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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.2018 14.2018.116

2 novembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·963 mots·~5 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento danni per il mancato pagamento di contributi sociali. Reclamo fondato su allegazioni di fatto inammissibili

Texte intégral

Incarto n. 14.2018.116

Lugano 2 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 maggio 2018 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 9 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 giugno 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 76'980.60, indicando quale titolo di credito il “risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ SA, come da decisione del 28.7.2017”;

                                         che statuendo con decisione del 26 giugno 2018 sull’istanza presentata il 16 maggio 2018 dalla procedente, il Pretore l’ha accolta e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla par­te convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 210.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2018 per ottenere l’annullamento sia della sentenza sia del precetto esecutivo, il cui importo dev’essere “rivisto considerando gli assegni famigliari”;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 9 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 giugno in concreto il reclamo è tempestivo;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’e­manazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

                                         che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

                                         che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                         che nel caso in esame, il Pretore ha considerato a ragione che la decisione di risarcimento dei danni, emessa il 28 luglio 2017 dal­l’Istituto delle assicurazioni sociali, con cui RE 1, in qualità di ex amministratrice unica della fallita società __________ SA, è stata obbligata a pagare alla Cassa cantonale di compensazione fr. 76'980.60 quale risarcimento dei contributi paritetici (AVS/AI/IPG/AD e AF) non pagati dalla società per gli anni dal 2013 al 2015 (doc. B accluso all’istanza), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per quell’importo;

                                         che nel reclamo RE 1 sostiene che quanto da lei effettivamente dovuto sia notevolmente inferiore all’imposto posto in esecuzione, perché la Cassa istante, malgrado le sue segnalazioni, non ha considerato “ca. fr. 21'600.– di assegni famigliari”;

                                         che tale allegazione, oltre che non dimostrata, è anche inammissibile giusta il summenzionato art. 326 cpv. 1 CPC, poiché fatta valere per la prima volta con il reclamo (in prima sede RE 1 non ha infatti presentato osservazioni all’istanza nel termine impartitole dal Pretore);

                                         che il reclamo, fondato esclusivamente su allegazioni di fatto inammissibili, è a sua volta irricevibile;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni stante l’esito del giudizio odierno, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 76'980.60, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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