Incarto n. 14.2016.72
Lugano 21 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 15 gennaio 2016 da
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dalla PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 marzo 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'768.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 ottobre 2015, indicando quale titolo di credito le “fatture per lavori richiesti e non pagate”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 gennaio 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte convenuta ha chiesto una proroga di 15 giorni di quel termine con scritto 12 febbraio 2016, cui il Giudice di pace non pare avere risposto.
C. Statuendo con decisione 7 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento. Il 5 aprile 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Invitato a formulare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 marzo (scadenza del termine di giacenza postale indicato nell’avviso di ritiro dell’8 marzo, v. tracciamento “EasyTrack” dell’invio raccomandato n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato, senza particolare motivazione, la documentazione prodotta dall’istante quale valido titolo di rigetto provvisorio.
4. Nel reclamo RE 1 fa valere in sostanza che i documenti acclusi all’istanza – una lettera raccomandata dello stesso istante e alcune fatture – non costituiscono un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF perché non sono firmati da lei.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2 Nella fattispecie, la documentazione annessa all’istanza non figura nell’incarto trasmesso dal Giudice di pace, perché è stata ritornata all’istante con la sentenza impugnata. È il luogo di ricordare al primo giudice che i documenti prodotti dalle parti fanno parte degli atti di causa e non devono quindi essere ritornati loro prima del passaggio in giudicato della sentenza finale, a meno che vengano sostituiti nell’incarto con fotocopie. Sovente, infatti, la Camera non può trattare il reclamo senza dover esaminare i documenti fatti valere dalle parti, come dimostra proprio il caso in rassegna. Per fortuna, ad ogni modo, RE 1 ha prodotto con il reclamo copie dei documenti elencati nell’istanza (raccomandata 25 ottobre 2015 [doc. D] e fatture del 25, 26 novembre 2013, 27 e 29 gennaio 2014 [doc. E-H]). CO 1 non ha contestato che dette copie corrispondano agli originali. Orbene, nessuno di questi cinque documenti risulta firmato da RE 1. Non possono quindi in alcun modo essere considerati come un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e neppure un atto pubblico in assenza di un accertamento notarile, sicché la decisione del Giudice di pace di rigettare l’opposizione in via provvisoria è giuridicamente errata e va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Pure la tassa della decisione impugnata va posta a carico di CO 1, mentre non si pone problema di ripetibili, RE 1 non avendo presentato osservazioni in prima sede né postulato e motivato l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'768.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia è posta a carico di CO 1.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 260.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).