Incarto n. 14.2017.223
Lugano 29 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella causa SO.2017.84 (rigetto dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 26 luglio 2017 dalla
,
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 (in seguito: “CO 1”) ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 1'007.05 oltre agli interessi del 5% dall’8 giugno 2013, di 2) fr. 1'074.35 oltre agli interessi del 5% dal 10 ottobre 2014, di 3) fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2014, di 4) fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2015, di 5) fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2015, di 6) fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 31 luglio 2015, di 7) fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 3 giugno 2016 e di 8) fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 26 agosto 2016, indicando quali titoli di credito: “1. Contributi lavoratori 2012 – fattura n. __________ del 31.12.2012, 2. Contributi lavoratori 2013 – fattura n. __________ del 31.12.2013, 3. Multa __________ 23.10.14, 4. Multa __________ 21.04.15, 5. Multa __________ 21.04.15, 6. Multa __________ 30.06.15, 7. Multa __________ 03.05.16, 8. Multa __________ 26.08.16”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio 2017 la CO 1PCF ne ha chiesto il rigetto “provvisorio” alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 settembre 2017. Con replica dell’11 ottobre 2017 l’istante ha confermato la sua domanda, salvo per quanto attiene alla multa n. __________ del 23 ottobre 2014 di fr. 250.–, che si è detta disponibile a stornare.
C. Statuendo con decisione del 12 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 3'331.40 oltre agli interessi del 5% e fr. 73.30 di spese esecutive, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 250.– e un indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2017 contestando la base legale dei contributi professionali e le multe posti in esecuzione. Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2018, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 novembre 2017, in concreto il ricorso (recte: reclamo) è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia invece il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che provvisorio, è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i mezzi di prova prodotti dall’istante – segnatamente il contratto collettivo per il mestiere del falegname 2012-2015 dichiarato d’obbligatorietà generale e prorogato fino al 31 dicembre 2017 (in seguito: CCL-CH), il contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (in seguito CCL-TI), le fatture per i contributi a carico dei lavoratori per gli anni 2012 e 2013 e le multe, ad eccezione di quella afferente al mancato ritorno del modulo concernente il calendario di lavoro 2014, tutte passate in giudicato – costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
4. Nel ricorso (recte: reclamo) RE 1 ripropone le stesse argomentazioni espresse dinnanzi al Giudice di pace, secondo cui la richiesta di pagamento dei contributi per i lavoratori per gli anni 2012 e 2013 formulata dalla CO 1 non sia sorretta da una sufficiente base legale. Egli ribadisce di non avere mai sottoscritto il CCL-TI e di non avere mai prelevato alcun contributo sui salari dei suoi dipendenti. Quanto alle multe inflittegli per il mancato invio dei calendari di lavoro, RE 1 ripete che non avendo ancora ricevuto l’accettazione dei calendari di lavoro per gli anni 2013 e 2014, ha deciso di non più inviare altri calendari e di non rispondere più ai richiami della CO 1.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 conferma che la ditta di RE 1 non è firmataria del CCL-TI ed è quindi tenuta a rispettare unicamente il CCL-CH, dichiarato di obbligatorietà generale. Ciononostante, a mente dell’escutente, tutte le aziende del ramo attive nel Canton Ticino, siano esse firmatarie o meno, sono tenute a dar seguito alle richieste inerenti alle verifiche dei disposti contrattuali. Avendo RE 1 compilato e sottoscritto i formulari per il calcolo del contributo professionale a carico dei lavoratori per gli anni 2012 e 2013, la CO 1 ha fatturato i contributi sulla base del CCL-TI, senza che RE 1 abbia mai contestato le fatture. L’escutente ribadisce di essere disposta a stornare la multa di fr. 250.– inflitta per il mancato ritorno del modulo concernente il calendario di lavoro 2014 (multa n. __________ del 23 ottobre 2014). La CO 1 rileva altresì che RE 1 non ha ottemperato alle richieste da essa formulate, ciò che ha comportato l’emissione delle multe. In conclusione l’escutente osserva che le sue decisioni sono passate in giudicato e postula la reiezione del reclamo.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).
