Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2016 14.2016.61

26 juillet 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,779 mots·~9 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della decisione di risarcimento del danno consecutivo al mancato pagamento di contributi paritetici AVS, AI, IPG, AD e AF

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.61

Lugano 26 luglio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 dicembre 2015 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 14 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 188'204.50, indicando quale titolo di credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta E__________ Sagl, __________, come a decisione su opposizione del 22.07.2014, sentenza TCA del 22.12.2014, sentenza TFA del 20.04.2015”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 dicembre 2015 la Cassa cantonale di com­pensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 gennaio 2016.

                            C.  Statuendo con decisione del 3 marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2016 per ottenere l’annullamento del precetto esecutivo e la sua la cancellazione dal registro dell’ufficio d’esecuzione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 marzo 2016 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 7 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è pos­sibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, le pagine da 8 a 11 del verbale di interrogatorio del 23 agosto 2011 (doc. D) e i successivi documenti da E a Z annessi al reclamo, in quanto nuovi, sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione dalla Camera. In ogni caso essi, come si vedrà in seguito, non sono di rilievo ai fini del presente giudizio (sotto consid. 6.1).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha poi ritenuto che le argomentazioni sollevate dall’escusso, oltre ad essere già state “sviscerate” dalle varie autorità giudiziarie da lui adite, esulano dal potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato a esaminare unicamente le eccezioni menzionate nell’art. 81 cpv. 1 LEF.

                             4.  Nel reclamo RE 1 dichiara di essere stato dipendente a tempo parziale della ditta E__________ __________ Sagl dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2012 e di essere stato assente dal posto di lavoro per infortunio dal 1° febbraio al 30 ottobre 2012, sostenendo di non essersi occupato di alcuna pratica e/o registrazione contabile della società durante tale periodo, ma di aver unicamente allestito il conto annuale al 31 dicembre 2011. A suo parere l’unica persona con potere decisionale a essersi occupata della gestione della E__________ Sagl nel senso dell’art. 52 LAVS e ad averla gradualmente portata al fallimento è __________ N__________, il cui operato il reclamante afferma di non avere potuto verificare a causa della propria assenza nel corso del 2012. Chiede pertanto di annullare il precetto esecutivo diretto contro di lui e di cancellarlo dal registro dell’ufficio d’esecuzione.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Sono parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.

                           5.2  Nel caso concreto, non vi è dubbio che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 188'204.50 posto in esecuzione, circostanza come tale del resto non contestata dal reclamante. In effetti, con decisione su opposizione del 22 luglio 2014 (doc. E accluso all’istanza) l’Istituto delle assicurazioni sociali ha confermato limitatamente a tale importo la propria decisione del 28 marzo 2014 (doc. B) con cui aveva obbligato RE 1 a risarcire alla CO 1 fr. 221'117.45 per il danno consecutivo al mancato pagamento dei contributi paritetici AVS, AI, IPG, AD e AF dovuti dalla E__________ Sagl per l’anno 2011 e da gennaio a novembre 2012, così come delle riprese salariali dal 2009 al 2011. E sono successivamente stati respinti sia il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del 22 dicembre 2014 (doc. H), sia quello presentato al Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del 20 aprile 2015 (doc. L).

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                           6.1  Nella fattispecie, RE 1 non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui non risulta dagli atti alcun documento a sostegno di una delle eccezioni ammissibili secondo l’art. 81 LEF, ma tenta di rimettere in discussione la decisione di fissazione dei contributi paritetici, ribadendo sostanzialmente una delle principali censure già fatte valere davanti alle diverse autorità adite in precedenza, ossia che l’unico responsabile dei mancati versamenti dei contributi sociali non sarebbe lui ma __________ N__________. Ora, come visto, ciò non è consentito nella procedura di rigetto dell’opposizione, nella quale il giudice è tenuto a verificare solo l’esistenza di un titolo esecutivo e di eventuali motivi di estinzione del credito posteriori all’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo. La corretta conclusione cui è giunto il primo giudice merita pertanto conferma mentre il reclamo, infondato, va respinto.

                           6.2  Al reclamante, ad ogni modo, non giova asserire che l’unico gerente di fatto della società fallita era L__________ __________i, poiché tale circostanza – peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio – non può comunque comportare la sua liberazione dalla propria responsabilità: quale organo formale, nel suo ruolo di socio e gerente della E__________ Sagl con diritto di firma individuale (estratto del registro di commercio, doc. 3 annesso alle osservazioni all’istanza), RE 1 è comunque tenuto a rispondere (in via solidale) dell’intero danno (già citata sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 20 aprile 2015, consid. 5.3 con rinvii, doc. L).

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 188'204.50, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2016.61 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2016 14.2016.61 — Swissrulings