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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.02.2019 14.2018.127

4 février 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,432 mots·~22 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita di una gru con obbligo di montaggio sul cantiere designato dal compratore. Eccezioni d’impossibilità, di errore essenziale, di rescissione e clausola rebus sic stantibus

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.127

Lugano 4 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 gennaio 2018 dalla

CO 1 (patrocinata dalla PA 2, __________)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 6 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 luglio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con “contratto di vendita gru per edilizia” del 5 settembre 2017 l’CO 1, in qualità di venditrice, e la RE 1, in qualità di acquirente, hanno pattuito la compravendita di una gru usata con un braccio di 75 metri e la venditrice si è impegnata a trasportarla in via __________, a montarla e a certificarla per la SUVA. Da parte sua, l’acquirente si è obbligata in particolare a adottare tutti i provvedimenti necessari affinché la gru potesse essere montata in tutta sicurezza nel luogo d’installazione, e in particolare a verificare la stabilità del terreno e a prepararlo alla posa della stessa. Le parti hanno convenuto un prezzo complessivo di fr. 125'000.– (IVA esclusa) – comprendente oltre alla gru e ai suoi accessori un tronchetto di fondazione, il trasporto della gru in cantiere, la manodopera per lo scarico e il montaggio, il personale privato per la regolamentazione del traffico così come la certificazione SUVA – da pagarsi nel seguente modo:

                                         “fr. 30'000.– + IVA: pagamento anticipato al momento della sottoscrizione del presente contratto di vendita,

                                         fr. 50'000.– + IVA: alla consegna della gru collaudata SUVA,

                                         fr. 20'000.– + IVA: a 60 giorni dalla data del collaudo SUVA e

                                         fr. 25'000.– + IVA: a 90 giorni dalla data del collaudo SUVA”.

                                  B.   Il 18 settembre 2017 la RE 1 ha comunicato all’CO 1 di non poter dar seguito al contratto “per una moltitudine di problemi sorti nell’allestimento della richiesta di posa fatta in Comune e presso la Polizia Comunale della città di __________”, “oltre a problemi statici, di spazio di montaggio e problemi con il piano viario e di vicinato”, e di aver optato per l’utilizzo di altri mezzi di sollevamento. È poi seguito uno scambio di corrispondenza tra i patrocinatori delle parti.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 30'000.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2017, indicando quale titolo di credito l’“acconto del contratto di compravendita gru per edilizia del 5.9.2017”.

                                  D.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 gennaio 2018 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 26 marzo 2018. All’udienza di discussione tenutasi il 26 giugno 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

                                  E.   Statuendo con decisione del 5 luglio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore dell’istante.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 agosto 2018 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 agosto 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 l’11 luglio 2018 in concreto il reclamo è tempestivo, tenuto conto che il termine di reclamo è scaduto il terzo giorno utile dopo la fine delle ferie estive, ovvero lunedì 6 agosto 2018 (art. 56 n. 2 e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha stabilito che il contratto di vendita della gru costituisce di principio un valido titolo di rigetto, a prescindere dalla sua qualifica come contratto di compravendita o, come sostenuto dalla convenuta, di contratto con elementi di appalto, dal momento ch’essa l’ha sottoscritto. Per quan­to riguarda le eccezioni da essa sollevate, il primo giudice ha stabilito che la tesi dell’impossibilità del contratto non risulta né convincente né verosimile (sotto, consid. 6.1), che appellarsi al­l’errore essenziale appare in concreto un comportamento contrario alla buona fede nei rapporti d’affari e non merita pertanto tutela sotto l’angolo dell’art. 24 cifra 4 CO (sotto, consid. 6.3) e che nemmeno la tesi della rescissione fondata sugli art. 377 e 378 CO è atta a invalidare il titolo di rigetto per quel che concerne la prima rata di fr. 30'000.– (sotto, consid. 6.4).

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 ripropone sostanzialmente le tre eccezioni liberatorie appena menzionate, che verranno trattate singolarmente nel considerando 6, dopo aver verificato – d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti e dallo stadio di causa – se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                    5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                 5.1   Nel caso in esame, firmando il “contratto di vendita gru per edilizia” l’CO 1 si è impegnata a cederne la proprietà alla RE 1, a trasportarla in Via __________, a montarla, a certificarla per la SUVA e ad accordare una garanzia di due mesi sulle parti meccaniche della gru. Da parte sua, l’acquirente si è obbligata a comprarla, a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché la gru potesse essere montata in tutta sicurezza nel luogo d’installazione e a pagarne il prezzo di fr. 125'000.– in quattro rate, la prima di fr. 30'000.– al momento della sottoscrizione del contratto (sopra, consid. A).

