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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.2018 14.2017.204

21 juin 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,811 mots·~19 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni di seconda istanza che rinviano a precedenti decreti cautelari. Alimenti per figlio maggiorenne. Provvigione ad litem e ripetibili quali titoli di rigetto definitivo. Eccezione di compensazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2017.204

Lugano 21 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 8 giugno 2017 da

CO 1, CO 2, (patrocinate dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (rappresentata dalla madre RA 1,  e patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 16 marzo 2007 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio tra PINT1 1 e D__________ (ora CO 1), modificando – tra le altre cose – i contributi alimentari precedentemente stabiliti dalla stessa Pretura in un decreto cautelare del 5 aprile 2006. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia, CO 2, nata il 15 aprile 1997. Nel frattempo, il 21 gennaio 2006 PINT1 1 ha avuto un’altra figlia, RE 1, nata dalla relazione con RA 1. Prima di quello pronunciato il 5 aprile 2006, il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva emesso diversi decreti cautelari alfine di disciplinare la vita separata dei coniugi. PINT1 1 è deceduto il 20 aprile 2011 e RE 1 è stata riconosciuta erede universale della successione.

                                  B.   Con due decisioni distinte del 28 dicembre 2012, la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha statuito su due appelli interposti da CO 1, il primo, del 20 aprile 2006, volto alla riforma del decreto cautelare del 5 aprile 2006 (inc. __________), e il secondo, del 23 aprile 2007, tendente alla modifica di alcuni punti – tra cui quelli relativi ai contributi alimentari durante la cau­sa – stabiliti nella sentenza di divorzio (inc. __________). In parziale accoglimento dei due appelli, con la prima sentenza i giudici di seconda istanza hanno, segnatamente, modificato gli importi dei contributi alimentari dovuti a CO 1 e CO 2 stabiliti col suddetto decreto cautelare. Con la seconda l’appello, nella misura in cui concerneva i contributi provvisionali stabiliti nella sentenza di divorzio, è stato considerato irricevibile siccome manifestamente tardivo, mentre nel merito la sentenza impugnata è stata riformata nel senso che “[…] la successione fu PINT1 1 è tenuta a rifondere alla convenuta la somma di fr. 1'200.–”.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 106'693.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013, indicando quale titolo di credito le “sentenze del Tribunale d’appello 28 dicembre 2012, cresciute in giudicato”.

                                  D.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 giugno 2017 CO 1, unitamente alla figlia CO 2, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 settembre 2017, chiedendo che la pretesa venisse limitata a fr. 6'150.–. Con una breve replica inoltrata spontaneamente il 12 settembre 2017, le istanti hanno confermato la loro domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta producendo un allegato scritto di duplica in occasione dell’udienza di discussione tenutasi il 5 ottobre 2017.

                                  E.   Statuendo con decisione del 27 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza promossa da CO 2, ponendo a carico di quest’ultima le spese processuali di fr. 100.– e le ripetibili in ragione di fr. 1'000.– a favore di RE 1. Egli ha invece parzialmente accolto quella presentata da CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 96'693.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013, ponendo le spese processuali (anticipate dall’istante a concorrenza di fr. 300.–) a carico di RE 1 in ragione di fr. 270.–, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 2'700.– a titolo di ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2017 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento parziale dell’i­­stanza di CO 1 limitatamente a fr. 6'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e in via subordinata il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio. Con decreto del 22 novembre 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, nel senso che ha limitato l’esecuzione della sentenza impugnata alla parte del credito che eccede l’importo di fr. 6'150.– riconosciuto dall’escus­­sa, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013. Nelle loro osservazioni del 7 dicembre 2017, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 novembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 30 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). È pertanto irricevibile la petizione presentata il 18 ottobre 2017 da CO 1 e CO 2 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 e prodotta da quest’ultima per la prima volta col reclamo (doc. 1).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto esclu­so che CO 2, poiché non è indicata quale creditrice sul precetto esecutivo benché sia maggiorenne, potesse procedere nei confronti di RE 1 o che la madre agisse quale sua sostituta processuale. Egli ha tuttavia riconosciuto a CO 1 la facoltà di escutere la convenuta anche per i contributi alimentari a favore della figlia, giacché essi si riferiscono a un periodo in cui quest’ultima era ancora minorenne. Il primo giudice ha in seguito esaminato, sulla base della documentazione agli atti e separandoli per i periodi tra il 1° e il 31 gennaio 2006, tra il 1° febbraio 2006 e il 15 marzo 2007 e tra il 16 marzo 2007 e il 30 aprile 2011, i singoli crediti pretesi dall’istante, concludendo che i contributi maturati da quest’ultima e dalla figlia CO 2 per il periodo richiesto ammontano complessivamente a fr. 285'409.50. Da tale importo, oltre alla somma di fr. 175'059.10 già dedotta dal­l’istante, egli ha pure detratto fr. 13'992.– relativi ai pagamenti diretti effettuati da PINT1 1 a tacitamento degli oneri ipotecari maturati dal 1° gennaio 2006 al 15 marzo 2007, concludendo che il saldo ancora scoperto per i contributi alimentari dovuti am­monta a fr. 96'358.40. Ha poi considerato che le sentenze prodotte costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per la provvigione ad litem di fr. 15'000.– e per il saldo delle ripetibili di fr. 1'150.–. Accogliendo infine l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, il magistrato ha in definitiva rigettato l’oppo­­sizione per fr. 96'693.90 (anziché 106'693.90), oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013.

