a pagare le rate rimanenti, ammontanti a suo dire complessivamente in fr. 570.– senza interessi;

                                         che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come indicato dal Giudice di pace in fondo al proprio giudizio;

                                         che presentato solo l’8 ottobre 2018 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 già il 20 settembre 2018 (tracciamento EasyTrack della relativa raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

                                         che il termine d’impugnazione è infatti scaduto il 1° ottobre 2018;

                                         che il reclamo è di conseguenza irricevibile, sicché non può essere trattato nel merito;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 958.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile per tardività.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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