                                 5.2   Si è pertanto in presenza di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, perlomeno per la prima rata posta in esecuzione, che è pacificamente esigibile, ciò che neppure la reclamante contesta, siccome il contratto è stato sottoscritto dalle parti il 5 settembre 2017 e la venditrice ha messo la gru a disposizione dell’acquirente (v. in particolare lo scritto del 18 ottobre 2017, doc. E), che ne ha però rifiutato la consegna (doc. G).

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                                6.1   Il Pretore ha ritenuto anzitutto che la tesi dell’impossibilità del contratto a norma dell’art. 20 CO (impossibilità iniziale) e/o del­l’art. 119 CO (impossibilità successiva) non era convincente e non era stata resa verosimile sulla base della documentazione agli atti. Al riguardo, egli ha sottolineato, dalle dichiarazioni del­l’ing. __________ (doc. 3) e della direzione lavori per conto dell’__________ (doc. 4) appare in realtà che il montaggio della gru sia in sé possibile, “perlomeno con la (seconda) soluzione del plinto fuori terra”, ma che sul cantiere, alla fine, si sia deciso per una gru più piccola “per diversi motivi pratici e assolutamente comprensibili, ma distanti da un’impossibili­tà ex art. 20 CO e/o art. 119 CO”.

                                  a)   Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai buoni costumi è nullo (art. 20 cpv. 1 CO). Solo l’impossibilità iniziale (al momento della conclusione del contratto), oggettiva (DTF 39 II 61 consid. 2) e durevole comporta la nullità del contratto. La prestazione promessa non dev’essere affatto ottenibile, qualunque sia il debitore, per motivi di fatto o di diritto (DTF 96 II 21 consid. 2/a; Huguenin/Meise in: Basler Kom­mentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 46 ad art. 19/20 CO; Guillod/Steffen in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 76 ad art. 19/20 CO). Per una corrente della dottrina (Huguenin/Meise, op. cit., n. 48 ad art. 19/20), invero, l’impossibilità a norma dell’art. 20 CO non si riferirebbe al contenuto del contratto, bensì al potere normativo delle parti, sic­ché la validità dell’impegno assunto non dipenderebbe dalla pos­sibilità effettiva di adempierlo – le conseguenze di un’impossibile esecuzione andrebbero valutate secondo i criteri contrattuali di ripartizione dei rischi tra le parti – ma solo dal rispetto delle restrizioni della libertà contrattuale, come il principio del numerus clausus dei diritti reali. Questa tesi pare tuttavia cancellare la differenza tra illiceità e impossibilità.

                                  b)   Nel caso in esame il Pretore ha constatato a ragione che perlomeno la soluzione con un plinto fuori terra appariva tecnicamente possibile, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 21 marzo 2018 dall’ing. __________, che evoca un problema di “conflitto con la logistica di cantiere” (doc. 3), ma è stata scartata dalla direzione dei lavori della com­mittente (l’__________) per le menzionate difficoltà logistiche, cer­to comprensibili, ma soggettive e quindi distanti da un’impossibi­­lità giusta gli art. 20 o 119 CO. Non si disconosce che la com­mittente si sia “fermamente” opposta a questa soluzione (dichiarazione del 23 marzo 2018, doc. 4), ma lo ha fatto dopo la conclusione del contratto di vendita (come risulta dalle allegazioni contenute nell’istanza, pagg. 4-5). Anche volendo considerare l’op­­posizione della committente come un’impossibilità di fatto di erigere la gru sul fondo previsto, essa si è verificata dopo la firma del contratto, cosicché non ricade sotto l’art. 20 CO (sopra consid. 6.1/a). E non potrebbe neppure essere sussunta sotto l’art. 119 CO perché si tratta di circostanza apparentemente imputabile all’escussa, che non si è premurata di ottenere il consenso della committente prima di firmare il contratto. Già per questo motivo la reiezione dell’eccezione resiste alla critica.

                                         È del resto dubbio che l’opposizione del committente possa configurare in sé un caso d’impossibilità iniziale giusta l’art. 20 CO. Il Tribunale federale l’ha infatti escluso nel caso analogo della com­pravendita di un oggetto che non è di proprietà del venditore, ove il terzo proprietario poi si rifiuti di alienarlo al venditore (già citata DTF 96 II 21 consid. 2/a).

