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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2018 14.2017.213

15 mai 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,991 mots·~15 min·3

Résumé

Opposizione al sequestro. Causa del sequestro. Assenza di domicilio all’estero del debitore. Accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del credito in garanzia del quale è postulato il sequestro. Ripartizione delle spese

Texte intégral

Incarto n. 14.2017.213

Lugano 15 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (opposizione al sequestro) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 24 ottobre 2016 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 novembre 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza del 20 luglio 2016 diretta contro RE 1, l’avv. CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro del “fondo part. __________ RFD di L__________, quota PPP n. __________ in comproprietà per un mezzo ciascuno di RE 1 e PINT1 1”, il tutto fino a concorrenza di fr. 1'437.05 oltre agli interessi del 5% dal 16 luglio 2016. Quale titolo del credito, l’avv. CO 1 ha indicato la “nota professionale del 06.06.2016”.

                                  B.   Con decreto del 9 agosto 2016 il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo attento il creditore in merito alla sua responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere ac­certata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro stato eseguito il 16 agosto dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, con istanza del 24 ottobre 2016 RE 1 ha presentato opposizione al suddetto decreto davanti all’Ufficio di esecuzione di Lugano che ha provveduto, con scritto del 27 ottobre 2016, a trasmetterla per competenza al Giudice di pace. Nel termine impartito, con osservazioni del 28 novembre 2016 il sequestrante ha chiesto la reiezione dell’opposizione e che fosse riconosciuto il credito da lui vantato nei confronti della debitrice.

                                  C.   All’udienza di discussione del 1° febbraio 2017 la parte debitrice, in un allegato scritto incorporato nel verbale, ha confermato la sua opposizione, mentre il sequestrante, contestandone integral­mente il contenuto, ha implicitamente concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. Con un ulteriore scritto inviato lo stesso giorno, il figlio della debitrice ha trasmesso al Giudice di pace perché venissero allegati al verbale tutta una serie di documenti relativi alle richieste di rinvio del­l’udienza formulate da RE 1 e da PINT1 1, nonché al mandato sottoscritto con l’avv. CO 1 e alla querela sporta nei confronti di quest’ultimo.

                                  D.   Statuendo con decisione del 3 novembre 2017 il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, confermato il sequestro e “riconosciuto il credito di fr. 1'437.05 oltre interessi e spese a favore dello Studio legale avv. CO 1 SA” (dispositivo n. 2), ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 80.–.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Ha chiesto inoltre che sia riconosciuta “l’assenza del credito” vantato dal sequestrante nei suoi confronti. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017, l’avv. CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Interposto il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 10 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a)La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                                  b)   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quan­to attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che la documentazione prodotta dal sequestrante, relativa al mandato conferitogli da RE 1 e dal marito di lei, giustificava la nota professionale da lui vantata sia per il dispendio di tempo indicato sulla stessa sia per il tasso orario applicato. Egli ha poi rilevato come la debitrice non avesse prodotto alcun documento atto a dimostrare che il legale non si fosse dedicato alla sua pratica. Il primo giudice non ha inoltre dato peso alle censure sollevate tramite lo scritto e i relativi allegati a lui trasmessi dopo l’udienza, ritenendo in particolare che la partecipazione alla stessa da parte di RE 1 ha sortito l’effet­­to ricercato nonostante l’“imprecisione” della via e del numero civico nella citazione, che il mancato coinvolgimento del marito nella causa fosse ininfluente dal momento che l’opponente è proprietaria della quota del fondo sequestrato e che la querela sporta nei confronti dell’avv. CO 1 esula dal suo potere d’esame. Onde la reiezione dell’opposizione.

                                   4.   Nel suo reclamo RE 1 rimprovera in sostanza al primo giudice di non essersi determinato in modo chiaro sui documenti da lei prodotti – che a suo dire accerterebbero l’assenza del credito vantato dall’avv. CO 1 – e di aver ricevuto la convocazione pochi giorni prima dell’udienza a causa di un errore nell’indicazione del domicilio, ciò che non le ha permesso di prepararsi in modo adeguato né al marito di parteciparvi, in quanto assente all’estero. In merito alla sua domanda di posticipare il dibattimento, a suo dire il Giudice di pace si è limitato a qualificarlo come un “incontro informale” dichiarando che non avrebbe né accolto né respinto la sua richiesta. Ribadisce l’assenza di una causa di sequestro, presupposto sul quale il primo giudice non si è espresso, e gli fa carico di non aver considerato che il rapporto giuridico con l’avvocato è stato instaurato anche con suo marito PINT1 1, comproprietario del fondo sequestrato. La reclamante ritiene poi che l’onorario preteso è riferito al primo incontro avvenuto con l’avvocato, ma che il mandato conferito a quest’ultimo è stato sottoscritto al termine della riunione e concerneva prestazioni future. Contesta che l’avv. CO 1 le abbia fornito consulenza giuridica e che la pratica avesse natura complessa, allegando infine di aver subìto delle perdite finanziarie a causa del comportamento del sequestrante, che avrebbe rifiutato di riconsegnare ai clienti i documenti a loro necessari per la pratica, senza prima essere pagato.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, in merito alla notifica tardiva della convocazione all’udienza l’avv. CO 1 rileva che spetta alla parte interessata “assicurare la notificabilità degli atti o provvedere in modo adeguato”, ciò che a suo dire RE 1 non ha fatto. Ribadisce l’esistenza della causa di sequestro, affermando che la debitrice era ed è residente a C__________, come risulta d’altronde dall’istanza di opposizione al sequestro trasmessa all’Ufficio di esecuzione di Lugano. Per il resto, conferma il corretto adempimento del mandato a lui conferitogli, specificando quanto da lui svolto per la pratica in questione.