                                   4.   Nel suo corposo reclamo, in sintesi RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver fondato il proprio giudizio su documenti non indicati quali titoli di rigetto né consegnati agli atti. Contesta nuovamente che le sentenze del Tribunale d’appello prodotte dalle istanti costituiscano un valido titolo di rigetto dell’opposizio­­ne, giacché gli importi pretesi non scaturiscono né dai loro dispositivi né dalle loro motivazioni. In particolare, a mente dell’e­­scussa, esse non determinano un ricalcolo dei contributi dal 1° febbraio 2006 fino al decesso di PINT1 1, né indicano o considerano quanto già versato da quest’ultimo. A suo dire, la validità del decreto del 5 aprile 2006 – riformato dai giudici d’ap­­pello con sentenza del 28 dicembre 2012 – è cessata il 16 marzo 2007 con l’emissione della sentenza di divorzio, nella quale sono stati stabiliti nuovamente i contributi in via cautelare e contro la quale l’appello interposto dall’istante è stato dichiarato irricevibile.

                                         Nello specifico, la reclamante ritiene che per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2006 nulla può essere riconosciuto all’istante, dal momento che i contributi relativi a quel mese sono stati fissati in una decisione che, per stessa ammissione del primo giudice, non è stata prodotta, ma solo richiamata nella sentenza del 28 dicembre 2012. Per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007, l’escussa si duole invece che il Pretore aggiunto non si sia limitato a considerare la differenza tra i contributi fissati nella sentenza del Tribunale d’appello e quelli stabiliti in precedenza (ossia nel decreto cautelare del 5 aprile 2006), ma di aver proceduto a un ricalcolo completo fondandosi anche su decisioni non messe agli atti, senza però verificare l’importo esatto già versato da PINT1 1 per tale periodo. Infine, la reclamante reputa estinto il debito alimentare maturato dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 poiché il primo giudice ha omesso di dedurre gli importi che PINT1 1 era autorizzato a compensare secondo quanto previsto dalla sentenza di divorzio e sulla quale egli ha fondato i propri calcoli. Richiamando infine gli importi stabiliti nelle sentenze prodotte dall’istante per le ripetibili e la provvigione ad litem, nonché quanto da lei posto in compensazione, RE 1 chiede l’accoglimento parziale del reclamo limitatamente a fr. 6'150.–.

                                   5.   Nelle loro osservazioni al reclamo, CO 1 e CO 2 rilevano che per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2006 il titolo – ossia la decisione del 26 marzo 2004 menzionata in quella della prima Camera civile del Tribunale d’appello da loro prodotta (inc. 11.2006.41) – è stato chiaramente richiamato con l’istan­za di rigetto e d’altronde “era ben noto alla reclamante”. Per quanto concerne il periodo dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007, a mente delle istanti gli importi sono “facilmente deducibili” dalla de­cisione d’appello appena menzionata e sono pertanto definitivi. Spettava semmai alla reclamante, secondo le istanti, provare quanto dal defunto già versato per tale periodo. Da qui, a loro dire, la malafede della reclamante, che nonostante abbia contestato la validità della decisione del 26 marzo 2004 poiché non agli atti, si è basata proprio sulla stessa per sostenere che il primo giudice avrebbe dovuto considerare solo la differenza tra quanto stabilito in essa e i contributi fissati in precedenza. Per quanto attiene infine al periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 le istanti sostengono che il Pretore deve basarsi su tutti i documenti consegnati agli atti, quindi anche su quelli prodotti dall’escussa.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.1   Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto l’istanza formulata da CO 2 per difetto di legittimazione attiva, riconoscendo però la facoltà per CO 1 di procedere all’incasso, oltre ai propri, anche ai contributi alimentari dovuti alla figlia quando quest’ultima era ancora minorenne, ossia dal mese di gennaio 2006 alla fine di aprile 2011.

