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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.2018 14.2017.221

18 juin 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,729 mots·~14 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita di azioni e di scioglimento del contratto di lavoro del venditore con la società. “Assunzione” del debito salariale. Scambio successivo d’e-mail tra rappresentanti delle parti

Texte intégral

Incarto n. 14.2017.221

Lugano 18 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.4037 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 agosto 2017 da

 CO 1 (patrocinato dall’ PA 2, )  

contro

 RE 1 (patrocinato dall’ PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 1° dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 novembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 1° settembre 2010 è stata iscritta a registro di commercio la PI 4. Il pacchetto azionario è stato suddiviso tra CO 1 e RE 1 in ragione di metà ciascuno. Il 27 aprile 2016, CO 1 in qualità di venditore e RE 1 in qualità di acquirente han­no sottoscritto un contratto di compravendita di azioni, mediante il quale il primo ha ceduto al secondo tutte le sue azioni della PI 4. Il prezzo della transazione è stato determinato in fr. 375'000.– da corrispondere in due rate: una di fr. 275'000.– entro il 30 aprile 2016 e una di fr. 100'000.– entro il 30 giugno 2016. La seconda rata era da regolare tramite subingresso dell’acquirente nel debito in capo al venditore nei confronti della PI 4 (punto 3.1/i del contratto) mentre l’eventuale differenza era da corrispondere mediante bonifico bancario (punto 3.1/ii). Il fiduciario della società, PI 1, è stato incaricato di stabilire l’ammontare dell’eventuale differenza da corrispondere mediante bonifico. Il contratto prevede­va altresì che al venditore venisse pagato lo stipendio fino al 30 aprile 2016, data in cui egli ha dichiarato sciolto il contratto di lavoro che lo legava alla PI 4.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 25'050.93 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2017, indicando quale titolo di credito il “Saldo contratto compravendita di azioni 27.04.2016”.

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 agosto 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lu­gano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 14 novembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.

                                  D.   Statuendo con decisione del 17 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili di fr. 500.– a favore dell’istante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 5 dicembre 2017 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Nei loro allegati scritti di replica del 29 dicembre 2017 e di duplica del 10 gennaio 2018, le parti si sono confermate nelle rispettive e contrastanti domande.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 21 novembre 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore, richiamando il punto 3.3 del contratto di compravendita di azioni, ha dapprima ricordato che il saldo finale che RE 1 doveva versare ad CO 1 per l’acquisto delle azioni è stato determinato, come pattuito, dal fiduciario della società, PI 1, che ne ha poi comunicato l’importo (di fr. 25'050.93) a PI 2 – fiduciario di CO 1 – e all’avv. PI 3. Dall’e-mail del 19 dicembre 2016 di PI 1 risulta anche che RE 1 ha accettato l’importo in parola e chiesto una dichiarazione sottoscritta da CO 1 a conferma del fatto che con il pagamento dei fr. 25'050.93 ogni rapporto di dare-avere relativo al contratto sarebbe stato liquidato. Nella medesima e-mail RE 1 ha proposto di pagare l’importo dovuto in rate di fr. 3'000.– cadauna. In queste circostanze, a mente del Pretore, sostenere che RE 1 non sia debitore della prestazione, ma che lo sia la PI 4, che non è parte al contratto, è quantomeno azzardato se non fantasioso. Da qui l’accoglimento dell’istanza.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce che il credito di CO 1 di fr. 25'050.93 corrisponde allo stipendio a lui dovuto dalla PI 4 e non concerne la compravendita delle azioni. L’escusso, rifacendosi all’e-mail del 13 ottobre 2016, ritiene che PI 1 e PI 2 abbiano determinato che la seconda tranche del pagamento delle azioni era stata saldata con il subingresso di RE 1 nel debito di CO 1 nei confronti della società. A suo dire, i due fiduciari hanno inoltre stabilito l’esistenza di un’ec­­cedenza di debito di fr. 1'896.17, da porre in compensazione con lo stipendio dovuto ad CO 1, ammontante a fr. 26'947.10. A mente del ricorrente, con questi conteggi doveva ritenersi conclusa la compravendita del pacchetto azionario come previsto dal punto 3 del contratto. Il punto 6.2 invece stabiliva che CO 1 avrebbe percepito quanto di sua spettanza fino al 30 aprile 2016. Il reclamante sostiene che tale importo è stato determinato da PI 1 in qualità di membro dell’ufficio contabile della PI 4, unica debitrice degli stipendi. Egli reputa quindi palese la propria mancanza di legittimazione passiva e di conseguenza arbitraria la decisione del Pretore, il quale avrebbe accertato in modo inesatto i fatti, non riferendosi l’importo di fr. 25'050.93 al punto 3.1/ii del contratto, bensì al punto 6.2, in merito al quale l’escusso non si sarebbe mai impegnato personalmente.

