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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.10.2017 14.2017.155

9 octobre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·833 mots·~4 min·3

Résumé

Fallimento. Pagamento prima della pronuncia

Texte intégral

Incarto n. 14.2017.155

Lugano 9 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 5 maggio 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 maggio 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 870.20 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 28 giugno 2017 è comparso solo il convenuto, che si è opposto all’istanza, dichiarandosi intenzionato a far fronte al pagamento del dovuto nei giorni seguenti.

                                  C.   Statuendo con decisione del 31 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 1° settembre 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, facendo valere di avere saldato il credito posto in esecuzione già il 28 luglio 2017, “come accordato col Pretore”. L’in­­domani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il credito posto in esecuzione è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 28 luglio 2017, ovvero prima della pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 1'163.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla notifica della comminatoria di fallimento del 30 gennaio 2017, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 agosto 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

– – –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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