                                  a)   In tutte le questioni di carattere pecuniario, comprese quelle con­cernenti i contributi di mantenimento, il detentore dell’autorità parentale è legittimato in virtù dell’art. 318 cpv. 1 CC a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni – anche dopo la maggior età – facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 36 ad art. 80 LEF). In una recente decisione, il Tribunale federale ha però stabilito che dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, il genitore precedentemente detentore dell’autorità parentale non è legittimato, senza il consenso del figlio, a promuovere in nome proprio un’esecuzione per contributi di mantenimento relativi al periodo in cui egli era minorenne e a chiedere, a questo scopo, il rigetto dell’opposizione (DTF 142 III 82, consid. 3.3).

                                  b)   Nel caso concreto CO 2, nata il 15 aprile 1997, è diventata maggiorenne nel 2015 (art. 14 CC), ossia prima dell’avvio della procedura esecutiva in questione, in cui peraltro solo la madre figura quale creditrice, come risulta dal precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti di RE 1. E dagli atti non si evince alcuna dichiarazione con cui la figlia avrebbe autorizzato la madre a procedere a nome e per conto di lei per l’incasso dei contributi alimentari dovuti a suo favore nel periodo in cui era minorenne. Il fatto poi che l’istanza sia stata presentata a nome anche di CO 2 testimonia ch’essa non ha voluto che la madre agisse a nome di lei. Ne discende che – contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice citando una sentenza di questa Camera (14.2008.112) ormai superata dalla sentenza del Tribunale federale citata nel precedente considerando – in assenza di un esplicito consenso conferito alla madre, soltanto CO 2 era legittimata a convenire personalmente l’escussa. CO 1 non era così abilitata a convenire RE 1 con un’uni­ca istanza per i contributi pretesi da lei e dalla figlia. Già su questo (primo) punto, la decisione impugnata va riformata nel senso che per la parte dei contributi vantati da CO 2 l’op­­posizione non può essere rigettata in via definitiva.

                                6.2   Per quanto concerne invece le pretese di CO 1, nell’istanza essa ha giustificato gli importi richiesti sulla base di diversi calcoli – invero di non facile comprensione – suddivisi in due periodi, il primo riferito ai contributi alimentari maturati dal 1° al 31 gennaio 2006, stabiliti in un decreto cautelare del 17 marzo 2003, poi modificato da una decisione del 26 marzo 2004 della prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc.11.2003.40), e il secondo relativo ai contributi dal 1° febbraio 2006 al 30 aprile 2011 fissati in un decreto del 5 aprile 2006, a sua volta riformato dalla stessa Camera con sentenza del 28 dicembre 2012 (inc. 11.2006.41).

                                  a)   Ora, la decisione del 26 marzo 2004 appena citata non figura agli atti, la sua esistenza potendosi solo dedurre dai fatti esposti nelle sentenze del 28 dicembre 2012 accluse all’istanza (doc. A e B, consid. B). Della mancata produzione di tale documento il Pretore aggiunto si è limitato a prendere atto (sentenza impugnata, pag. 6 ad 4.1) senza trarne conseguenze processuali. Sennonché in mancanza di produzione del titolo di rigetto – la decisione del 26 marzo 2004 – egli non avrebbe potuto rigettare l’opposizione per i contributi del primo periodo stante il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2). Difatti non si tratta di fatto che il giudice poteva considerare notorio o non contestato, e neppure “facilmente deducibile” dai documenti prodotti (come invece sostenuto dalla reclamante), bensì di un presuppo­sto materiale che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, sulla base della documentazione agli atti (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC; sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017 consid. 5.5 e 5.6). Non bastava neppure il richiamo dell’incarto 11.2003.40 contenuto nell’istanza, i richiami d’incarti cozzando contro l’esigenza di celerità della procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 8.2/a), specie ove, come nella fattispecie, l’istante avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in prima sede tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo punto.

