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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.09.2018 14.2018.142

21 septembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·837 mots·~4 min·4

Résumé

Fallimento. Presupposti per la reiezione dell’istanza o per l’annullamento del fallimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.142

Lugano 21 settembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 2 maggio 2018 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 3 settembre 2018 presentato dalla RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 2 maggio 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 26'045.55.

                                  B.   All’udienza di discussione dell’11 luglio 2018 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 22 agosto 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 23 agosto 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 settembre 2018 contro la sentenza notificata RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                   2.   Giusta l’art. 172 LEF il giudice (di prima istanza) rigetta la domanda di fallimento quando la comminatoria di fallimento sia stata annullata dall’autorità di vigilanza (n. 1), quando al debitore siano stati restituiti i termini o egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (n. 2) e quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione (n. 3). In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF, d’altronde, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                         Ora, nel caso in esame la reclamante si limita ad affermare che “tra le parti ci si sta proponendo dei pagamenti dilazionati” senza produrre alcuna conferma della controparte, e soprattutto senza dimostrare di avere ottenuto dall’istante, prima della pronuncia del fallimento, una dilazione nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF, né – successivamente – il ritiro della domanda di fallimento entro la scadenza del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2), per tacere del fatto ch’essa non spende una parola sulla propria solvibilità, peraltro dubbia, siccome a suo carico sono stati rilasciati 4 attestati di carenza di beni per quasi fr. 35'000.–. Non essendo adempiuto nessuno dei presupposti degli art. 172 o 174 LEF, il reclamo non può ch’essere respinto e il fallimento della RE 1 confermato.

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–      ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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