                                   5.   Nelle proprie osservazioni al reclamo, CO 1 sostiene che RE 1 non ha mai asserito o lasciato intendere di non essere il debitore dell’importo posto in esecuzione. L’escutente si rifà alla nota e-mail del 19 dicembre 2016, deducendone che l’escusso, nell’occasione rappresentato da PI 1, si è assunto il pagamento di tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, sicché è secondo lui di secondaria importanza stabilire se i fr. 25'050.93 siano dovuti per la compravendita delle azioni o per gli stipendi di sua spettanza. L’escutente si fonda anche sulla contrattazione effettuata dalle parti, per tramite dei rispettivi fiduciari, la quale proverebbe che l’importo posto in esecuzione copre effettivamente ogni rapporto di dare-avere. CO 1 ritiene ad ogni modo che la situazione non cambierebbe qualora si volesse applicare il punto 6.2 del Contratto in quanto la clausola secondo cui “gli verrà pagato regolarmente lo stipendio” implica che RE 1 si sia voluto assumere personalmente il credito. Del resto la società non era parte contrattuale e l’escusso non poteva obbligarla, siccome disponeva solo di un potere di firma a due. CO 1 conclude che la documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né con­dizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

                                6.2   Nella fattispecie, il contratto di compravendita di azioni regola esplicitamente l’obbligo dell’acquirente RE 1 di ver­sare al venditore CO 1 l’importo complessivo di fr. 375'000.–, di modo che per tale importo l’esistenza di un riconoscimento di debito è palese. È del resto pacifico che il prezzo di fr. 375'000.– pattuito per la compravendita delle azioni è stato pagato da RE 1, in parte in denaro e in parte con l’assunzione del debito del venditore nei confronti della società. Per quanto attiene invece alla retribuzione di CO 1, pur essendo vero che il contatto stabilisce chiaramente che al venditore verrà regolarmente pagato lo stipendio fino al 30 aprile 2016, non specifica da chi. In assenza di altre indicazioni, in verità, non è dubbio che il salario debba essere versato dalla datrice di lavoro, la PI 4, di cui il venditore è “dipendente”. Certo, la società non è parte del contratto, ma le parti, in qualità di unici amministratori suoi, erano legittimati a convenire lo scioglimento del contratto di lavoro e la durata residua dell’onere retributivo.

                                6.3   L’escutente, invero, sostiene che l’escusso si è “assunto” personalmente quel debito. Non si capisce però se egli intende così un’assunzione di debito in senso lato (nell’accezione di assunzione di responsabilità) o in senso tecnico (giusta l’art. 176 CO). Comunque sia, in un senso come nell’altro la tesi dell’istante non resiste alla critica.

                                  a)   Dal punto 6.2 del contratto, infatti, non risulta indiscutibilmente che RE 1 si sia impegnato personalmente a pagare il salario del venditore fino al 30 aprile 2016. Come visto (sopra consid. 6.2), dal testo dell’accordo risulta piuttosto che il salario sia dovuto dalla società. Sia come sia, l’istante non ha provato, come gli incombeva (sopra consid. 6.1), che l’escusso si è incontestabilmente riconosciuto personalmente debitore del suo salario.

                                  b)   Perché possa ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’assuntore del debito posto in esecuzione, l’escuten­­te deve produrre una dichiarazione di assunzione di debito ester­na sottoscritta dall’assuntore (Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 82). Nella fattispecie, CO 1 non ha prodotto alcuna dichiarazione di RE 1, secondo cui egli avreb­be assunto il debito salariale della PI 4. Nulla di simile risulta in particolare dal punto 6.2 del contratto di compravendita di azioni.

                                6.4   L’escutente, come visto, ritiene che le e-mail del 13 ottobre 2016 (doc. G) e del 19 dicembre 2016 (doc. H) redatte da PI 1 siano atte a dimostrare che l’escusso si è assunto anche il debito concernente lo stipendio di CO 1, il quale, secondo il punto 6.2 del contratto, ha mantenuto il diritto alle sue spettanze sino al 30 aprile 2016.

                                  a)   Un riconoscimento di debito, è vero, può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 27 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico, però, il contratto di compravendita di azioni non rinvia alle e-mail citate dall’istante, le quali non erano ancora state redatte. Del resto, esse non sono invocate dall’istante in vista di stabilire l’importo del debito a suo dire riconosciuto, ma per dimostrare che l’escusso si è impegnato personalmente a pagare anche le pretese salariali. Ora, secondo la giurisprudenza in materia di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 6.1), soltanto il contratto stesso può servire a interpretarne il punto 6.2. La motivazione contraria contenuta nella sentenza impugnata si rivela così giuridicamente errata.

                                  b)   Infine, le e-mail di PI 1 non possono assurgere da sé sole a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché sono sprovviste della firma autografe dell’escusso o del suo rappresentante (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5). In assenza di un valido titolo di rigetto, il reclamo dev’essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza, fermo restando che la sentenza odierna non pregiudica i diritti dell’escutente nel merito (sopra consid. 2).

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'050.93, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dall’i­­stante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere fr. 500.– alla controparte a titolo di ripetibili.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che gli rifonderà fr. 1'100.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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