Incarto n. 14.2017.198
Lugano 28 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 152/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 22 settembre 2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 27 ottobre 2017 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 24 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale titolo di credito il “decreto 27/09/2016 n. 83228 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione; 1) Multa (900.00) ; 2) Tassa diffida di pagamento 22.12.16 (50.00) (Acconti dedotti -900.00)”.
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. La convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 24 ottobre 2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 40.–.
D. Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 ottobre 2017 contro la sentenza notificata allo RE 1 al più presto il 25 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver constatato l’assenza agli atti di una decisione che attesti l’esistenza e l’importo della tassa per la diffida di pagamento posta in esecuzione.
4. Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino precisa che l’acconto di fr. 900.– nel frattempo versatogli dall’escussa è stato anzitutto imputato, conformemente a quanto previsto dall’art. 85 cpv. 1 CO, alla tassa relativa alla diffida – in quanto accessoria del credito principale – e per la parte rimanente alla multa. A mente dell’escutente, pertanto, la tassa di diffida è stata estinta tramite il suddetto pagamento, mentre il credito di fr. 50.– posto in esecuzione è riferito all’importo residuo del capitale (la multa).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).
5.2. Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare credere il primo giudice, lo RE 1 non ha limitato il precetto esecutivo e l’istanza alla sola tassa di diffida, bensì ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la differenza tra, da una parte, la somma della multa e della tassa di diffida (pari a fr. 950.–) e dall’altra l’acconto versato dall’escussa (fr. 900.–), ovvero fr. 50.–, sulla base della decisione di multa disciplinare di fr. 900.– inflitta alla CO 1 il 27 settembre 2016 dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche annesso all’istanza. Munita del timbro di passaggio in giudicato, tale decisione costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo. L’unica questione da risolvere è quindi di sapere se l’acconto di fr. 900.–, come sostenuto dal reclamante, è servito a estinguere in priorità le tasse, lasciando scoperta la multa per fr. 50.–, nel qual caso la decisione in questione giustifica il rigetto dell’opposizione per tale scoperto, oppure se invece l’acconto ha estinto, integralmente, solo la multa, lasciando integra la tassa di diffida, per cui non sarebbe possibile alcun rigetto dal momento che l’istante non ha prodotto la diffida.
5.3. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione incombe all’escusso. Nel caso specifico spettava dunque alla CO 1 dimostrare di avere estinto il credito di fr. 50.– vantato dall’istante. Sebbene sia stata regolarmente invitata a esprimersi sul reclamo, essa è rimasta silente. Non resta, in tali circostanze, che verificare se l’imputazione dell’acconto di fr. 50.– operata dall’istante è corretta.
a) L’art. 85 cpv. 1 CO – applicabile anche alla procedura di rigetto dell’opposizione (Weber in: Berner Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 13 ad art. 85 CO con rinvii; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 85 CO; Loertscher in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 85 CO) – prevede la possibilità per il debitore d’imputare al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti eventuali interessi e spese. Sotto il termine “spese” rientrano tutti i costi sostenuti dal creditore per soddisfare la propria pretesa creditoria (“zur Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruches”, Weber, op. cit., n. 19 ad art. 85), compresi quelli di diffida. L’art. 85 CO ha carattere dispositivo (sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b e i rinvii).
b) Orbene, in assenza nel caso concreto di un accordo contrario delle parti (non allegato né provato dall’escussa), la somma di fr. 900.– versata finora dalla CO 1 doveva infatti per legge andare anzitutto a coprire le tasse di diffida, che si sono così estinte. L’imputazione effettuata dal procedente è pertanto corretta e la conclusione contraria cui è giunto il Giudice di pace del Circolo della Magliasina risulta giuridicamente errata. Ne discende che per la parte residua del credito contenuto nel titolo (sopra, consid. 5.2), di fr. 50.–, l’opposizione andava rigettata in via definitiva. Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
6. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, giacché lo Stato del Canton Ticino non ha, in prima sede, motivato la propria domanda a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC e non ha, in seconda sede, formulato alcuna richiesta al riguardo.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.
2. La tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).