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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2018 14.2017.208

22 mai 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,249 mots·~11 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenzione di riservazione relativa all’acquisto di un fondo. Restituzione di acconti

Texte intégral

Incarto n. 14.2017.208

Lugano 22 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.3637 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 giugno 2017 da

CO 1, (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

RE 1, (patrocinata dall’__________ RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 16 novembre 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 novembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 27 febbraio 2012 CO 1, in veste di acquirente, e la RE 1 in qualità di venditrice, hanno sottoscritto una convenzione di riservazione concernente la proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD __________ (con diritto esclusivo sull’unità n. 6) che la RE 1 stava edificando. Il contratto prevedeva che il prezzo della transazione, di fr. 310'000.–, sarebbe stato pagato con il versamento di un acconto di fr. 10'000.– alla firma della convenzione e del saldo successivamente, e che in caso di rinuncia, la somma anticipata, previa deduzione delle spese sopportate in relazione al­l’esecuzione della convenzione, era da restituire all’acquirente entro il mese corrente. L’atto d’acquisto non è in seguito stato perfezionato e la proprietà è stata venduta a una terza persona il 21 gennaio 2016. Con scritto del 20 ottobre 2016, CO 1 ha preteso di avere anticipato fr. 40'000.– per l’acquisto del­l’appartamento e, tenuto conto della restituzione di fr. 12'000.–, ha chiesto alla RE 1 d’indicargli i tempi di restituzione della differenza di fr. 28'000.– e il 16 gennaio 2017 gli ha impartito un termine di 10 giorni per procedere al pagamento di quel saldo.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2012, indicando quale titolo di credito: “Rimborso (indebito arricchimento)”.

                                  C.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 giugno 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 novembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta non è comparsa.

                                  D.   Statuendo con decisione del 7 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese proces­suali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 novembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto l’8 novembre 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso in esame, la RE 1 non ha presenziato all’udienza e non ha presentato osservazioni scritte in prima istanza, sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione fornita dall’istante – tra cui la convenzione del 27 febbraio 2012 e una ricevuta relativa a un acconto di fr. 30'000.– di stessa data – costituisce valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione del senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 sostiene invece che la documentazione versata agli atti non assurge a riconoscimento di debito. A suo dire il contratto di riservazione, poi annullato, è stato adempiuto per quel che riguarda la restituzione dell’acconto di fr. 10'000.–. Dal precitato contratto non risulta a suo parere alcun ulteriore credito di fr. 28'000.–, mentre la ricevuta di fr. 30'000.– attesta unicamente che quell’importo è stato ricevuto a titolo di acconto, ma non specifica a cosa si riferisce l’acconto in questione, non indica chi l’ha versato – sicché manca anche l’identi­­tà tra l’eventuale creditore e l’escutente – e non contiene alcun impegno restitutorio. La RE 1 ritiene che nemmeno gli altri documenti prodotti da CO 1 possano costituire, nel loro insieme, un riconoscimento di debito.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 afferma per contro che la RE 1 si è limitata a sostenere genericamente che la ricevuta di fr. 30'000.– non ha valore di riconoscimento di debito, senza però spiegare per quale motivo l’e­­scutente gli ha versato quei soldi. CO 1 lamenta altresì che la RE 1 non ha saputo fornire una giustificazione per il fatto di avergli riversato fr. 12'000.– e per il fatto di non avere risposto alle due raccomandate con le quali egli richiedeva la restituzione di fr. 28'000.–, limitandosi a interporre opposizione al precetto esecutivo notificatole. A suo dire, il fatto che la ricevuta per l’acconto di fr. 30'000.– sia in suo possesso dimostra che l’importo è stato effettivamente consegnato da lui stesso alla controparte. In conclusione CO 1, secondo cui ciò che conta in sede di rigetto provvisorio è la verosimiglianza, ritiene che la controparte avrebbe dovuto rendere almeno verosimile il motivo del versamento di fr. 30'000.–, il quale, in assenza di qualsivoglia giustificazione, è da ritenersi un secondo acconto sul prezzo d’acquisto della PPP oggetto della convenzione.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                         Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia fa­cilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al mo­mento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito posto in esecuzione.

                                6.1   Nel caso specifico, l’istante sembra fondare la sua domanda sulla convenzione del 27 febbraio 2012 (doc. A) e sulla ricevuta di stessa data relativa a un acconto di fr. 30'000.– (doc. B).

                                6.2   Il primo documento, a ben vedere, costituirebbe invero un riconoscimento di debito al massimo per l’unica “somma anticipata” esplicitamente quantificata nella stessa convenzione, ovvero l’ac­­conto di fr. 10'000.– (e ancora solo previa deduzione delle spese sopportate in relazione all’esecuzione della convenzione). L’istan­­te medesimo ha tuttavia riconosciuto di avere ricevuto un rimborso di fr. 12'000.–, sicché l’opposizione dell’escussa non poteva essere rigettata in base a tale convenzione.

                                6.3   La ricevuta di fr. 30'000.– (doc. B) non può, da sola, assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, siccome non prevede alcun impegno restitutorio della RE 1. Nella procedura – formalista – di rigetto, infatti, una semplice ricevuta di pagamento non adempie il presupposto di un riconoscimento chiaro di rimborso (sentenza della CEF 14.2015.114 del 27 ottobre 2015 consid. 5.1 e i rinvii).

                                6.4   Il riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, certo, può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

                                  a)   Nel caso specifico, l’unico riconoscimento di debito firmato dal­l’escussa, la convenzione del 27 febbraio 2012 (doc. A), non rinvia in alcun modo alla ricevuta di stessa data per fr. 30'000.– (doc. B) né fa cenno ad altri acconti oltre a quello di fr. 10'000.–.

                                  b)   Il fatto poi, incontestato, che l’escussa abbia rimborsato a CO 1 fr. 12'000.– potrà forse significare, come sostiene que­st’ultimo, che la RE 1 sapeva di dover rimborsarle più dei fr. 10'000.– versati alla sottoscrizione del contratto, ma non permette di provare, come incombeva all’escutente fare (sopra consid. 6), che si fosse impegnata a restituire un secondo acconto di fr. 30'000.–.

                                  c)   Infine, contrariamente a quanto lascia intendere CO 1 nelle osservazioni al reclamo, in assenza di un esplicito riconoscimento firmato dalla reclamante poco importa in questa sede quale fosse il motivo del versamento dei fr. 30'000.–. Semmai, l’escutente potrà rivolgersi al giudice del merito per far accertare un eventuale obbligo di restituzione di quella somma in capo alla RE 1 (sopra consid. 2). Parimenti, neppure la mancata risposta della società alle richieste di pagamento 20 ottobre 2016 e 16 gennaio 2017 (doc. D ed E) può – in assenza di una sua firma – essere parificata a un riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in esecuzione (cfr. sentenza della CEF 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/b e i rinvii). Di conseguenza, non emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in esecuzione, l’istanza andava respinta, onde l’accogli­­mento del reclamo.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo carico.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale rifonderà alla RE 1 fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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