Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2018 14.2017.240

10 janvier 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,387 mots·~7 min·4

Résumé

Rifiuto di sequestro. Causa di sequestro. Debitore domiciliato all’estero. Verosimiglianza del credito vantato dall’istante. Assenza di valore probatorio di fatture

Texte intégral

Incarto n. 14.2017.240

Lugano 10 gennaio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0022-2017-SE (sequestro) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 7 dicembre 2017 dall’associazione

RE 1

contro  

CO 1 Igiudicando sul reclamo del 29 dicembre 2017 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 22 dicembre 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza del 7 dicembre 2017 diretta contro CO 1, l’associazione RE 1 ha chiesto alla Giudicatura del circolo di Taverne di decretare in virtù del­l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro del salario del convenuto, compresa la tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche, percepite dalla sua datrice di lavoro l’__________ SA a __________. Quale titolo del credito, pari a fr. 715.– oltre agli interessi del 5% su fr. 660.– dal 9 gennaio 2015, l’istante ha indicato il mancato pagamento del residuo della fattura n. __________ del 16 ottobre 2014 per intervento a mezzo autoambulanza dell’8 ottobre 2014.

                                  B.   Statuendo con decisione del 22 dicembre 2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 60.–.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2017 per ottenerne la riforma nel senso dell’accogli­­mento dell’istanza di sequestro, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 dicembre 2017 contro la sentenza notificata alla reclamante il 23 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo e quindi ricevibile.

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato ai convenuti.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la causa di sequestro indicata dall’istante (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) non sussistesse, siccome essa ha prodotto solo fatture e nessun riconoscimento di debito.

                                   3.   Nel reclamo il RE 1 fa valere che la causa di sequestro invece sussiste, poiché l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, alternativamente al presupposto del riconoscimento di debito, menziona anche il legame sufficiente del credito con la Svizzera, che nella fattispecie è verosimile, dal momento che la sequestrante ha la sede in Svizzera e la prestazione caratteristica per cui essa procede è un intervento sul territorio svizzero. La reclamante allega inoltre che gli altri due presupposti per decretare il sequestro sono realizzati, avendo essa reso verosimile sia il credito da essa vantato – fondato sulla fattura agli atti, di cui una parte è stata assunta dall’Istituzione Comune Lamal – sia il salario da sequestrare presso la datrice di lavoro del debitore. Chiede di conseguenza l’accoglimento dell’istanza.

                                   4.   Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Pacifico nella fattispecie il domicilio di CO 1 all’estero (v. attestazione 14 settembre 2017 della Segreteria di Stato della migrazione, doc. I), il Giudice di pace, come rileva a ragione la reclamante, ha valutato unicamente l’esisten­­za di un riconoscimento di debito, tralasciando qualsivoglia considerazione in merito al presupposto alternativo del legame sufficiente del credito con la Svizzera. Orbene, tale legame è indubbiamente verosimile, giacché la reclamante ha la sede in Svizzera (sentenza della CEF 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 753 n. 50c consid. 6.3/a, con rif.; Stoffel, op. cit., 2a ed. 2010, n. 91 ad art. 271). La decisione impugnata poggia quindi su una motivazione giuridicamente errata.

                                   5.   Rimane da esaminare se la sentenza impugnata è errata anche nell’esito, ovvero se l’istante ha altresì reso verosimile gli altri due presupposti per la concessione del sequestro (esistenza del credito da garantire e del credito da sequestrare: art. 272 LEF). Ora, a dimostrazione del proprio credito la reclamante si è limitata a produrre due fatture da essa stessa allestite il 16 ottobre 2014 a carico dell’Istituzione comune LAMal e il 23 febbraio 2015 a carico di CO 1, oltre a diversi richiami. Sennonché i fatti sono resi verosimili solo quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenze della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). Al riguardo una semplice fattura non avallata dal debitore di regola non è considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca, poiché atti unilaterali del sequestrante non hanno un valore probatorio superiore a semplici allegazioni di parte (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid. 5.2 e 5.3 con rinvii). E nel caso in esame non vi è nel­l’incarto nessun altro indizio oggettivo – corroborato da dichiarazioni dello stesso debitore o di terzi – come ad esempio un rapporto di ammissione o un’altra dichiarazione dell’Ospedale __________ in cui l’istante allega di avere portato CO 1, un rapporto di polizia o una conferma dell’Istituzione comune LAMal. Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata risulta pertanto corretta nell’esito, sicché il reclamo va respinto.

                                   6.   Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la procedura unilaterale.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 715.–, non supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione al RE 1,.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

14.2017.240 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2018 14.2017.240 — Swissrulings