                                  c)   La reclamante obietta ancora che la modalità di posa della gru con un plinto interrato, ritenuta implicitamente impossibile dal Pre­tore dal profilo tecnico, sarebbe proprio quella prevista dalle parti al contratto di vendita, ciò che risulterebbe dal fatto che l’istante non lo ha contestato in causa e che il contratto prevede la fornitura di un tronchetto di fondazione. Non essendo possibile realizzare l’opera secondo le modalità contrattualmente pattuite, a suo parere il contratto decadrebbe. In realtà spettava per contratto proprio alla reclamante di verificare la stabilità del terreno e di prepararlo alla posa della gru (sopra ad A), ciò che l’istante non ha mancato di rilevare in sede di replica (act. IV). La scelta del tipo di montaggio, compresa l’opzione di utilizzare o meno il tronchetto fornito con la gru, incombeva quindi anche alla sola reclamante, tanto che il contratto non prevede alcunché al riguardo. Ancora una volta la pretesa impossibilità appare soggettiva, nella misura in cui è da ricondurre alla sola imprevidenza della convenuta.

                                  d)   Per abbondanza va rilevato come l’impossibilità invocata dalla reclamante riguardi unicamente il montaggio della gru e non la sua vendita. L’CO 1 avendo messo a disposizione della RE 1 la gru oggetto del contratto, la vendita in sé non era impossibile né al momento della sua sottoscrizione né successivamente. Ch’essa possa difficilmente essere adoperata in futuro in Ticino, perché nel Cantone “sono ben pochi i cantieri in essere che richiedono l’utilizzo di questa tipologia di gru” (dichiarazione del­l’amministratore dell’__________, doc. 5), non significa ancora che sia impossibile utilizzarla o noleggiarla sia nel cantone sia fuori cantone. Persino l’amministratore unico della RE 1 ritiene possibile rivenderla (v. doc. 2). Siccome il trasporto e il montaggio della gru non rappresentano condizioni sospensive per il pagamento del primo acconto di fr. 30'000.–, anche sotto questo profilo il reclamo si avvera infondato.

                                6.2   La reclamante ritiene in ogni caso applicabile la clausula rebus sic stantibus, perché la possibilità di montare la gru con un plinto interrato nel luogo previsto (presupposto a suo dire pattuito e dato per acquisito dalle parti) è venuta meno. A mente sua, la soluzione più equa a fronte, da una parte, di un commerciante di gru che può rimettere in vendita la gru smontata, e d’altra di un’im­­presa edile per cui la gru non ha più alcuna utilità è quella di puramente e semplicemente annullare il contratto.

                                  a)   L’eccezione, sollevata per la prima volta con il reclamo, è tardiva, perché sarebbe dovuta essere invocata “immediatamente”, secondo il testo dell’art. 82 cpv. 2 LEF, già in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2).

                                  b)   Ad ogni modo non paiono ricorrere nel caso in esame i presupposti della clausola rebus sic stantibus, che in virtù dell’art. 2 cpv. 2 CC comanda eccezionalmente al giudice di modificare il contratto (in deroga alla regola pacta sunt servanda) quando le circostanze materiali o di fatto prese in considerazione dalle parti al momento della conclusione del contratto si sono successivamente modificate in modo oggettivamente imprevedibile e inevitabile, causando una grave ed evidente perturbazione dell’equivalenza delle prestazioni originariamente pattuite, tale da rendere insostenibile il mantenimento del contratto (DTF 127 III 304 consid. 5/b; 135 III 9 consid. 2.4; Wiegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 95-106 ad art. 18 CO; Winiger in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 193- 201 ad art. 18 CO). In effetti, prima di modificare, il 28 giugno 2017, il “capitolato d’appalto e il modulo d’offerta” sottoposto al committente, indicando una sola gru con sbraccio da 75 metri al posto delle due gru previste con sbraccio da 50 metri ognuna (doc. 7, pag. 3 della “pos. designazione dei lavori”), la RE 1 avrebbe potuto e dovuto procedere alle debite verifiche, che poi sono state effettuate solo dopo la firma del contratto di vendita della gru. Avrebbe così scoperto la pretesa impossibilità di montare la gru sul cantiere con un plinto interrato. Si tratta quindi di una circostanza, oltre che non nuova, comunque sia prevedibile. A prescindere dalla sua irricevibilità, dunque, a un sommario esa­me l’eccezione della clausola rebus sic stantibus non potrebbe essere accolta.

