Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.02.2018 14.2017.167

2 février 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,888 mots·~9 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Costi di un ricovero a scopo di assistenza. Riconoscimento di uno solo dei due debiti posti in esecuzione. Eccezione fondata su allegazioni di fatto nuove

Texte intégral

Incarto n. 14.2017.167

Lugano 2 febbraio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.2675 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 maggio 2017 da

CO 1

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 26 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 settembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 25'600.– oltre agli interessi del 5% dal 29 settembre 2015 e di fr. 11'330.– oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2016, indicando quali titoli di credito nel primo caso l’“esecuzione a convalida del sequestro n. __________. Fatt. __________/31.08.15 e fatt. n. __________/29.05.15 (degenza CPC)” e nel secondo la “fatt. __________/31.12.16 (degenza CPC) – riconoscimento di debito 03.11.2016”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11 settembre 2017 si è prestata la sola parte istante, che ha confermato la propria domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’11 settembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 9 ottobre 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2018, l’CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 settembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue che tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono inammissibili siccome non sono già state formulate in prima sede, in cui RE 1 non è comparsa. Allo stesso modo, sono pure irricevibili le allegazioni nuove espresse dall’CO 1 nelle osservazioni al reclamo e i documenti prodotti per la prima volta in questa sede (doc. H e I).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante – tra cui il riconoscimento di debito firmato dall’escussa il 3 novembre 2016 – costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le somme poste in esecuzione.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 fa valere di avere firmato il riconoscimento di debito in concomitanza con la sua dimissione dal­l’CO 1 presso il quale era stata ricoverata in modo coatto. Sotto l’influsso di farmaci, la reclamante sostiene di non comprendere perfettamente l’italiano e di non essere stata in condizioni psichiche stabili, come risulta da un certificato medico prodotto in sede di opposizione al sequestro. Contesta pertanto che il riconoscimento di debito possa essere parificato a un titolo di rigetto provvisorio per la durata del periodo in cui è stata “trattenuta in maniera coatta”. La reclamante contesta d’altronde che il riconoscimento di debito adempia i requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non se ne evince in alcun modo la somma dedotta in esecuzione né il documento “comprende espressamente il periodo fatturato dal 21.08.2015 al 20.09.2015”.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

                                5.1   Nel caso specifico nel noto “riconoscimento di debito” da lei firmato il 3 novembre 2016 (doc. F accluso all’istanza), RE 1 si è riconosciuta debitrice dell’CO 1 per le spese di degenza sorte dal 14 ottobre 2016 al 4 novembre 2016, calcolate secondo la tariffa giornaliera di fr. 515.–. Questo documento costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per complessivi fr. 11'330.– (pari a 22 giorni x fr. 515.–/giorno).

                                5.2   Per le fatture del 31 agosto e del 29 settembre 2015 di complessivi fr. 25'600.– relative alla degenza dal 21 agosto al 29 settembre 2015, non risulta invece alcun riconoscimento quantificato firmato dall’escussa. Un riconoscimento nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF può sì essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo (sopra consid. 5). Ora, l’unico documento agli atti che reca la firma di RE 1 è il riconoscimento sottoscritto il 3 novembre 2016, che non rinvia però in alcun modo né al ricovero del 2015 (non ne menziona né la durata né la tariffa oraria), né alle fatture prodotte dall’escutente riferite alla prima degenza (doc. G annesso all’istanza). In mancanza di un valido titolo di rigetto, la decisione impugnata si rivela giuridicamente errata per quanto attiene al costo della prima degenza e dev’es­­sere quindi riformata nel senso di limitare il rigetto al costo del secondo ricovero, fermo restando che ciò non impedisce al­l’istante di far valere le sue ragioni sul primo punto in una procedura ordinaria (sopra consid. 2).

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Nel caso specifico, la reclamante sostiene di non comprendere perfettamente l’italiano e di non essere stata in condizioni psichiche stabili quando ha firmato il riconoscimento di debito circa la seconda degenza. Si tratta però di allegazioni di fatto nuove, la cui inammissibilità è già stata rilevata (sopra consid. 1.2). Su questo punto, dunque, il reclamo dev’essere respinto.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili di questa sede, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Il dispositivo della sentenza impugnata relativo alle ripetibili può invece rimanere immutato, dal momento che RE 1 non è comparsa in prima sede né ha presentato osservazioni scritte.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'930.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'330.– oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2016.

                                         2.   Le spese processuali complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 170.– e per i restanti fr. 80.– a carico della convenuta.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/3 e per i restanti 2/3 a carico dell’CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 550.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

–; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2017.167 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.02.2018 14.2017.167 — Swissrulings