6.1 Nella fattispecie sia l’istante sia il Giudice di pace hanno considerato che la documentazione acclusa all’istanza giustificava il rigetto provvisorio dell’opposizione.
a) Ora, costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Ebbene, nessuno dei documenti acclusi all’istanza contiene un riconoscimento delle somme poste in esecuzione, scritto e firmato da RE 1.
b) Anzitutto, infatti, la CO 1 ammette ch’egli non ha sottoscritto il CCL-TI, il quale non può quindi fungere da riconoscimento di debito (sentenza del Tribunale cantonale di Friborgo del 24 gennaio 2008, RFJ 2008, 85 consid. 3/c/2).
c) D’altronde, nel “conteggio contributo professionale conguaglio 2012” da lui firmato il 2 marzo 2013 (doc. B1), il reclamante si è limitato a confermare l’esattezza delle informazioni trasmesse in merito ai salari versati in quell’anno, senza però riconoscere, nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, un qualsiasi debito.
d) Nel “formulario per il calcolo delle rate trimestrali del contributo professionale a carico dei lavoratori” per il 2013 (doc. C1), il reclamante si è invero dichiarato d’accordo di versare il contributo professionale dovuto mediante le quattro rate trimestrali che sarebbero state elaborate dalla CPCF, ma l’importo da pagare non vi è menzionato e l’art. 9.1 lett. c CCL-TI (doc. A3.1) che stabilisce il contributo a carico dei lavoratori nell’1% del salario sottoposto ai premi (recte: contributi) AVS non può ritenersi noto al reclamante, che come detto non ha sottoscritto il CCL-TI. Non vertendo su una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi noti al dichiarante già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi), anche il formulario per il 2013 non giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per il contributo professionale di quell’anno.
e) Quanto ai documenti relativi alle multe (D3-D4, E4-E5, F8-F9, G3-G4, H3-H4 e I3-I4), non sono firmati dal reclamante, sicché non possono costituire titoli di rigetto provvisorio.
6.2 Nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1 rileva che RE 1 non ha mai ricorso contro le sue decisioni, che sarebbero quindi passate in giudicato, come attestato dall’Arbitro unico, avv. __________ (doc. L allegato all’istanza). Si pone quindi la questione di sapere se le “decisioni” della CO 1 possano essere parificate a titoli di rigetto definitivo dell’opposizione (anche se essa persiste a chiedere il rigetto in via provvisoria, siccome si tratta di una questione che il giudice deve risolvere d’ufficio, v. sopra consid. 6).
a) Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Una decisione è un atto individuale e concreto di un’autorità, che disciplina in modo unilaterale e vincolante diritti o obblighi (art. 5 PA). L’autore della decisione è un’autorità detentrice del potere pubblico che fonda la propria competenza su una norma e che agisce in tale veste (DTF 118 Ia 122 consid. 1/b) oppure una società o un’organizzazione indipendente dall’amministrazione cui sono stati delegati compiti di diritto pubblico, qualora con la delega le sia stata conferita una competenza decisionale (DTF 137 II 412 consid. 6.1 e 138 II 159 consid. 5.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 127 ad art. 80 LEF). Non sono quindi titoli di rigetto definitivo le “decisioni” emesse da enti privati, come le commissioni paritetiche professionali sulla base di una convenzione collettiva di lavoro, sebbene siano state dichiarate di obbligatorietà generale (sentenze del Tribunali cantonali di Friborgo [già citata], in RFJ 2008, 85 consid. 3/b/2, Neuchâtel, in RJN 1989, 336 consid. 3, Obwald, in Amtsbericht 1988/1989, 102, e Vallese, in RVJ 1968, 22; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 117 ad art. 80 LEF; Abbet, op. cit. loc. cit.).