                                 6.3   Per quel che concerne l’errore essenziale giusta l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, il Pretore ha rilevato che la questione se fosse possibile installare sul cantiere una gru con sbraccio da 75 metri si è manifestamente posta prima della conclusione del contratto di vendita della gru, e addirittura già al momento della modifica del capitolato d’appalto e del modulo d’offerta, e ciò nonostante la convenuta non ha chiarito né se fosse fattibile la soluzione con un plinto interrato da essa prospettata, né se la committenza fosse d’accordo con una seconda possibile soluzione, ovvero quella del plinto fuori terra. A mente del primo giudice appellarsi ora al­l’errore essenziale appare un comportamento contrario alla buona fede nei rapporti d’affari e non merita tutela.

                                  a)   La reclamante contesta di non essersi preoccupata di chiarire la particolare questione che manifestamente si poneva, sottolinean­do, ancora una volta, che le parti si erano accordate sulla posa della gru sul noto cantiere con un plinto interrato previo un sopralluogo volto a verificare la concreta possibilità di procedere in tal modo. A suo dire l’importanza oggettiva e soggettiva di tale modalità d’installazione era quindi nota all’CO 1. La reclamante rimprovera così al Pretore di aver apprezzato i fatti in modo manifestamente arbitrario e di aver violato l’art. 24 CO. Egli avrebbe dovuto considerare verosimili le condizioni di rescissione del contratto per errore essenziale e respingere l’istanza.

                                  b)   Per l’art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. L’errore è essenziale, tra l’altro, quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Affinché un errore essenziale possa essere riconoscibile, è pure necessario che, secondo la buona fede in affari, la controparte abbia potuto ravvisare che per l’altra parte questa determinata circostanza di fatto costituiva una condizione del contratto (DTF 118 II 300, consid. 2/b). Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità del negozio giuridico. Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della stipula del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente si pone, la controparte può dedurne ch’essa sia priva d’importanza per la parte che non l’ha sollevata (DTF 129 III 365 consid. 5.3; 117 II 223 consid. 3/b; sentenza della CEF 14.2013.17 del 6 marzo 2013 consid. 5.2). Momento determinante al fine del giudizio sulla natura essenziale dell’erro­re è quello della sua firma (DTF 132 III 737 consid. 2).

                                  c)   Non si disconosce che l’istante non ha contestato in sede di replica le allegazioni della convenuta secondo cui gli amministratori delle sue società hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere prima della firma del contratto, l’amministratore dell’istante sapeva che la gru era destinata a quel cantiere e anche lui ha pensato che nello spazio a disposizione sarebbe stato possibile realizzare il relativo plinto interrato (risposta, pag. 4 ad 6-7). Tuttavia, l’istante ha a sua volta allegato – senza essere contraddetta dalla convenuta – che quest’ultima aveva assicurato di aver effettuato tutte le verifiche del caso, “in particolare la compatibilità del plinto con la zona cantiere” (verbale d’udienza, act. IV pag. 1). In base allo stesso contratto incombeva del resto alla reclamante di verificare la stabilità del terreno e prepararlo alla posa della gru (sopra ad A). Sta invero di fatto che anche un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità del negozio giuridico. E non si può dire nel caso specifico che l’istante potesse seriamente pensare che il luogo in cui la gru doveva essere trasportata e montata non fosse per la convenuta un elemento essenziale del contratto (che peraltro lo indicava esplicitamente).

                                         Rimane nondimeno il fatto che la RE 1 ha assunto un comportamento contrario alla buona fede e alla lealtà negli affari, assicurando prima della firma del contratto di aver verificato la possibilità di montare la gru nel luogo pattuito per poi appellarsi all’errore essenziale dopo aver effettivamente eseguito i dovuti controlli. In altre parole il richiamo all’art. 24 CO pare manifestamente abusivo nella fattispecie e quindi non meritevole di tutela giusta l’art. 2 cpv. 2 CC. La conclusione del Pretore resiste di conseguenza alla critica, sia in fatto che in diritto.

                                  d)   Non solo. Come già constatato per l’impossibilità iniziale del contratto (sopra consid. 6.1/d), anche il preteso errore essenziale riguarda semmai unicamente il montaggio della gru, ma non la vendita in sé. Che l’istante dovesse sapere che la RE 1 non l’avrebbe comprata se avesse saputo di non poterla adoperare sul noto cantiere non poggia su elementi oggettivi. Le dichiarazioni dell’amministratore unico della reclamante (doc. 2) sono al riguardo semplici allegazioni di parte senza valenza probante, neppure a livello di semplice verosimiglianza. Anche sotto questo punto di vista la decisione impugnata merita conferma.

