Incarto n. 14.2017.175
Lugano 16 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 luglio 2017 da
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 (ora rappresentato dall’Ufficio dei fallimenti, Locarno)
giudicando sul reclamo del 29 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2017 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione della convenuta;
preso atto che nell’ambito di un’altra procedura con decisione del 2 gennaio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della società convenuta con effetto dal giorno successivo alle ore 10:00 e che con sentenza del 27 febbraio 2018 (inc. 14.2018.9), ora passata in giudicato, la Camera ha stralciato dai ruoli il reclamo interposta dalla fallita per mancato versamento dell’anticipo;
ritenuto che la procedura di reclamo in esame è così diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);
ricordato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);
atteso che con scritto 13 marzo 2018 il reclamante ha chiesto di porre le spese processuali a carico della convenuta, da considerarsi a suo parere soccombente, dal momento che nel frattempo ne è stato decretato il fallimento come da lui richiesto, e di assegnargli ripetibili calcolate in base a un valore di causa di fr. 14'830.– e un dispendio lavorativo di 8½ ore;
considerato, tuttavia, che il fallimento è stato ottenuto da un altro creditore, sicché il reclamante non può reputarsi vincente, anzi a prima vista il reclamo sarebbe verosimilmente dovuto essere respinto, perché RE 1 fonda la sua pretesa su un credito sorto prima della fine dicembre 2013, ch’egli si era impegnato a pagare, come tutti gli altri debiti della convenuta esistenti prima del 30 giugno 2014, in virtù del contratto di cessione del pacchetto azionario CO 1 del 18 giugno 2014 (doc. 1: “Il Dr. RE 1 garantisce personalmente il pagamento di tutti gli impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino al 30 giugno 2014”, evidenziazione a cura della Camera);
tenuto presente, nelle predette circostanze, che prima facie la pretesa del reclamante sarebbe stata giudicata abusiva o quanto meno la decisione impugnata avrebbe resistito alla critica, stanti i seri dubbi circa la validità del credito vantato dall’istante, ciò che basta già a giustificare di porre a suo carico la tassa di giustizia, da ridurre per tenere conto del limitato dispendio lavorativo (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria [RL 3.1.1.5]);
ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono ridotte a fr. 200.– e sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; – Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).