b) Le “decisioni” emesse dalla CO 1 – un’associazione privata ai sensi degli art. 60 segg. CC (art. 4.1 del CCL-TI, doc. A3.1) – in base sia al CCL-CH che al CCL-TI non sono pertanto titoli di rigetto definitivo, per tacere del fatto che il reclamante non ha aderito alla CCL-TI, la quale, contrariamente al CCL-CH, non è stata dichiarata di obbligatorietà generale (cfr. art. 3 CCL-TI). È quindi senza rilievo che l’inflizione e l’incasso delle pene convenzionali in caso d’infrazione agli obblighi previsti dal CCL-CH siano demandati alle CPC regionali (art. 57 cpv. 5 lett. b CCL-CH), nessuna legge conferendo loro una competenza decisionale. Esse, infatti, non possono essere assimilate agli uffici di conciliazione, cui l’art. 34 della legge federale sul lavoro nelle fabbriche (RS 821.41) riconosce la possibilità di deferire l’incarico di pronunciare sentenze arbitrali obbligatorie (Staehelin, op. cit., loc. cit.). Già per questo motivo le “decisioni” della CO 1 accluse all’istanza non avrebbero potuto giustificare il rigetto neppure definitivo dell’opposizione interposta dal reclamante.
c) Per abbondanza, non si può passare sotto silenzio, del resto, che la riscossione dei contributi ai costi di esecuzione del CCL-CH (art. 47 segg.) è demandata alla Commissione professionale paritetica centrale (art. 49 e 57 cpv. 3 lett. g) e non alle CPC regionali, sicché i contributi professionali posti in esecuzione, peraltro esplicitamente fondati sul CCL-TI e non sul CCL-CH, in ogni caso sono inopponibili al reclamante, che non ha aderito al contratto collettivo cantonale.
d) Per quanto attiene poi alle cinque “decisioni” di “multa” di fr. 250.– ognuna relative a violazioni del CCL-CH, con le quali il reclamante è stato sanzionato per non avere sanato nei termini impartiti le infrazioni rilevate durante i controlli dell’8 novembre 2012 (doc. F1–F9) e del 14 ottobre 2014 (doc. E1-E5) e per non avere trasmesso né il formulario di autocertificazione per il 2015 (doc. G1-G4) e il 2016 (doc. I1.1-I4), né il calendario dei turni di lavoro per il 2016 (doc. H1-H4), non si disconosce che l’art. 46 cpv. 1 CCL-CH autorizza le CPC regionali a infliggere una sanzione a datori di lavoro e lavoratori che violano gli obblighi previsti dalla CCL-CH. Non si tratta però di una multa bensì di una “pena convenzionale” (titolo B/X), la quale, come indica il suo stesso nome, ha una valenza meramente privata (cfr. art. 160 CO e RJN 1989, 336 consid. 3 citata sopra), limitata ai rapporti tra l’associazione e i soci. Ma soprattutto, la CCL-CH, che comunque sia non ha carattere di legge, non attribuisce alle CPC regionali il potere di emettere decisioni sanzionatorie, bensì riconosce loro unicamente la competenza d’imporre "i loro diritti attraverso le vie legali" (art. 57 cpv. 5 lett. b e cpv. 7) e, in caso di mancata conciliazione o ratifica di una proposta di mediazione, di sottoporre la vertenza al Tribunale arbitrale (art. 58 cpv. 2, che però non ha carattere obbligatorio generale). Nulla muta al riguardo il fatto che il CCL-TI autorizzi la CO 1 a decretare pene convenzionali (art. 5.2 lett. b) mediante una decisione che deve indicare i mezzi d’impugnazione (art. 5.5), e meglio la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio arbitrale o all’Arbitro unico (art. 4.8), giacché, ancora una volta, il contratto cantonale non vincola il reclamante.
In via ancora più subordinata, infine, giova precisare che l’art. 46 CCL-CH non abilita le CPC regionali a infliggere pene convenzionali per sanzionare infrazioni ai CCL regionali, come ad esempio violazioni dell’obbligo, statuito dal CCL regionale, di prelevare contributi professionali o di trasmettere calendari aziendali.
6.3 Ne discende che il reclamo dev’essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
7. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza al reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'331.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico della parte istante.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).