                                6.4   Da ultimo, il primo giudice ha constatato che neppure l’eccezione di rescissione del contratto nel senso degli art. 377 e 378 CO è atta a invalidare il titolo di rigetto per quanto riguarda il primo acconto di fr. 30'000.– posto in esecuzione, poiché esso è diventato esigibile prima della pretesa rescissione, la quale ha effetti ex nunc. Oltre a ciò egli ha ritenuto più verosimile la tesi dell’CO 1, secondo cui gli elementi della vendita sono nettamente preponderanti rispetto a quelli dell’appalto, “del tutto accessori e marginali” (a fronte del costo delle opere di montaggio che non eccede fr. 5'000.–), per rapporto a quella sostenuta dall’escussa, per cui il contratto sarebbe da qualificare materialmente come appalto, e più precisamente come un contratto di fornitura d’ope­­ra (“Werklieferungsvertrag”).

                                  a)   In merito alla prima obiezione del Pretore, l’insorgente osserva che la rescissione “comporta la dissoluzione del contratto che viene meno e si tramuta in un rapporto di liquidazione contrattuale ove la pretesa dell’appaltatore, immediatamente esigibile, dipende dal lavoro svolto e dal danno subito”. E sotto questo profilo – essa sostiene – l’istante non ha fornito alcuna prestazione, di modo che la reclamante è legittimata a rifiutare la propria prestazione – l’acconto posto in esecuzione – in virtù dell’art. 109 cpv. 1 CO. Quanto alla seconda obiezione, la reclamante ribadisce trattarsi di un contratto di fornitura d’opera (“Werklieferungsvertrag”) rescin­dibile e non di un contratto di vendita, né puro, né con obbligo di montaggio, la prestazione pattuita non consistendo in un “semplice allacciamento o messa a dimora di un oggetto già montato, ma nella costruzione completa di un macchinario edile (ovvero di un’ope­­ra)”, mentre il lavoro prestato dall’impresa specializzata nel montaggio di gru assurge “a un’importanza tale da non poter essere relegato completamente in secondo piano”.

                                   b)   Un contratto di compravendita con obbligo di montaggio (“Kauf mit Montagepflicht”) combina un contratto di compravendita vertente sulla fornitura di merce prefabbricata o preconfezionata con un elemento di appalto, ovvero il relativo montaggio o posa (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed. 2011, pag. 50 ad n. 130). Esso sottostà alle norme sulla compravendita quando la prestazione di posa riveste natura accessoria e secondaria rispetto a quella di fornitura della merce. È però assimilato a un contratto d’appalto se l’aspetto del montaggio è preponderante e a un contratto misto se l’obbligo di montaggio e quello di fornitura hanno praticamente un valore analogo (Gauch, op. cit., n. 131-133 con rinvii; Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 22 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 18 ad art. 363 CO). Un contratto di fornitura d’opera (“Werklieferungsvertrag”) è invece un contratto d’appalto, nel quale l’imprenditore è obbligato sia alla produzione della costruzione, sia alla fornitura del materiale (DTF 117 II 274 consid. 3/a).

                                   c)   Nella fattispecie le parti hanno concordato la fornitura di un macchinario prefabbricato (gru smontata) e la relativa posa (trasporto e montaggio sul cantiere a__________). L’aspetto della fornitura (e quindi della compravendita) appare preponderante rispetto a quello del montaggio, sia qualitativamente che quantitativamente. La gru non sembra poter essere considerata come semplice materia (“Baustoff” nel senso dell’art. 365 CO) usata dall’istante per compiere un’opera. Il suo lavoro consiste solo nell’assembla­­re pezzi prefabbricati destinati a tale uso, ciò che secondo giurisprudenza e dottrina indizia un contratto di compravendita con obbligo di montaggio (ZBJV 59/1923 pagg. 305 segg. in merito alla fornitura di una stufa in ceramica da montare; SJ 1979 pagg. 346 segg. per l’installazione di una piscina prefabbricata; Gauch, op. cit., n. 133). Ma volendo anche analizzarlo come contratto misto, alla fornitura della gru andrebbero applicate le regole della compravendita (Gauch, op. cit., n. 131), che non potrebbe quindi essere rescissa in base agli art. 377 e 378 CO. Il primo acconto, da versare prima del trasporto e del montaggio della gru, resta quindi verosimilmente dovuto. Anche quest’ultima critica cade nel vuoto, segnando così la sorte del reclamo.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.–, raggiunge esattamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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