                                  b)   Anche per quanto attiene al secondo periodo (dal 1° febbraio 2006 e il 15 marzo 2007) il reclamo si rivela fondato, ancorché per un altro motivo. In effetti, non è chiaro – né risulta dagli atti – in che misura la compensazione degli importi mensili che PINT1 1 era legittimato ad operare sia da ripartire tra CO 1 e la figlia CO 2. È al proposito silente la sentenza d’ap­­pello, secondo cui “nella misura in cui assume direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l’abitazione coniugale di Sementina (particella n. __________ RFD), PINT1 1 può compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 890.– mensili, deducendone tale importo da quanto dovuto a moglie e figlia” (doc. A, pag. 17 dispositivo I/1). E la ripartizione delle deduzioni di un terzo sui contributi della figlia e di due terzi su quelli della madre proposta nel­l’istanza (pag. 2 ad 3 e pag. 3 ad 4) non è motivata. Potrebbe anche essere di metà ciascuno o proporzionale ai rispettivi crediti. Non incombe al giudice del rigetto – né a questa Camera – interpretare la decisione in questione. Madre e figlia devono semmai chiedere alla prima Camera civile l’interpretazione della propria sentenza o autorizzare la madre a procedere a nome della figlia per riscuotere anche le pretese di quest’ultima.

                                  c)   Si giustifica inoltre di accogliere il reclamo anche per gli alimenti relativi al terzo periodo (dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011), per un terzo motivo (valido anche per i crediti dei precedenti due periodi). L’istante non ha infatti specificato come ripartire tra lei e la figlia la deduzione di fr. 175'059.10 riconosciuta in prima sede a titolo di “trattenuta affitti __________” (istanza, pag. 3 ad 5). Neppure in questo caso è così possibile quantificare l’ammontare da dedurre dagli alimenti vantati da CO 1.

                                6.3   Le due decisioni del 28 dicembre 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. A e B) – poiché passate in giudicato, come risulta dal timbro apposto in calce alle stesse – costituiscono invece un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la provvigione ad litem di fr. 15'000.– riconosciuta a favore di CO 1, nonché per le ripetibili di fr. 1'150.– (di cui fr. 950.– stabilite nella decisione di cui all’inc. n. 11.2006.41 e i rimanenti fr. 200.– risultanti dal saldo, a favore dell’istante, degli importi di dare e avere tra le parti). Ineccepibile, quindi, la decisione impugnata per quegli importi, ciò che la reclamante del resto nemmeno contesta.

                                        7.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Nel caso specifico, RE 1 solleva nuovamente l’eccezio­­ne di compensazione per fr. 10'000.–, già accolta dal Pretore aggiunto. Tuttavia, tale importo corrisponde a quanto incassato da CO 1 a titolo di contributo provvisorio di sussistenza a favore della figlia CO 2 (sentenza impugnata, pag. 10 ad 9.2) e non dall’istante personalmente. D’altronde, la stessa escussa aveva ammesso in prima sede (osservazioni all’istanza, pag. 10 ad 9) che l’allora amministratore della successione aveva versato tale somma alle istanti ritenendo erroneamente che CO 2 fosse erede nella successione del padre. Ne discende che la reclamante potrebbe semmai vantare la pretesa di fr. 10'000.– solo nei confronti della sorellastra, ma non della madre di quest’ultima. L’eccezione in esame va pertanto respinta.

                                   8.   In definitiva, seppure per un motivo diverso da quello sostenuto da RE 1, il reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente agli importi espressamente dovuti a CO 1 quale provvigione ad litem e per il saldo delle ripetibili, ossia per fr. 16'150.–. All’escutente e ad CO 2, ad ogni modo, non è preclusa la facoltà di far valere singolarmente le rispettive pretese in nuove esecuzioni (v. sopra consid. 2).

                                   9.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90'543.90 (pari a fr. 96'693.90 ./. fr. 6'150.–), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1.3 e 1.4 della decisione impugnata sono così riformati:

1.3   L’istanza promossa da CO 1 è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 16'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013.

1.4   Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di RE 1 in ragione di 1/6 e per i restanti 5/6 a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1'800.– per ripetibili ridotte.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/6 e per i restanti 5/6 a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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