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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2018 14.2018.124

22 août 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,468 mots·~7 min·4

Résumé

Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento dopo la sua dichiarazione. Solvibilità

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.124

Lugano 22 agosto 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.4748 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 settembre 2017 dalla

CO 1    

contro

RE 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 20 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 luglio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. ____________________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 14 settembre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 18'441.50 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 7 febbraio 2018 è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, allegando di essere intenzionata a prendere contatto con l’istante per valutare un “eventuale piano di rientro”.

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 13 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 23 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 31 luglio 2018 ha presentato un complemento di reclamo, con cui ha confermato di avere pagato anche l’esecuzione n. ____________________. Né il reclamo né il complemento sono stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 13 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo è pure il complemento del 31 luglio 2018, il termine di reclamo essendo scaduto il terzo giorno utile dopo la fine delle ferie estive, ovvero lunedì 6 agosto 2018 (art. 56 n. 2 e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (all. 3) relativa al versamento di fr. 10'037.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal registro delle esecuzioni consultato d’ufficio dalla Camera si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 12 esecuzioni per oltre fr. 140'000.– complessivi. Con il com­plemento al reclamo, la RE 1 ha però dimo­strato di avere pagato il 31 luglio 2018 quella (n. __________7) che minacciava maggiormente la sua sopravvivenza economica a breve, poiché giunta allo stadio della comminatoria di fallimento. Non risultano poi dal citato registro attestati di carenza di beni a suo carico. D’altronde il bilancio intermedio accluso al reclamo e le misure di risanamento abbozzate nello stesso sembrano a prima vista indiziare possibilità che la reclamante si risollevi a medio termine, anche se non sono confermati da pezze giustificative o dall’organo di revisione. Le allegazioni della RA 1, ancorché essa rappresenti la reclamante nella presente procedura, possono assumere nella procedura sommaria valore d’indizi esterni in merito ai fatti contabili riferiti, della cui esattezza la società di consulenza del resto risponde.

                                         Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anti­­cipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–  ; – ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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