                                   6.   Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie due sono controverse, in particolare quella relativa alla causa del sequestro.

                                6.1   L’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, sul quale l’avv. CO 1 fonda la propria istanza di sequestro, consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti e non garantiti da pegno, il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. Nella fattispecie, sul formulario ufficiale dell’istanza il sequestrante ha indicato il domicilio di RE 1 in via __________ a C__________.

                                6.2   Sennonché l’opponente, già in prima sede, ossia con la sua “presa di posizione” prodotta all’udienza del 1° febbraio 2017 e acclusa al verbale, ha eccepito l’assenza di una causa di sequestro, sostenendo in particolare di essere domiciliata dal mese di giugno 2016 in Svizzera, più precisamente in via __________ a __________. Sulla questione il Giudice di pace non ha speso una parola nella decisione impugnata, quand’an­­che sul verbale dell’udienza del 1° febbraio 2017 egli abbia indicato accanto al nome dell’opponente “I-__________ C__________, ora __________, __________”. Quanto al convenuto, dallo stesso verbale risulta ch’egli si è limitato a contestare integralmente il contenuto della presa di posizione senza specificare per quale motivo l’allegazione dell’opponente circa il proprio domicilio sarebbe inesatta.

                                6.3   Orbene, secondo l’art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF incombe al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di prova” delle allegazioni di fatto sulle quali basa la sua pretesa (sopra ad consid. 2.1). Nel caso specifico, l’avv. CO 1 si è limitato a riportare nel­l’istanza di sequestro l’indirizzo di RE 1 a C__________ senz’altra precisazione e non vi ha allegato alcun documento suscettibile di rendere verosimile tale indicazione. Anzi, la nota professionale dell’avv. CO 1 (all. A), il riepilogo delle registrazioni (all. B), il mandato (all. C) e il sollecito 8 luglio 2016 (all. D) menzionano tutti quale indirizzo dei coniugi PINT1 1 quello di L__________. In tali circostanze, il Giudice di pace avrebbe dovuto accogliere l’opposizione, difettando il presupposto della (verosimile) causa di sequestro.

                                6.4   Nelle sue osservazioni al reclamo, l’avv. CO 1 afferma che la debitrice era ed è residente a C__________, come risulterebbe dalla “lettera del 24.10.2016 della reclamante all’ufficio di esecuzione che in questa sede espressamente si richiama”. Nelle procedure di sequestro sono però ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), ovvero in linea di massima i documenti immediatamente ostensibili dalle parti (sentenza della CEF 14.2016.94/96 del 3 no­vembre 2016 consid. 6), ciò che non è il caso di richieste d’as­­sunzione di documenti contenuti nell’incarto di terze autorità (in concreto l’Ufficio d’esecuzione). Ad ogni buon conto, in prima se­de l’avv. CO 1 non ha contestato specificatamente l’allegazione dell’opponente secondo cui essa è domiciliata in Svizzera dal mese di giugno 2016, sicché la circostanza dev’essere considerata accertata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) e non può più essere rimessa in discussione in questa sede. Stante l’assenza di un presupposto per la concessione del sequestro, il reclamo dev’essere accolto senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla reclamante.

                                   7.   Va annullato anche il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, con cui il Giudice di pace, accogliendo una conclusione presentata dal sequestrante al termine delle proprie osservazioni all’op­­posizione (pag. 2 in fine), ha riconosciuta espressamente a suo favore il credito di fr. 1'437.05 (oltre agli interessi e alle spese) vantato nei confronti di RE 1. Non spetta infatti al giudice del sequestro, bensì a quello del merito, determinarsi sul fondamento del credito in garanzia del quale è postulato il sequestro. E sebbene il giudice di pace possa fungere da giudice di merito nelle controversie pecuniarie fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 31 lett. c LOG), egli non è autorizzato a statuire in procedura sommaria su una domanda di merito presentata dal sequestrante in corso di causa senza preventiva conciliazione e senza che siano date le condizioni per una mutazione dell’azio­­ne, segnatamente riguardo all’identità del tipo di procedura applicabile alle pretese originaria e nuova (art. 227 cpv. 1 CPC).

                                   8.   La reclamante chiede inoltre di “riconoscere l’assenza del credito” vantato dall’avv. CO 1 nei suoi confronti. La richiesta è manifestamente irricevibile per il medesimo motivo appena menzionato circa la domanda di merito formulata dall’avv. CO 1 con le osservazioni all’opposizione al sequestro (sopra consid. 7).

                                   9.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In virtù dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC non occorre tenere conto, nella ripartizione delle spese, del fatto che la reclamante è risultata soccombente sulla questione del disconoscimento del credito dell’avv. CO 1 (sopra consid. 8), poiché essa ha agito senza l’ausilio di un patrocinatore ed è stata indotta in errore dalla domanda (irricevibile) della controparte di far riconoscere la propria pretesa nei suoi confronti e dalla decisione (errata) del Giudice di pace di accogliere tale domanda (v. sopra consid. 7). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’incon­­venienza alla reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima né in seconda sede.

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'437.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

1.    L’opposizione al sequestro è accolta e di conseguenza il sequestro n. __________ del 9 agosto 2016 è revocato.

2.    La domanda dell’avv. CO 1 intesa a far riconoscere il suo credito nei confronti dell’opponente è irricevibile.

3.    La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico dell’avv. CO 1.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’avv. CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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