Incarto n. 14.2018.154
Lugano 12 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 luglio 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________)
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 20 luglio 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 121.20 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 29 agosto 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 14 settembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 17 settembre 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 1° ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartito, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 settembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 24 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 27 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 194.50 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (n. __________), per cui il primo presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante si è limitato a produrre altre cinque ricevute attestanti il pagamento a saldo di altrettante esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (per fr. 1'529.90 complessivi) e ad assicurare che con l’avvio di nuovi cantieri avrebbe avuto la possibilità di risanare “quanto prima” l’azienda, impegnandosi a fornire “in breve tempo” i piani di rientro concordati con le aziende creditrici.
a) Ora, semplici allegazioni non bastano a rendere verosimile la propria solvibilità, occorrono riscontri oggettivi (sopra consid. 2.1), che devono essere prodotti entro la scadenza del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
b) Nella fattispecie, al momento della concessione dell’effetto sospensivo parziale (il 1° ottobre 2018), nei confronti del reclamante erano pendenti 35 esecuzioni per oltre fr. 30'000.– complessivi, di cui 25 sfociate in attestati di carenza beni (ACB) per complessivi fr. 25'153.65, due in comminatorie di fallimento e una in un avviso di pignoramento. Malgrado la sua solvibilità non apparisse verosimile, l’effetto sospensivo è stato conferito al reclamo perché RE 1 era “ancora in tempo per estinguere tali debiti entro la scadenza del termine di reclamo, giovedì 4 ottobre 2018, o perlomeno per rendere verosimile di essere in grado di estinguerli a breve, producendo riscontri documentati e oggettivi, non bastando al riguardo le semplici allegazioni contenute nel reclamo”.
c) Fuori termine, il 17 ottobre 2018 il reclamante ha prodotto la copia di preventivi non ancora accettati dai clienti e di alcune richieste per e-mail di piani di rientro. Il 6 novembre egli ha poi fatto pervenire due ricevute del giorno precedente relative al pagamento di fr. 230.– all’CO 1, la quale ha poi ritirato l’esecuzione sfociata nell’ACB n. __________, e di fr. 164.45 all’Ufficio esazione e condoni (senza riferimento). Sollecitato il 16 novembre 2018 a documentare tutti i piani di rateazione conclusi con i creditori così come di ogni altro pagamento o dilazione, il 14 dicembre RE 1 ha reso verosimile di aver versato fr. 164.45 e fr. 177.90 a saldo di due ulteriori ACB (n. __________ e __________) rilasciati nel 2015 a favore del Canton Ticino (e tuttora iscritti nel registro delle esecuzioni) e dimostrato di averne estinto un terzo (n. __________) con fr. 290.– dietro consenso della creditrice (CO 1). Egli ha d’altronde trasmesso l’accettazione da parte della __________ di un piano di rientro per tre sue pretese sfociate in altrettanti ACB per complessivi fr. 1'767.90 e un preventivo del 15 novembre 2018, firmato dal cliente, relativo a lavori per poco più di fr. 14'000.–. RE 1 ha concluso assicurando che, non appena avesse avuto le possibilità economiche, avrebbe aggiornato la Camera sui pagamenti effettuati.
d) Da allora il reclamante non si è più manifestato. È tuttora oggetto di 26 ACB per fr. 23'635.60 complessivi, di una comminatoria di fallimento (n. __________) per fr. 1'131.55 notificata il 4 settembre 2018 e di 5 precetti esecutivi, di cui tre non sospesi da opposizione. Orbene, l’esistenza di attestati di carenza di beni certificano in modo ufficiale l’insolvibilità del debitore, specie perché diversi di essi vertono su importi modesti (ad esempio: n. __________ fr. 256.05; n. __________ fr. 257.70; n. __________ fr. 165.35) e perché le difficoltà di pagamento durano da tempo – l’ACB più vecchio (n. __________ per fr. 455.15) risale al 2015.
e) Ciò porta a concludere che il reclamante, già da tempo, non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato. Essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di RE 1, titolare della ditta __________, __________, da mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 09:00.
2. È ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1.
4. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).